L’AGCOM VARA IL REGOLAMENTO PER LA RAPPRESENTAZIONE DEI PROCESSI IN TV

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Con la Delibera 13/08/CSP (Atto di indirizzo sulle corrette modalita’ di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive) L’AGCOM detta le regole sui processi mediatici in tv.
Nello specifico, la Delibera sancisce:

Art. 1
( Criteri sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti
giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive)

1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nazionali e locali, e i
fornitori di contenuti radiotelevisivi su frequenze terrestri, via satellite e
via cavo ferme la garanzia della libertà d’informazione e del pluralismo dei
mezzi di comunicazione nonché la salvaguardia della libertà di espressione di
ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o
comunicare informazioni sono tenuti a garantire l’osservanza dei principi
normativi di obiettività, completezza, lealtà e imparzialità
dell’informazione, rispetto delle libertà e dei diritti individuali, ed in
particolare della dignità della persona e della tutela dei minori, in tutte le
trasmissioni che hanno ad oggetto la rappresentazione di vicende e fatti
costituenti materia di procedimenti giudiziari in corso, quale che sia la fase
in cui gli stessi si trovino.

2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di garantire l’osservanza dei
suddetti principi, si attengono, in particolare, ai seguenti criteri :

a) va evitata un’esposizione mediatica sproporzionata, eccessiva e/o
artificiosamente suggestiva, anche per le modalità adoperate, delle vicende
di giustizia, che non possono in alcun modo divenire oggetto di
"processi" condotti fuori dal processo. In particolare vanno evitati
"processi mediatici", che, perseguendo il fine di un incremento di audience,
rendano difficile al telespettatore l’appropriata comprensione della vicenda
e che potrebbero andare a detrimento dei diritti individuali tutelati dalla
Costituzione e delle garanzie del "giusto processo";

b) l’informazione, fermo restando il diritto di cronaca, deve fornire
notizie con modalità tali da mettere in luce la valenza centrale del
processo, celebrato nella sede sua propria, quale luogo deputato alla ricerca
e all’accertamento della "verità": dovranno pertanto essere
seguite modalità tali da tenere conto della presunzione di innocenza
dell’imputato e dei vari gradi esperibili di giudizio, evitando in
particolare che una misura cautelare o una comunicazione di
"garanzia" possano rivestire presso l’opinione pubblica un
significato e una concludenza che per legge non hanno;

c) la cronaca giudiziaria deve sempre rispettare i principi di obiettività,
completezza, correttezza e imparzialità dell’informazione e di tutela della
dignità umana, evitando tra l’altro di trasformare il dolore privato in uno
spettacolo pubblico che amplifichi le sofferenze delle vittime e rifuggendo da
aspetti di spettacolarizzazione suscettibili di portare a qualsivoglia forma
di "divizzazione" dell’indagato, dell’imputato o di altri
soggetti del processo; deve inoltre porre sempre in essere una tutela
rafforzata quando sono coinvolti minori, dei quali va salvaguardato lo
sviluppo fisico, psichico e morale;

d) restando salva la facoltà di sviluppare sui temi in esame dibattiti tra
soggetti diversi dalle parti del processo nel rispetto del principio del
contraddittorio ed assicurando pari opportunità nel confronto dialettico tra
i soggetti intervenienti, vanno evitate le manipolazioni tese a rappresentare
una realtà virtuale del processo tale da ingenerare suggestione o confusione
nel telespettatore con nocumento dei principi di lealtà, obiettività e buona
fede nella corretta ricostruzione degli avvenimenti;

e) quando la trasmissione possa inferire sui diritti della persona,
l’informazione sulle vicende processuali deve svolgersi in aderenza a
principi di "proporzionalità", accordando pertanto alle informative
e alle analisi uno spazio equilibratamente commisurato alla presenza e
all’entità dell’interesse pubblico leso e raccordando la comunicazione al
grado di sviluppo dell’iter giudiziario, e quindi al livello di attendibilità
delle indicazioni disponibili sulla verità dei fatti.

Art. 2
( Codice di autoregolamentazione)

1. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, singolarmente o attraverso le
proprie associazioni rappresentative, sono invitati a redigere un codice di
autoregolamentazione, con il concorso dell’Ordine dei Giornalisti e delle
organizzazioni rappresentative delle professionalità della stampa, al fine di
individuare regole di autodisciplina idonee a dare concreta attuazione ai
principi e ai criteri individuati nel presente atto di indirizzo.

2. L’Autorità, con separato provvedimento, provvederà ad istituire un
tavolo tecnico in funzione di promozione ed ausilio rispetto alla elaborazione
del codice e alla definizione delle modalità della sua redazione e
sottoscrizione.

3. L’Autorità, nell’ambito della propria competenza, uniformerà la
propria attività di vigilanza in materia al rispetto delle norme e dei principi
richiamati, avendo specifico riguardo alle disposizione del codice di
autoregolamentazione.

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