INPGI. SANATORIA DELLE INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE DETERMINATESI ENTRO IL 30 APRILE 2009

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Con atto n. 59 approvato nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del 13 maggio 2009,  l’INPGI  – avvalendosi
dell’autonoma potestà normativa in materia di sanzioni riconosciuta dalla legge
n.140/1997 e confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3005 del 12
maggio 2004 – ha deliberato la facoltà di sanatoria per le inadempienze
contributive verificatesi entro il 30 aprile 2009. 

           
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota  n.
24/IX/0014416 del 24 luglio 2009 ha approvato la suddetta delibera.  Si
illustrano, di seguito, i termini e le condizioni di accesso al condono
previdenziale:

1)  MISURE    AGEVOLATIVE

Nei casi di evasione od omissione contributiva, le inadempienze 
determinatesi entro il 30 aprile 2009 – anche se non ancora accertate –
possono essere sanate con il pagamento di una sanzione civile, in ragione di
anno,  pari al  3 per cento su base annua dei contributi non pagati.  
La sanzione civile non può essere superiore al 30 per cento dell’importo dei
contributi omessi.

2) SOGGETTI   INTERESSATI

Possono avvalersi delle disposizioni agevolative in argomento i
datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi previdenziali, di legge e/o
contrattuali,  debitori per omesso o ritardato pagamento degli stessi.
La regolarizzazione potrà riguardare sia i soggetti già iscritti, che quelli di
prima iscrizione.
  I periodi contributivi che possono formare oggetto
di regolarizzazione agevolata sono quelli maturati fino al 30/04/2009.

La sanatoria trova applicazione anche ai debiti oggetto di
controversie pendenti in sede amministrativa o giudiziale, qualsiasi sia il
grado  di giudizio, nonché alle rateazioni in atto. 

Non è ammessa la presentazione di domande di condono con riserva
di ripetizione, così come affermato con sentenza n.4918/98 della Suprema Corte
di Cassazione a Sezione Unite e, pertanto:

  1. nei casi di controversia amministrativa in atto, l’azienda 
    che intenda avvalersi della sanatoria deve effettuare la dichiarazione di
    riconoscimento del debito contributivo;

  2. nei casi di controversia giudiziale deve, in aggiunta,
    effettuare la rinuncia agli atti ed all’azione relativa al debito
    contributivo oggetto di condono.  Identica rinuncia effettua l’INPGI,
    nel caso in cui abbia promosso azioni giudiziali contro l’azienda, previa
    dichiarazione di riconoscimento del debito contributivo da parte
    dell’azienda stessa.

La sanatoria trova, altresì, applicazione nei confronti delle
inadempienze consistenti nel mancato o ritardato pagamento dei contributi,
non accertati alla data del 30 aprile 2009.

3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONDONO

Le istanze di condono relative all’intero contenzioso
contributivo o a parte di esso, devono essere presentate dalle aziende all’INPGI
entro e non oltre il giorno 20  gennaio 2010 (180 giorni
dalla data di approvazione, ad opera dei Ministeri Vigilanti, della delibera
INPGI n. 59/2009 ).

Gli importi relativi ai contributi ed alle sanzioni potranno
essere versati in unica soluzione o con una rateazione sino a 36 mesi,
con applicazione di un interesse di dilazione pari al 3 per cento annuo. Nella
domanda di condono, le aziende dovranno indicare il numero delle rate mensili in
cui intendono effettuare il pagamento. Il mancato versamento di due rate anche
non consecutive comporta – per il debito residuo – la decadenza dai benefici del
condono, e la conseguente attivazione, da parte dell’INPGI,  delle
procedure di recupero con il ripristino delle sanzioni intere.

Il condono potrà avere ad oggetto anche debiti contributivi per
i quali l’azienda è stata ammessa al pagamento rateale, limitatamente alle
rate ancora non pagate.
L’importo dovuto per effetto della regolarizzazione
potrà essere corrisposto in un’unica soluzione ovvero in un numero di rate non
superiore a quelle del precedente piano di ammortamento, non ancora scadute
all’atto della presentazione della domanda di condono. 

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