Aliquota iva al 4% per l’editoria digitale. C’è l’ok anche dall’Agenzia delle entrate

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Alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri effettuate con le più moderne tecnologie si applichi l’aliquota Iva ridotta del 4%, al pari dei testi predisposti su supporti fisici. Lo afferma l’Agenzia delle entrate nella consulenza giuridica n. 5 del 2 settembre 2024, tenuto conto della volontà del legislatore  nazionale di agevolare la produzione e la vendita dei libri, anche elettronici.

L’assunto nasce su input di un’associazione, la quale, nell’osservare che tutta la filiera editoriale è stata investita dall’innovazione tecnologica a partire dalla fine degli anni ’80 e che, di conseguenza, il processo produttivo è cambiato radicalmente, chiede conferma che a tali prestazioni si possa continuare ad applicare l’aliquota ridotta del 4% (numero 35) della Tabella A, Parte II, allegata al decreto Iva – Dpr n. 633/1972 – e articolo 16, terzo comma, dello stesso decreto).

L’Agenzia giunge alla descritta conclusione, ricordando, in primis, il regime speciale Iva che caratterizza il settore dell’editoria (articolo 74, primo comma, lettera c) del decreto Iva), la cui disciplina ha chiarito con la circolare n. 23/2014.

Poi, con riferimento al quesito posto dall’associazione, si sposta sul piano normativo sovranazionale. In particolare, richiama la direttiva Ue n. 1713//2018, che, modificando la direttiva Iva Ce n, 112/2006, ha introdotto, a partire dal 26 novembre 2018, nuove disposizioni in materia di aliquote dell’imposta sul valore aggiunto applicabili a libri, giornali e periodici, per consentire agli Stati membri di applicare alle pubblicazioni fornite per via elettronica le stesse aliquote Iva che attualmente si applicano alle pubblicazioni su supporti fisici.

Pertanto, ammette l’Amministrazione, il primo via libera ad agevolare la produzione e la vendita dei libri ”su qualsiasi tipo di supporto fisico” e anche ”in via elettronica”, è arrivato dal legislatore unionale,

Altro assist nello stesso senso è arrivato anche dalla Cassazione sia in ambito tributario che in ambito penale. Con la sentenza a sezioni Unite n. 31022/2015, infatti, la suprema Corte ha riconosciuto, in sede penale, la necessità di “‘discostarsi dall’esegesi letterale del dettato normativo e privilegiare una interpretazione estensiva dello stesso, sì da attribuire al termine ”stampa” un significato evolutivo, che sia coerente col progresso tecnologico e, nel contempo, non risulti comunque estraneo all’ordinamento positivo, considerato nel suo complesso e nell’assetto progressivamente raggiunto nel tempo”. Quindi, ha affermato il principio secondo il quale la testata giornalistica telematica è funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo. e rientra, dunque, nella nozione di ”stampa” data dall’articolo 1 della legge n. 47/1948, il cui senso autentico è costituito dall’applicazione di un criterio storico sistematico in coerenza con il dettato costituzionale (articolo 21).

Sempre la Corte di cassazione, nella sentenza n. 30722/2011, ha precisato che ”in materia tributaria, mentre l’interpretazione analogica, pur non in astratto preclusa, (…), trova difficile possibilità di applicazione (…), è certamente ammissibile sia l’interpretazione estensiva che tende a comprendere nella portata concreta della norma tutti i casi da essa anche implicitamente considerati, quali risultanti non solo dalla lettera ma anche dalla ”ratio” della disposizione con riguardo sia alle norme impositive, sia a quelle che accordano benefici fiscali, sia l’interpretazione evolutiva, che si limita ad adeguare la formula legislativa ai mutamenti economico sociali o tecnici intervenuti nel tempo”.

Alla luce di queste considerazioni e valutata la ragionevolezza di un’interpretazione evolutiva delle norme, l’Agenzia conclude che alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri, effettuate con le moderne tecnologie, si può applicare l’aliquota Iva ridotta del 4 per cento.

Peraltro, aggiunge, una diversa interpretazione delle norme agevolative in commento le svuoterebbe di significato dato che le moderne tecniche di produzione del libro non sono più perfettamente riconducibili alle singole prestazioni che le stesse norme intendevano agevolare. Tali tecniche, dunque, rientrano in un concetto più ampio di composizione che resta pur sempre agevolato ai fini Iva.

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