DIRITTI CALCIO/ GIUDICE: INAMMISSIBILI ISTANZE DI CONTO TV

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La vicenda sui diritti calcistici che vede protagonisti la piccola emittente satellitare toscana ‘Contro Tv’ e Sky Italia sembra risolta definitivamente. Il giudice civile di Milano, Claudio Marangoni, con un provvedimento di 28 pagine, ha rigettato il ricorso di Conto Tv che aveva impugnato il contratto miliardario che lega Sky alla Lega Calcio e che, nell’odierno scenario calcistico, garantisce in massima parte la sopravvivenza dei club e la competitività tecnica a livello continentale. Conto Tv voleva che Sky rinunciasse alla propria esclusiva sul satellite al fine di garantire maggiore concorrenza su questa piattaforma.
“Non appare inopportuno rilevare che le istanze cautelari svolte da Conto Tv consistenti nell’impartire ordini alla Lega Calcio di mettere in gara i diritti tv per la serie A sia per la piattaforma digitale che per la piattaforma web tv risultano inammissibili per più ragioni”. E’ uno dei passaggi del provvedimento. Il giudice ricorda di avere solo il potere di dichiarare nullo il contratto già esistente senza poter vincolare positivamente la volontà delle parti sul contenuto dei loro rapporti. “E la mera inibitoria dell’esecuzione del contratto stipulato ove concessa non potrebbe consentire l’immediata assegnazione ad altro soggetto dello stesso bene oggetto del contratto, dovendosi subordinare una rinnovata disponibilità dei diritti in questione in capo all’originaria titolare della formale declaratoria di nullità del contratto riservata all’esito del giudizio di merito”.
La settimana scorsa si era tenuta l’udienza a cui erano presenti la Lega Calcio, Sky, Infront e Conto Tv: 25 avvocati che si sono dati battaglia su un caso che avrebbe potuto mettere a rischio l’intera esistenza del sistema calcio italiano. Se la decisione del giudice fosse stata favorevole a Conto Tv, il danno per i club sarebbe stato abnorme: trattandosi di due stagioni calcistiche, i club avrebbero perso circa 1 miliardo e mezzo di euro in diritti tv. Quota che sarebbe ricaduta in maniera drammatica sui loro bilanci mettendo a rischio non solo la competitività sul piano internazionale ma la stessa sopravvivenza del sistema.
Non dimentichiamo che il caso ha anche portato all’avvio di un’istruttoria dell’Autorità Antitrust per abuso di posizione dominante, conclusasi ritenendo il comportamento di Sky “lecito, legittimo e corretto”. Tuttavia il Tar del Lazio ha annullato la delibera dell’Autorità di accettazione degli impegni della Lega Calcio per vizi di procedura (secondo il Tar, dopo il miglioramento degli impegni da parte della Lega, sarebbe stata necessaria una nuova verifica degli impegni stessi da parte di tutti gli interessati) e di merito (in relazione alla valutazione degli impegni accettati dall’Antitrust ma ritenuti dal Tar insufficienti a superare l’originaria contestazione). Ma, per Collegio dell’Antitrust, il Tar è entrato nel merito di una valutazione prettamente economica sul valore dei diritti offerti, prescindendo dichiaratamente dalla corretta definizione del mercato rilevante. Per questo l’Autorità ha successivamente impugnato la sentenza del Tar ricorrendo al Consiglio di Stato.
Egidio Negri

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