Circolare n. 18 del 02/05/2019 – Contributi di vigilanza Ministero dello Sviluppo Economico

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Con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 27 febbraio 2019 e pubblicato in G.U. n. 96 del 24.04.2019 sono stati diramati i termini e le modalità dei contributi dovuti dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso al Ministero dello Sviluppo economico per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sugli stessi enti per il biennio 2019- 2020.

Il decreto distingue le due ipotesi di soggetti che non aderiscono a Associazioni nazionali di rappresentanza e soggetti che, invece, vi aderiscono distinguendo, pertanto, i contributi dovuti al Ministero dello Sviluppo economico e i contributi dovuti alle Associazioni di categoria.

Contributi dovuti al Ministero dello Sviluppo economico

Per le società cooperative, il contributo al Ministero è corrisposto sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella 1 entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Tabella 1

L’importo dovuto va versato esclusivamente per il tramite dell’Agenzia delle entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando il codice tributo 3010.

L’ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018.

Per fatturato si intende il “Valore della produzione” di cui alla lettera A) dell’art. 2425 del codice civile.

In relazione al calcolo del contributo, la collocazione in una delle fasce prevista dalla tabella richiede il possesso contestuale di tutti i parametri ivi previsti. Le cooperative che superino anche uno solo dei parametri ivi previsti sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

Sono esonerate dal pagamento del contributo le società cooperative iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2019.

Contributi dovuti alle Associazioni nazionali di rappresentanza

I contributi dovuti alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse.

Le società cooperative che aderiscono ad una Associazione nazionale di rappresentanza prima del termine stabilito per il versamento del contributo sono tenute a effettuare il versamento all’Associazione. Nel caso in cui tale adesione avvenga successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero dello sviluppo economico.

Per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che ritardano od omettono – in misura totale o parziale – di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.

Per eventuali ulteriori approfondimenti si rimanda al decreto in commento.

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