Con sempre maggiore frequenza accade che le aziende sottoposte ad un accertamento ispettivo – concluso con la contestazione del mancato versamento di contributi previdenziali e con applicazione delle conseguenti sanzioni civili – tentino di acquisire copia dei verbali delle dichiarazioni rese ai funzionari ispettivi dai dipendenti e dai collaboratori ascoltati nel corso dell’ispezione.
Se da un lato appare di tutta evidenza quale possa essere l’interesse da parte aziendale all’acquisizione di tale documentazione, risulta altrettanto imprescindibile la necessita’ di sottrarre al c.d. “diritto di accesso” tutti quegli atti dalla cui divulgazione possa sorgere un pregiudizio alla riservatezza di soggetti che in qualche modo abbiano contribuito con obiettivita’ e onesta’ a formare il convincimento degli ispettori allo scopo di evitare qualunque rischio di ingiustificabili azioni discriminatorie o ritorsive nei loro confronti.
Ne’ puo’ valere il pur rilevante diritto vantato dalle aziende di ottenere la disponibilita’ di tutti gli elementi probatori per una compiuta ed efficace difesa in giudizio, laddove tale disponibilita’ lederebbe inevitabilmente la riservatezza di chi rilascia le dichiarazioni ai funzionari ispettivi.
In tal senso, a tutela della riservatezza del lavoratore e della possibilita’ per lo stesso di non subire conseguenze in seguito alle dichiarazioni rese agli ispettori, il Consiglio di Amministrazione delI’Inpgi aveva adottato fin dal 1994 un apposito regolamento che sottraeva all’accesso di terzi – tra l’altro – proprio le “dichiarazioni dei lavoratori in sede di processo ispettivo e redazione del relativo verbale”.
Sulla materia, peraltro fin da subito avallata dalla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in questi giorni si e’ nuovamente espressa la stessa Commissione alla quale si era rivolta un’azienda di fronte al rifiuto da parte dell’Inpgi di accedere a tutte le dichiarazioni che erano state rilasciate da dipendenti e collaboratori nel corso dell’attivita’ ispettiva; la Commissione, nel respingere il ricorso, ha infatti ribadito che solo un giudice ha il potere di disapplicare una norma regolamentare quale quella in tal senso adottata dall’Istituto.
Anche il “Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro” adottato dal Ministero del Lavoro, non a caso, afferma che “nessuna copia delle dichiarazioni deve essere rilasciata al lavoratore e/o al soggetto ispezionato da parte del personale ispettivo”.
Con questa ulteriore pronuncia della Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi appare ulteriormente salvaguardata la liberta’ e la serenita’ di tutti quei lavoratori e collaboratori che in presenza di un accesso ispettivo si trovino a dover evidenziare le situazioni di sfruttamento o comunque di irregolarita’ eventualmente presenti all’interno di quelle aziende pubbliche o private che scelgano di avvalersi della professionalita’ dei giornalisti senza garantire loro le giuste tutele retributive e contributive. (Inpgi)