Stabiliti i contributi per il settore dell’editoria. Due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, entrambi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, definiscono le modalità per la concessione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, nonché le modalità per la concessione dei finanziamenti a sostegno dell’editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti e a tutela dei consumatori e degli utenti.
Con due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2017, sono stabiliti i contributi nel settore dell’editoria.
Le norme contenute nel decreto si applicano alle cooperative giornalistiche editrici di quotidiani e periodici, alle imprese editrici di quotidiani e periodici la cui maggioranza sia detenuta da enti senza scopi lucro (cooperative, fondazioni ed enti morali) ed alle imprese editrici di giornali espressione di minoranze linguistiche. Per le imprese editrici di quotidiani editi o diffusi all’estero, per le associazioni dei consumatori e per i giornali per le persone afflitte da disabilità visiva le nuove disposizioni verranno emanate con successivi decreti.
L’articolo 3 del DPCM chiarisce che le nuove modalità di trasmissione della documentazione entrano in vigore con riferimento ai contributi relativi all’esercizio 2018, anno di entrata in vigore della nuova disciplina.
Il DPCM conferma che il termine per la presentazione della domanda è, a titolo perentorio, quello del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento dei contributi.
Per accedere, invece, all’anticipo previsto dal comma 2 dell’articolo 11 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è necessario unitamente alla domanda presentare, entro la stessa scadenza del 31 gennaio, anche tutta la documentazione ulteriore (ad esclusione del bilancio e dei documenti che dovranno essere oggetto di revisione, ossia il prospetto dei costi e quello della diffusione). La documentazione richiesta viene puntualmente ricostruita nel DPCM stesso. Per ragioni di sinteticità evitiamo di proporre ai lettori l’elenco della documentazione richiesta che, di fatto, è simile a quella già prodotta per le scorse annualità, fatta eccezione per le ulteriori informazioni derivanti dall’entrata in vigore della nuova disciplina.
Viene, infine, confermato che il termine per la chiusura del procedimento amministrativo è fissato al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda.