La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 2594 del 3 febbraio scorso, ha specificato la indeducibilità dall’imponibile delle società, delle somme corrisposte a titolo di sanzione dall’Autorità Antitrust. L’ordinanza spiega che la natura afflittiva delle suddette somme esclude l’esistenza di un rapporto di correlazione tra redito e costo, quando quest’ultimo dipende da comportamenti illeciti del contribuente. La sanzione pecuniaria dell’Antitrust, infatti, è circostanza che non influisce sulla nascita dell’obbligazione tributaria, in quanto derivando da attività non solo autonoma e esterna rispetto al corretto esercizio dell’impresa, ma antitetica a questa, non può qualificarsi fattore produttivo. Quindi, pretendere che costituisca costo deducibile dal reddito dell’impresa, significherebbe neutralizzare interamente la ratio punitiva della penalità.