CONDIZIONI DI CONFIGURABILITÀ DEL CONCORSO DI COLPA DELL’INVESTITORE

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In tema di intermediazione mobiliare, la violazione da parte del promotore finanziario degli obblighi di comportamento che la legge pone a suo carico non esclude la configurabilità di un concorso di colpa dell’investitore, qualora quest’ultimo, pur essendo perfettamente a conoscenza (per personale e pluriennale esperienza) del complesso iter funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, abbia omesso di adottare l’ordinaria diligenza, contravvenendo alle regole concernenti le modalità di affidamento dei capitali da investire, espressamente indicate nelle proposte di sottoscrizione di valori mobiliari, e abbia, in tal modo, contribuito al verificarsi dell’evento dannoso, attraverso la violazione dei più elementari oneri di cooperazione nel compimento dell’attività d’investimento (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva affermato la responsabilità esclusiva di un promotore finanziario per l’indebita appropriazione delle somme investite, pur essendo stato accertato che l’investitore ne aveva autorizzato il versamento sul conto personale del promotore).

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