Par Condicio, ecco le norme per le elezioni a Trento e Bolzano

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Con la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 247/23/CONS, sono state pubblicate le “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della provincia di Trento e dei Consigli delle province di Trento e Bolzano, fissate per il giorno 22 ottobre 2023”.

Gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere, a qualsiasi titolo, messaggi politici elettorali, sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato preventivo (v. Allegato A come esempio) da pubblicare sulla testata stessa.

Allegato A – Comunicato Preventivo Trento e Bolzano (Quotidiani e Periodici)

La pubblicazione dei messaggi politici elettorali relativi alle campagne per le elezioni del presidente della provincia di Trento e dei consigli delle province di Trento e Bolzano, fissate per il giorno 22 ottobre 2023, potrà avvenire solo a partire dal secondo giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato preventivo e dall’adozione del documento analitico. 

Per quanto concerne i periodici, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

Il comunicato preventivo deve essere pubblicato in modo da essere ben evidenziato sia per collocazione che per modalità grafiche e deve precisare: 

a) le condizioni generali dell’accesso; 

b) l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato il documento analitico (V. Allegato B come esempio), consultabile su richiesta. Quindi, anche laddove vi sia una concessionaria di pubblicità esterna, l’obbligo di redazione e conservazione del documento analitico ricade a carico dell’editore, fermo rimanendo, chiaramente, la facoltà di concordare tra le parti le politiche commerciali in tema di comunicazione elettorale nel rispetto della normativa.

Allegato B – Documento Analitico Trento e Bolzano (Quotidiani e Periodici)

Il documento analitico deve contenere: 

  • le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
  • le tariffe per l’accesso a tali spazi, nonché le eventuali condizioni di gratuità; 
  • ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi; in particolare, la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

I messaggi politici elettorali devono essere pubblicati in appositi spazi debitamente evidenziati, con modalità uniformi e recare la dicitura “messaggio elettorale” con l’indicazione del soggetto politico committente. 

Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale: 

a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; 

b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; 

c) pubblicazioni di confronto tra più candidati. 

La disciplina in oggetto non si applica agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulti registrato come tale, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. 

Inoltre, è previsto come adempimento obbligatorio che i partiti, le forze politiche, le coalizioni e le liste comunichino, contestualmente all’apertura della campagna elettorale, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici. 

TESTATE TELEMATICHE

Pur non essendoci specifica disciplina in tema di par condicio per le testate telematiche, le testate giornalistiche online sono equiparate a quelle cartacee. Un’ulteriore conferma arriva dall’autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che, dietro nostra esplicita richiesta, si è espressa sulla questione. La disciplina in vigore, in attuazione della legge 28/2000, è riferita espressamente al settore dei quotidiani e dei periodici a stampa nonché al settore radiotelevisivo. E nessuna modifica o integrazione inerente l’editoria elettronica. Oggi, in virtù di quanto espresso dall’Agcom, le testate telematiche iscritte al tribunale o al Roc devono rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti richiesti. Va, pertanto, pubblicato sul sito internet della testata il Comunicato preventivo e i relativi messaggi politici vanno inseriti con la dicitura “messaggio elettorale” con l’indicazione del soggetto politico committente.

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI 

sondaggi politici ed elettorali possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della “nota informativa” sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (www.sondaggipoliticoelettorali.it)

La “nota informativa” costituisce parte integrante del sondaggio, deve essere sempre evidenziata con apposito riquadro e deve contenere le seguenti indicazioni (di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio):

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio; 

b) il nome del committente e dell’acquirente; 

c) l’estensione territoriale del sondaggio (specificare unicamente se nazionale, regionale, provinciale o comunale); 

d) la consistenza numerica del campione di rispondenti, il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate; 

e) la data o periodo in cui è stato condotto il sondaggio; 

f) l’indirizzo o il sito informatico dove è disponibile il documento completo riguardante il sondaggio. 

La nota informativa deve essere pubblicata nei mezzi di comunicazione di massa, unitamente al sondaggio in forma descrittiva o sintetica, in formato elettronico, testuale, verbale e/o grafico. Nei lanci di agenzia, in luogo della nota informativa, sono indicati, nel corpo del testo, solo il soggetto realizzatore e l’oggetto del sondaggio, fermo restando l’obbligo del mezzo di comunicazione di massa che riprende la notizia di pubblicare la nota informativa. Nel caso in cui il mezzo di comunicazione di massa riporti la notizia o riprenda i risultati di un sondaggio precedentemente diffuso, non è tenuto a pubblicare la nota così come sopra disciplinata, ma deve fornire elementi utili ad individuare il sondaggio a cui fa riferimento.

Qualunque sia la forma scelta, la pubblicazione dei sondaggi deve rispettare la normativa sulla tutela della privacy e i dati devono essere pubblicati in modo tale che non si possano trarre riferimenti individuali atti a consentire il collegamento con singole persone fisiche o giuridiche. Durante le campagne elettorali e referendarie, nel caso in cui i mezzi di comunicazione di massa, comprese le agenzie di stampa, diffondono la notizia, da chiunque divulgata, dell’esistenza di un sondaggio, devono chiarire contestualmente o, comunque, non oltre le 48 ore dalla divulgazione della notizia, se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalità previste dal regolamento in oggetto. Nel caso in cui la precisazione non sia contestuale, essa deve avere il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui è stata diffusa la notizia inerente il sondaggio. 

L’Autorità si riserva la facoltà di procedere ad una verifica campionaria in merito all’effettiva esecuzione del sondaggio e alla corrispondenza dei parametri risultanti dalla nota informativa pubblicata sul sito tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. A tal fine le imprese devono tenere copia delle avvenute modalità di contatto e di risposta degli intervistati, nonché della metodologia e delle serie storiche utilizzate per consentirne la replicabilità. In particolare, i soggetti realizzatori dei sondaggi politico-elettorali dovranno fornire, se richiesti, ulteriori informazioni relative a: 

a) la popolazione di riferimento, la lista da cui è stato selezionato il campione ed il metodo di contatto delle unità campionarie;

b) rappresentatività del campione, inclusa l’indicazione del margine di errore e del livello di confidenza.

c) qualora i risultati pubblicati derivino dall’integrazione dei dati raccolti per diversi sondaggi, il soggetto realizzatore dovrà fornire le seguenti informazioni: 

d) la popolazione di riferimento, il periodo di riferimento e la dimensione del campione di ogni sondaggio;

e) il metodo utilizzato per l’integrazione dei diversi risultati;

f) il margine di errore della stima ottenuta con la combinazione dei dati rilevati nelle diverse occasioni

Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto. È altresì vietato riportare dichiarazioni concernenti i risultati di sondaggi politici ed elettorali rilasciate da esponenti politici o da qualunque altro soggetto in qualsiasi sede, a meno che i sondaggi cui tali dichiarazioni si riferiscono non siano già stati resi pubblici, secondo le forme stabilite dal regolamento, nel periodo precedente a quello del divieto. 

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