Prende oggi il via presso le commissioni riunite 5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) e 7ª (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, l’esame del ddl di conversione del decreto 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione e di razionalizzazione dello spettro radioelettrico (C. 4307).
Si profila una corsa contro il tempo l’approvazione del decreto visto che il termine scade il 30 maggio e che i lavori delle Camere saranno sospesi per le elezioni amministrative dal 10 al 13 maggio. Il provvedimento dovrebbe, infatti, arrivare in Aula solo martedì 17.
L’articolo 3 del decreto (Proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione) novella il comma 12, dell’articolo 43, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, modificando la disciplina sul divieto di incroci proprietari dei media televisivi e della carta stampata, prevedendo che:
1. i soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che hanno conseguito ricavi superiori all’8% del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni;
2. le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche sono superiori al 40% dei ricavi complessivi di quel settore;
non possono, prima del 31 marzo 2011:
1. acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani;
2. partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.
Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile mentre non si applica alle imprese editrici di giornali diffusi esclusivamente in modalità elettronica.
L’articolo 4 (Misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico) proroga al 30 settembre 2011 il termine per stabilire il calendario definitivo per la transizione alla trasmissione televisiva digitale terrestre. Inoltre, entro il 30 giugno 2012, il Ministero dello sviluppo economico deve provvedere all’assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive. Per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, deve predisporre, per ciascuna area tecnica, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri:
a) entità del patrimonio al netto delle perdite;
b) numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
c) ampiezza della copertura della popolazione;
d) priorità cronologica di svolgimento dell’attività nell’area, anche con riferimento all’area di copertura.
Nelle aree in cui, al 1º gennaio 2011, non ha avuto luogo il passaggio al digitale terrestre, il Ministero dello sviluppo economico non procede all’assegnazione a operatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d’uso relativi alle frequenze della banda 790-862 MHz. Mentre, nelle aree in cui ha avuto già luogo il passaggio al digitale terrestre, il Ministero rende disponibili le frequenze nella banda 790-862 Mhz, assegnando ai soggetti titolari di diritto d’uso di tali frequenze, risultanti in posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i diritti d’uso riferiti alle frequenze nelle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve definire le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d’uso hanno l’obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1º gennaio 2011 non destinatari di diritti d’uso sulla base delle citate graduatorie.
Antonietta Gallo