CASSAZIONE: LE SOMME CORRISPOSTE ALL’ANTITRUST NON SI DEDUCONO DAL REDDITO

0
538

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 2594 del 3 febbraio scorso, ha specificato la indeducibilità dall’imponibile delle società, delle somme corrisposte a titolo di sanzione dall’Autorità Antitrust. L’ordinanza spiega che la natura afflittiva delle suddette somme esclude l’esistenza di un rapporto di correlazione tra redito e costo, quando quest’ultimo dipende da comportamenti illeciti del contribuente. La sanzione pecuniaria dell’Antitrust, infatti, è circostanza che non influisce sulla nascita dell’obbligazione tributaria, in quanto derivando da attività non solo autonoma e esterna rispetto al corretto esercizio dell’impresa, ma antitetica a questa, non può qualificarsi fattore produttivo. Quindi, pretendere che costituisca costo deducibile dal reddito dell’impresa, significherebbe neutralizzare interamente la ratio punitiva della penalità.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome