Circolare n. 23 del 29/06/2023 – Contributi all’editoria e percorsi di alternanza scuola-lavoro

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Ricordiamo che la lettera b) del comma 14 dell’articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 inerente i contributi all’editoria prevede come criterio premiale una quota aggiuntiva dell’1 per cento del contributo spettante in ragione di ogni percorso di alternanza scuola-lavoro attivato. Atteso il limite complessivo del 3 per cento di quota di maggiorazione, ai fini della premialità in oggetto, sono attivabili al massimo 3 percorsi.

La quota aggiuntiva deve essere considerata in relazione alle singole convenzioni attivate, per cui nell’ipotesi in cui più studenti di un medesimo istituto aderiscano al percorso di alternanza si rientra, comunque, in un unico progetto.

Intanto, il comma 784 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato la disciplina introducendo, in luogo dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), mantenendo, comunque, la medesima struttura di base della normativa.

Infine, sono oggetto della premialità solo i percorsi che rientrano nella disciplina di cui sopra e sono, invece, escluse tutte le altre modalità di formazione, tra cui i tirocini curriculari e i progetti formativi svolti sulla base di convenzioni stipulate con le Università.

Per completezza, si espongono le faq del Dipartimento per l’Informazione e per l’Editoria relative all’argomento.

QUESITO: Ai sensi dell’art. 8, comma 14, lett. b), del decreto legislativo n. 70, all’impresa che attua percorsi di alternanza scuola-lavoro si applica una quota aggiuntiva di contributo, fino ad un massimo del 3 per cento del contributo erogato. Detta percentuale si intende riferita a ciascuna scuola superiore che abbia stipulato convenzioni con l’impresa editoriale per l’attivazione dei suddetti percorsi?
L’attivazione di percorsi con ciascuna scuola deve prevedere un numero minimo di ragazzi oppure possono essere percorsi e progetti “singoli”? Inoltre, percorsi di studenti che frequentano classi diverse, ma dello stesso Istituto scolastico sono considerati progetti autonomi o trattandosi del medesimo Istituto scolastico sono da considerare un progetto unico?
RISPOSTA: La quota aggiuntiva di contributo prevista dall’art. 8, comma 14, lett. b), del decreto legislativo n. 70 è calcolata in relazione alle convenzioni per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro stipulate con ciascuna scuola. Percorsi cui partecipano studenti di classi diverse nell’ambito dello stesso Istituto scolastico che ha stipulato la convenzione sono considerati come un progetto unico.

QUESITO: I tirocini curriculari e i progetti formativi svolti sulla base di convenzioni stipulate con le Università possono essere considerati alla stregua dei “percorsi di alternanza scuola-lavoro” previsti dall’articolo 8, comma 14, lett. b), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70? Ciò tenuto conto del fatto che sono esperienze previste comunque all’interno di un percorso di istruzione e formazione per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e favorire l’acquisizione di competenze professionali.
RISPOSTA: Con la disposizione citata nel quesito, il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 ha attuato quanto puntualmente disposto dalla legge delega 26 ottobre 2016, n. 198, la quale – all’art. 2, comma 2, lett. e), punto 3 – ha previsto alcuni criteri premiali ai fini della determinazione del contributo, tra i quali l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, richiamando, per tale fattispecie, la tipologia disciplinata dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.
Tale decreto, a cui la legge delega rinvia espressamente, disciplina l’alternanza scuola-lavoro “come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale”, per studenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa.
Ciò posto, stante la particolare puntualità della previsione normativa e dei richiami in essa contenuti, non risulta possibile prendere in considerazione – ai fini del dell’attribuzione di maggiorazioni del contributo all’editoria, con riflessi anche sulla ripartizione delle risorse tra i richiedenti – altri tipi di tirocini curriculari, quali quelli svolti sulla base di convenzioni stipulate con le Università, pur se nella sostanza configurano anch’essi un percorso di istruzione e formazione con la finalità di affinare il processo di apprendimento e l’arricchimento delle conoscenze degli studenti.

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