Circolare n. 10 del 04/04/2014 – Par condicio. Disposizioni per la stampa quotidiana e periodica in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relativa alla campagna per l’elezione diretta dei membri del Parlamento europei spettanti all’Italia fissata per il per il giorno 25 maggio 2014

0
1305

Con la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 138/14/CONS pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. n. 78 del 03.04.2013, sono state pubblicate le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione prevista dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativa alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europei spettanti all’Italia fissata per il per il giorno 25 maggio 2014.

Nella presente circolare ci occuperemo nello specifico delle disposizioni relative agli editori di quotidiani e periodici. Segnaliamo che il titolo III del Regolamento fa esplicito riferimento alla stampa quotidiana. Ciò nonostante noi riteniamo che attesa la portata generale delle norme in tema di par condicio la regolamentazione in oggetto si applichi anche agli editori di quotidiani e periodici laddove le relative testate siano registrate presso il Tribunale di competenza o presso il Registro degli operatori della comunicazione.

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere, a qualsiasi titolo, messaggi politici elettorali, sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato preventivo da pubblicare sulla testata stessa entro l’8 Aprile p.v. La pubblicazione dei messaggi politici elettorali potrà avvenire solo a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato preventivo e dall’adozione del documento analitico.
Ove, in ragione della periodicità della testata, non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali. In caso di mancato rispetto del termine stabilito, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato stesso.
Il comunicato preventivo (Allegato A – in bozza) pubblicato in modo da essere ben evidenziato sia per collocazione, che per modalità grafiche, e deve precisare:
a) le condizioni generali dell’accesso;
b) l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato il documento analitico, consultabile su richiesta. Quindi, anche laddove vi sia una concessionaria di pubblicità esterna l’obbligo di redazione e conservazione del documento analitico ricade a carico dell’editore, fermo rimanendo, chiaramente la facoltà di concordare tra le parti le politiche commerciali in tema di comunicazione elettorale nel rispetto della normativa.
Il documento analitico (Allegato B – in bozza) deve contenere:
le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
le tariffe per l’accesso a tali spazi, nonché le eventuali condizioni di gratuità;
ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare, la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale;
nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, dovranno indicarsi, distintamente, le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali.

Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato. In altri termini, laddove venisse riservato uno sconto ad un soggetto, lo stesso trattamento deve essere riservato a tutti gli altri partecipanti alla competizione elettorale.

Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

I messaggi politici elettorali devono essere pubblicati, in appositi spazi debitamente evidenziati, con modalità uniformi e recare la dicitura “messaggio elettorale” con l’indicazione del soggetto politico committente.
Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:
a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

La disciplina in oggetto non si applica agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulti registrato come tale, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

Inoltre, è previsto come adempimento obbligatorio che i partiti, le forze politiche, le coalizioni e le liste comunichino, contestualmente all’apertura della campagna elettorale, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici.

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
Ai sondaggi politici ed elettorali si applica il Regolamento di cui alla nostra circolare n. 04/2011 cui rimandiamo.

I sondaggi possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della “nota informativa” sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (www.sondaggipoliticoelettorali.it).
La “nota informativa” costituisce parte integrante del sondaggio, deve essere sempre evidenziata con apposito riquadro e deve contenere le seguenti indicazioni (di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio):
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il nome del committente e dell’acquirente;
c) l’estensione territoriale del sondaggio (specificare unicamente se nazionale, regionale, provinciale o comunale);
d) la consistenza numerica del campione di rispondenti, il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate;
e) la data o periodo in cui è stato condotto il sondaggio;
f) l’indirizzo o il sito informatico dove è disponibile il documento completo riguardante il sondaggio.
La nota informativa deve essere pubblicata nei mezzi di comunicazione di massa, unitamente al sondaggio in forma descrittiva o sintetica, in formato elettronico, testuale, verbale e/o grafico.

Nei lanci di agenzia, in luogo della nota informativa, sono indicati, nel corpo del testo, solo il soggetto realizzatore e l’oggetto del sondaggio, fermo restando l’obbligo del mezzo di comunicazione di massa che riprende la notizia di pubblicare la nota informativa. Nel caso in cui il mezzo di comunicazione di massa riporti la notizia o riprenda i risultati di un sondaggio precedentemente diffuso, non è tenuto a pubblicare la nota così come sopra disciplinata, ma deve fornire elementi utili ad individuare il sondaggio a cui fa riferimento.

Qualunque sia la forma scelta, la pubblicazione dei sondaggi deve rispettare la normativa sulla tutela della privacy e i dati devono essere pubblicati in modo tale che non si possano trarre riferimenti individuali atti a consentire il collegamento con singole persone fisiche o giuridiche. Durante le campagne elettorali e referendarie, nel caso in cui i mezzi di comunicazione di massa, comprese le agenzie di stampa, diffondono la notizia, da chiunque divulgata, dell’esistenza di un sondaggio, devono chiarire contestualmente o, comunque, non oltre le 48 ore dalla divulgazione della notizia, se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalità previste dal regolamento in oggetto. Nel caso in cui la precisazione non sia contestuale, essa deve avere il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui è stata diffusa la notizia inerente il sondaggio. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto. E’ altresì vietato riportare dichiarazioni concernenti i risultati di sondaggi politici ed elettorali rilasciate da esponenti politici o da qualunque altro soggetto in qualsiasi sede, a meno che i sondaggi cui tali dichiarazioni si riferiscono non siano già stati resi pubblici, secondo le forme stabilite dal regolamento in oggetto, nel periodo precedente a quello del divieto.
Ogni violazione di quanto riportato nella presente sarà punito secondo le sanzioni previste dal Titolo V della delibera in oggetto.
A breve seguirà una diversa circolare relativa alla disciplina per le emittenti radiotelevisive.

Allegato A – Comunicato preventivo

Allegato B – Documento analitico

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome