Il testo definitivo dell’art.10 del decreto collegato alla finanziaria. In rosso le modifiche che sono state effettuate.
Articolo. 10.
(Disposizioni concernenti l’editoria).
1. Per i
contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti dall’articolo 3, commi 2, 2-bis,
2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall’articolo 4 della legge 7
agosto 1990, n. 250, si applica una
riduzione del 2 per cento
del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi
dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.
Tale contributo
non può comunque superare il costo complessivo sostenuto dal soggetto nell’anno
precedente relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici,
poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicisti e
collaboratori.
2. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, ai fini della corretta
applicazione delle disposizioni contenute nel comma 454 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nel comma 1246 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, il termine per la presentazione dell’intera
documentazione e di decadenza dal diritto alla percezione dei contributi,
indicato dal comma 461 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
le imprese richiedenti i contributi di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, è fissato al 30 settembre successivo
alla scadenza di presentazione della relativa domanda di contributo.
3. La trasmissione dell’intera documentazione necessaria per la valutazione del
titolo d’accesso, la quantificazione del contributo e la sua erogazione, entro
il termine di cui al comma 2, per i contributi relativi all’anno 2007 e di cui
ai commi 454 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 1246
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni precedenti,
costituisce onere nei confronti degli aventi diritto, a pena di decadenza.
4. La regolarità contributiva previdenziale, relativa all’anno di riferimento
dei contributi previsti in favore delle imprese editoriali, radiofoniche e
televisive, deve essere conseguita entro il termine di cui al comma 2, a pena di
decadenza. Tale condizione si intende soddisfatta anche quando le imprese
abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi
previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei
contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.
5. A decorrere
dall’esercizio finanziario 2008, l’importo della compensazione dovuta alla
società Poste italiane S.p.A. a fronte dell’applicazione delle tariffe agevolate
previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è ridotto del 7 per cento
per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni
fino ad 1 milione di euro e del 12 per cento per gli importi annui relativi a
ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori ad 1 milione di euro.
6. La Società Poste Italiane S.p.A. è tenuta ad applicare la riduzione
dell’agevolazione tariffaria di cui al comma 5, operando gli eventuali conguagli
nei confronti delle imprese interessate.
7. Ai fini dell’ammissione alle riduzioni tariffarie applicate alle spedizioni
di prodotti editoriali, ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, le
pubblicazioni dedicate prevalentemente all’illustrazione di prodotti o servizi
contraddistinti da proprio marchio o altro elemento distintivo sono equiparate
ai giornali di pubblicità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del
medesimo decreto-legge n. 353 del 2003.
8. A decorrere dal 1o gennaio 2008, il possesso del requisito di
ammissione alle agevolazioni tariffarie, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è richiesto e verificato per
ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite.
9. Per assicurare l’erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 250, relativi all’anno 2006, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 50
milioni per l’esercizio finanziario 2007.
10. L’articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, è abrogato.