Tutto su deroga rendicontazione dei costi sostenuti e non pagati

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Tutto quello che c’è da sapere sulla proroga della deroga alla rendicontazione dei costi sostenuti e non pagati per le imprese editrici.

Cosa è la deroga sui costi e come funziona secondo la normativa vigente? A seguito dell’entrata in vigore del comma 7 bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche per i contributi di competenza dell’esercizio 2020 le imprese editrici che accedono ai contributi possono rendicontare i costi sostenuti ma ancora non pagati alla data di presentazione della documentazione. Resta l’obbligo di perfezionare il pagamento entro sessanta giorni dall’incasso del contributo e di trasmettere al Dipartimento la relazione del revisore dal quale si desuma il pagamento dei costi sui quali è stato calcolato il contributo attraverso strumenti di pagamento tracciabili.

Al contempo, ricordiamo che per effetto del comma 7 bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, oltre al contributo 2020, anche quello relativo all’esercizio 2021 non potrà essere inferiore a quello erogato per il 2019.

Si pone, oggettivamente, un problema di coordinamento tra le due norme per il 2020, in quanto la garanzia che il contributo di competenza del 2020 non può essere inferiore a quello erogato per il 2019 consentirebbe anche di non rendicontare le spese sostenute e non pagate e, quindi, sottrarrebbe le imprese dall’obbligo di pagare i relativi costi entro sessanta giorni dall’incasso del contributo.

A nostro avviso, attesa la valenza straordinaria della normativa, e la finalità della stessa, fermo rimanendo il valore formale delle norme, rimane l’opportunità di esporre tutti i costi sostenuti ed ammissibili, per quanto non pagati, e di mantenere l’impegno a pagare, e rendicontare, gli stessi entro il termine fissato dalla legge.

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