Con il passaggio al digitale terrestre, la figura dell’emittente televisiva analogica viene è stata sostituita dal fornitore di servizi di media audiovisivi e dall’operatore di rete. Quest’ultimo, essendo il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione, è tenuto al pagamento di un contributo per la concessione dei diritti d’uso delle frequenze. Il Testo Unico del servizi di media audiovisivi e radiofonici (D. Lgs. 31 luglio 2005, n.177) all’art.17, comma 2 bis prevede espressamente che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento provveda ad uniformare i diritti di concessione delle emittenti analogiche (attualmente pari all’1% del fatturato) a quelli previsti per le diffusioni in tecnica digitale. In assenza del suddetto regolamento il Ministero dello sviluppo economico richiedere il versamento dei contributi previsti dagli art. 34 e 35 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259) che, però, sono molto più onerosi rispetto ai canoni di concessione finora corrisposti dalle emittenti in analogico.