Credito d’imposta, dal dipartimento Editoria arrivano nuovi e interessanti chiarimenti

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Ad ulteriore integrazione della circolare n. 45 del 2 ottobre 2020 ricordiamo che il prossimo 20 ottobre si aprono i termini per presentare la domanda; i termini scadranno il 20 novembre 2020.

Come auspicato, il Dipartimento informazione ed editoria ha pubblicato diverse faq che forniscono utili indicazioni circa i profili applicativi della norma.

La domanda dovrà essere predisposta e presentata direttamente dal legale rappresentante dell’impresa editrice, senza la possibilità di delegare tale attività a terzi, attraverso il sito impresainungiorno.gov.it. Ad oggi ancora non è stato attivato il link per predisporre la domanda.

Le spese per le quale viene richiesto il contributo devono essere oggetto di un visto di conformità rilasciato da un Caf, da un dottore commercialista iscritto all’albo o da un revisore legale dei conti. Il visto di conformità non andrà trasmesso in sede di presentazione della domanda, ma deve essere esibito nell’ipotesi di richiesta.

In relazione ai requisiti soggettivi, è evidente che la società deve editare una testata anche digitale. Quindi, laddove vi sia una registrazione in Tribunale per la sola edizione cartacea bisogna verificare che al Roc sia stata comunicata l’esistenza della testata anche in edizione digitale, senza alcuna necessità di effettuare integrazione presso la Volontaria giurisdizione del Tribunale di competenza. E’ opportuno procedere a questa verifica prima di presentare la domanda. Questo requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda e non per il 2019, ossia l’anno per il quale viene richiesto il contributo.

Requisito per poter accedere al beneficio è l’attribuzione dei codici Ateco 58.13 (edizioni di quotidiani) o 58.14 (edizioni di riviste e periodici). Nell’ipotesi in cui l’impresa svolga anche altre attività e, pertanto, abbia più codici ATECO, nella domanda si dovranno indicare tutti i codici dell’impresa; chiaramente la stessa impresa potrà richiedere il contributo solo per i costi afferenti le testate digitali editate e deve avere almeno uno dei codici ATECO richiesti.

In relazione ai costi ammissibili, dalle faq pubblicate emerge con chiarezza che i costi debbano avere una funzione di natura evolutiva, ossia rivolti a migliorare le performance delle edizioni stesse, mentre tutti i costi di natura corrente vanno esclusi dalla misura. In altri termini, a titolo esemplificativo, le spese sostenute per correlare i vari social network dove vengono proposti i contenuti del sito sono ammissibili a condizione che abbiano natura migliorativa dell’impianto complessivo della rete di diffusione dei contenuti e non rappresentino dei semplici costi di realizzazione degli articoli. In relazione ai costi di information technology per la gestione della connettività il Dipartimento ha limitato gli stessi al costo per l’acquisto dei dispositivi di rete e ai costi per l’acquisto dei servizi di collegamento a Internet. Sono esclusi i costi per l’acquisto dei pc, dei dispositivi mobili e di tutta l’infrastruttura tecnologica non direttamente connessa alla gestione della connettività.

Nell’ipotesi in cui verranno pubblicate nuove faq, aggiorneremo la presente nota.

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