Guida al contributo Agcom 2024

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L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con le delibere n. 276/23/CONS, 277/23/CONS, 278/23/CONS, 279/23/CONS, 280/23/CONS, 281/23/CONS, 282/23/CONS e 283/23/CONS del 8 novembre 2023, ha provveduto a divulgare i termini e le modalità per il versamento del contributo dovuto per l’anno 2024.

Per i soggetti che operano nel settore dei servizi postali (attività postali e di corriere), la percentuale di contribuzione è pari al 1,5 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera dell’Autorità (bilancio al 31/12/2022).

Per i soggetti che operano nel settore dei motori di ricerca online e dei servizi di intermediazione online (piattaforme di e-commerce marketplace, marketplace specializzato, app-store, social media e altri servizi di intermediazione online), la percentuale di contribuzione è pari al 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera dell’Autorità (bilancio al 31/12/2022).

Per i soggetti che operano nel settore video sharing platform (fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video) la percentuale di contribuzione è pari al 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera dell’Autorità (bilancio al 31/12/2022).

Per i soggetti che operano nel settore diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, nonché quelle operanti nel settore del video on demand), la percentuale di contribuzione è pari al 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera dell’Autorità (bilancio al 31/12/2022).

Per i soggetti che svolgono attività di prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore ai sensi della legge n. 93/2023 (titolari dei diritti delle opere cinematografiche, audiovisive e musicali, titolari dei diritti su format televisivi, titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi, i fornitori di servizi di media per i ricavi derivanti dalle offerte televisive a pagamento, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti), la percentuale di contribuzione è pari al 0,3 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera dell’Autorità (bilancio al 31/12/2022).

Per i soggetti organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi (soggetti cui è demandata o delegata l’organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal CONI), la percentuale di contribuzione è pari al 0,5 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera dell’Autorità (bilancio al 31/12/2022).

Per i soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche (operatore di rete, fornitore di servizi interattivi associati o di accesso condizionato, fornitore di reti o di servizi di comunicazione elettronica, soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione), la percentuale di contribuzione è pari al 1,4 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera dell’Autorità (bilancio al 31/12/2022).

Per le imprese operanti nel settore dei servizi media (editori di giornali, editoria elettronica, agenzia di stampa a carattere nazionale, produttore/distributore di programmi, FSMAR, concessionaria di pubblicità, esercente l’attività di radiodiffusione), la percentuale di contribuzione è pari al 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera dell’Autorità (bilancio al 31/12/2022).

La percentuale stabilita, quindi, va applicata sul totale dei ricavi iscritti alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell’ultimo bilancio approvato con esclusione:

  1. degli eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non riconducibili tra i servizi regolamentati dall’Autorità, specificatamente elencati dall’Autorità attraverso i codici ATECO;
  2. per le società esercenti l’attività di produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi e radiofonici, degli eventuali ricavi conseguiti dalla vendita e distribuzione dei programmi e delle opere sui circuiti cinematografici;
  3. per le concessionarie di pubblicità, delle eventuali quote di competenza dei titolari dei mezzi.

Per giustificare le suddette esclusioni, è necessario allegare al modello i corrispondenti giustificativi di natura contabile (conti di mastro, piano dei ricavi, prospetti di raccordo, eventuali fatture, ecc.).

Per gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio, il contributo va calcolato sull’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, applicando l’aliquota alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all’esercizio finanziario 2022.

Per l’anno 2024, il contributo non è dovuto per:

  1. le imprese che si trovano in liquidazione e/o sottoposte a procedure concorsuali (tali soggetti devono comunque trasmettere il modello allegando la specifica documentazione);
  2. le imprese con ricavi assoggettabili pari o inferiori a 500.000,00 euro (tali soggetti non devono trasmettere alcuna comunicazione);
  3. le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2022 (tali soggetti non devono trasmettere alcuna comunicazione).

Il termine per il versamento del contributo dovuto ed il relativo invio della dichiarazione è il 1 marzo 2024.

Nel caso di rapporti di controllo o collegamento, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, la società capogruppo indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna delle predette società.

La violazione del suddetto obbligo di comunicazione, nonché l’indicazione di dati non corrispondenti alla realtà, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

In caso di ritardato o omesso versamento, sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del termine per il versamento del contributo (1° marzo) e la data di effettivo pagamento.

Ricordiamo che la regolarità della posizione presso l’Autorità è condizione per l’ammissione ad ogni contributo ed agevolazione di legge.

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