I contributi ricevuti vanno indicati nella nota integrativa

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Nell’imminenza dell’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, ricordiamo che l’articolo 1, commi da 125 a 129, legge 124/2017 ha introdotto nuovi obblighi informativi a carico delle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.

In particolare, l’articolo 1, comma 125, terzo periodo, legge 124/2017 stabilisce che, a partire dal bilancio relativo all’esercizio 2018, “le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio”.

L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente“.

Il successivo comma 127 prevede che “l’obbligo di pubblicazione non sussiste ove l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

In merito all’ambito oggettivo delle informazioni da pubblicare, è intervenuta la circolare 02/2019 del Ministero del Lavoro. La norma è ampia in quanto ricomprende “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere“.

Per comprendere le informazioni da indicare, può quindi aiutare la lettura della circolare 2/2019 del Ministero del Lavoro in cui è indicato che i vantaggi economici da pubblicare sono i seguenti:

∙  contributi, sovvenzioni, sostegni a vario titolo ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati (società controllate dalla PA). In tal caso, si tratta di somme ricevute senza alcuna controprestazione e quindi in assenza di un sinallagma contrattuale;

∙  somme erogate dalla P.A. a titolo di corrispettivo “cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (come avviene nei rapporti contrattuali), in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico caratterizzato, sotto il profilo causale, dall’esistenza di uno scambio”.

In relazione all’arco temporale di riferimento la medesima circolare  precisa che devono essere pubblicate tutte le somme effettivamente ricevute nell’anno solare precedente (dal 1° gennaio al 31 dicembre) “indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono” (va, quindi, applicato il principio di cassa).

Si ricorda, ancora, che la mancata osservanza di tale adempimento informativo comporta la restituzione delle somme ricevute entro tre mesi.

A margine, si segnala che con il D.L. 135/2018, convertito in legge 12/2019, è stato disposto che per gli aiuti di Stato e per quelli de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la relativa registrazione sostituisce l’obbligo informativo di bilancio, fermo restando l’obbligo di dichiarare nella nota integrativa l’esistenza degli aiuti di Stato oggetto di pubblicazione nel predetto Registro nazionale.

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