L’articolo 56 del disegno di legge recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” (C1441 -ter-C) è stato introdotto dal Senato e confermato, alcuni istanti fa, dalla Camera. L’articolo in questione stabilisce, al comma 1, che la vigenza del regolamento di delegificazione in materia di contributi all’editoria – non ancora emanato – decorre, relativamente ai contributi di cui alla legge n. 250 del 1990, a partire dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie relativo all’anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il comma 2 prevede che all’onere derivante dal comma 1, stimato in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni recate ai successivi commi 3 e 4.
Il successivo comma 3 eleva di un punto percentuale – al 6,5 per cento, dall’originario 5,5 per cento – l’aliquota dell’addizionale all’imposta sul reddito delle società (IRES) a carico di alcuni soggetti che operano nel settore petrolifero, ivi compreso il settore dell’energia elettrica, disposta dai commi da 16 a 18 dell’articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 con finalità di copertura degli oneri recati dal comma 1 delle disposizioni in commento.
Il comma 4 interviene in materia di agevolazioni postali per la spedizione di prodotti editoriali, stabilendo che il costo unitario delle spedizioni, al quale si rapporta il rimborso in favore della società Poste italiane S.p.A., sia pari alla tariffa più conveniente praticata alla propria clientela dalla suddetta società. Le agevolazioni postali per le spedizioni di prodotti editoriali sono disciplinate dal decreto-legge n. 353 del 2003, che prevede un sistema di rimborso a posteriori da parte dello Stato alla società Poste italiane S.p.A.. La società pratica alle imprese editoriali una tariffa agevolata, nella misura prevista da appositi decreti ministeriali, e ottiene dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il rimborso della differenza tra il costo unitario della spedizione e la tariffa agevolata applicata. Il rimborso è effettuato nei limiti dei fondi appositamente stanziati. Ricorda che la norma in esame stabilisce che, per la determinazione dell’importo da rimborsare, il costo unitario sia fissato in misura pari a quello praticato convenzionalmente al cliente al quale vengono concesse le tariffe più convenienti. Con questo intervento si auspica di ridurre l’onere a carico dello Stato, il quale si potrà avvalere degli sconti normalmente praticati dalla società Poste italiane S.p.A., in relazione alla quantità di prodotti spediti. Come già previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 353 del 2003, si conferma che il rimborso è disposto nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.