Circolare n. 35 del 23/09/2008 – Bozza Regolamento di semplificazione contributi editoria – seconda parte – emittenza radiotelevisiva

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Come anticipato nella giornata di ieri, proseguiamo il commento al Regolamento di delegificazione presentato dal Governo in attuazione dell’art. 44 del D.l. 112/08.

La presente circolare ha ad oggetto il secondo Capo del regolamento, rubricato “Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiotelevisive”.
Consigliamo, comunque, anche agli editori di giornali ed agli altri operatori della comunicazione di leggere la presente circolare, in quanto alcune norme hanno una valenza comune.

ART.8
(Disposizioni di semplificazione)

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell’articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dell’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.

La norma in oggetto richiede alle emittenti televisive che accedono ai benefici previsti dalla legge la produzione di informazione per almeno cinque giorni alla settimana o, in alternativa, centoventi a semestre. In altri termini, viene ampliato il limite minimo di produzione informativa a carico delle emittenti radiotelevisive. Infatti, la norma attuale prevede un obbligo di produzione di informazione autoprodotta per un’ora al giorno, ma non chiarisce per quanti giorni alla settimana o all’anno (mentre il numero minimo di uscite per i quotidiani è pari a 240 numeri all’anno).

2. Le imprese editoriali, radiofoniche e televisive, di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, con legge 20 novembre 2007, n. 222, che hanno percepito i contributi in pendenza di ricorso giurisdizionale in materia di adempimenti previdenziali, in caso di soccombenza sono tenute alla restituzione dei contributi stessi. L’amministratore, su comunicazione degli Istituti previdenziali interessati, provvede al recupero delle somme già erogate.

Rappresenta una norma molto importante e sulla quale suggeriamo di porre la massima attenzione. Ricordiamo che con il D.L. n. 159/2007 chiarì che le imprese dovevano essere ritenute in regola con il pagamento dei contributi previdenziali anche in presenza di un contenzioso pendente. Con questa norma, viene introdotto il principio, estremamente pericoloso, che nell’ipotesi di soccombenza con gli istituti previdenziali le imprese debbano restituire tutti i contributi incassati, attraverso una presunzione assoluta di irregolarità precedente. E di questa norma passasse nella stesura attuale del testo suggeriamo di provvedere ad una rapida ricognizione su eventuali contenziosi in essere con gli istituti previdenziali, valutando attentamente i rischi connessi ad un’eventuale soccombenza.

3. A decorrere dalle domande relative all’anno 2008, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di cui all’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell’articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dell’articolo 7, comma 13, della legge 30 maggio 2004, n. 112, devono presentare la domanda di contributi e rimborsi entro il termine perentorio del 31 gennaio successivo a quello di riferimento degli stessi, per via telematica e sottoscritte con firma digitale, secondo le modalità pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel caso in cui per giustificati motivi l’impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda può essere presentata entro lo stesso termine per mezzo di raccomandata postale.

Le imprese radiotelevisive sono tenute a presentare, al pari delle imprese editoriali, le domande in via telematica. Rimandiamo a quanto detto in merito all’articolo 1 nella nostra circolare n. 34/2008.

4. La documentazione da inviare a corredo della domanda dei contributi è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000 comprovante:
1. la sede legale e la sede operativa dell’impresa;
2. estremi di registrazione (numero e data) della testata giornalistica presso il competente Tribunale;
3. gli estremi del decreto di concessione per la radiodiffusione radiofonica e televisiva da parte del Ministero delle Comunicazioni, ovvero di conferma o voltura della stessa;
4. il numero di codice fiscale e di partita IVA dell’impresa;
5. il palinsesto settimanale tipo (dal lunedì alla domenica) con l’ora di inizio e l’ora della fine di ogni programma con le relativa durata, al netto di ogni interruzione pubblicitaria, specificando se trattasi di propri programmi informativi, nonché l’indicazione della percentuale rappresentata sulle ore di trasmissione effettuate ogni giorno dalle ore 7 alle ore 20 per le imprese televisive;
6. il numero dei dipendenti iscritti presso i rispettivi competenti Enti Previdenziali con l’indicazione delle sedi di iscrizione e l’attestazione dei versamenti contributivi effettuati. La dichiarazione deve essere resa anche in assenza di dipendenti.
7. le singole utenze telefoniche ed elettriche indicate in domanda con l’indicazione dell’uso esclusivo delle stesse per finalità aziendali;
8.il tipo di satellite utilizzato per la fornitura dei servizi di comunicazione nonché la sua posizione orbitale, specificando la percentuale relativa all’utilizzo del segmento di contribuzione.

Inoltre, le imprese che richiedono il rimborso per servizi forniti dalle agenzie di stampa e informazione e per canoni di noleggio ed abbonamento ai servizi di comunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, devono inviare copia conforme ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 delle fatture emesse rispettivamente dalle agenzie di informazione o dai gestori dei servizi di comunicazione, con relativa quietanza, rilasciata dagli stessi; le stesse imprese devono indicare le modalità di pagamento indicando istituto di credito e codice IBAN. Per i soggetti iscritti alla Camera di Commercio lo statuto, l’atto costitutivo, il verbale dell’assemblea che ha proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci sono sostituiti dalla certificazione con vigenza. Per tutti gli altri soggetti resta l’obbligo di invio della documentazione prevista dall’art. 2, comma 1, lett. b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410, per le emittenti radiofoniche, e dall’art. 2, comma 1, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, per le emittenti televisive.

Si tratta di una norma di effettiva semplificazione delle procedure per l’erogazione dei contributi alle imprese radiotelevisive. Segnaliamo che l’esplicita richiesta della quietanza formalizza la necessità di pagare i fornitori di servizi oggetto di agevolazione prima del termine di decadenza della domanda. Gli Uffici già andavano in questa direzione, ma è evidente che si tratta della formalizzazione di una prassi.

5. La documentazione di cui al comma precedente deve pervenire al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro un anno dalla presentazione della domanda dei contributi, a pena di decadenza.

Il termine perentorio per perfezionare la consegna della documentazione viene fissato in un anno dalla presentazione della relativa domanda, a pena di decadenza dal diritto.

6. A decorrere dall’anno 2007, il preavviso di domanda previsto per le imprese radiofoniche ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, è obbligatorio solo in relazione alla presentazione della prima domanda di contributi ed è valido per le istanze relative agli anni successivi. Per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di nuova costituzione o che siano titolari di una nuova testata, resta l’obbligo di inviare il preavviso scritto.

In maniera corretta, l’obbligo di preavviso per le emittenti radiofoniche viene assimilato a quello previsto per le emittenti radiotelevisive. Quindi, le imprese radiofoniche dovranno presentare la domanda di preavviso solo in occasione della previsione di accesso per la prima volta ai contributi nell’esercizio successivo.

7. Le imprese di radiodiffusione sonora che richiedono il rimborso delle spese per l’abbonamento ai servizi forniti da agenzie di stampa o informazione sono tenute ad inviare le fatture quietanzate dalle agenzie stesse entro il termine previsto dal precedente comma 5.

Il termine ultimo per pagare i fornitori di servizi oggetto di agevolazione è fissato in un anno dalla presentazione della domanda.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 12, comma 1, lettera o) della legge 15 marzo 1997, n. 59 in materia di diversificazione delle funzioni tra funzione politica e amministrativa, le commissioni consultive previste dall’articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410 e dall’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680 sono presiedute dal Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e non prevedono la partecipazione di rappresentanti del Governo.

Con il comma in oggetto viene previsto che le Commissioni tecnico-consultive in materia di contributi all’emittenza radiotelevisiva vengano presieduti dal Capo Dipartimento e non è prevista la partecipazione di alcun componente del Governo. Segnaliamo che la norma non trova applicazione per la Commissione tecnico-consultiva che si esprime in tema di contributi diretti alla carta stampata.

ART. 9
(Agenzie di informazione)

1. Dal 1 gennaio 2009, le agenzie di stampa e di informazione di cui all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 250 nonché le agenzie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, devono disporre di una struttura redazionale di almeno 15 giornalisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, regolarmente iscritti agli istituti previdenziali di appartenenza; devono essere collegate con almeno 40 emittenti radiofoniche o televisive in almeno 15 regioni e devono diffondere oltre 2000 notiziari entro l’anno.

2. Dal 1 gennaio 2009, le agenzie regionali previste dall’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e dall’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come disciplinate dall’art. 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410 e dall’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, devono disporre di una struttura redazionale di almeno 4 giornalisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno regolarmente iscritti agli istituti previdenziali di appartenenza, devono essere collegate con almeno 10 emittenti radiofoniche o televisive nella stessa regione o in regioni limitrofe e devono diffondere oltre 1000 notiziari entro l’anno.

Viene introdotta una nuova definizione di agenzia di stampa nazionale e locale. Detta definizione, nonostante assuma efficacia solo in relazione al requisito di ammissibilità ai contributi, diventa rilevante, in assenza di altre norme di carattere generale.
Le agenzie di stampa nazionali devono disporre di una struttura redazionale composta da almeno 15 giornalisti assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, devono essere collegate con almeno 40 emittenti soggetti, in almeno 15 regioni e devono diffondere oltre 2.000 notiziari all’anno.
Le agenzie di stampa locali devono, invece, disporre di almeno 4 giornalisti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, devono essere collegate con almeno 10 emittenti radiotelevisive nella regione di riferimento o in regioni confinanti e devono diffondere almeno 1.000 notiziari all’anno.

3. Dal 1 gennaio 2009, il fatturato di ciascun esercizio delle agenzie nazionali e locali deve essere per almeno i due terzi relativo a forniture di servizi per i quali si chieda l’accesso alle provvidenze da parte di imprese che non abbiano alcun rapporto di collegamento o controllo con le agenzie stesse, come definiti ai sensi del primo comma dell’articolo 2359 del codice civile e ai sensi dell’articolo 1, ottavo comma della legge 5 agosto 1981, n.416. Il legale rappresentante dell’agenzia di stampa o informazione, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell’art. 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara l’eventuale insussistenza di tale circostanza.

Si tratta di una norma importante, in quanto riduce la prassi da parte di alcuni soggetti di creare delle agenzie di stampa a supporto di proprie imprese radiotelevisive. Prassi, ricordiamo, avviate da grandissime imprese editoriali, a volte quotate. La norma prevede che almeno i due terzi del fatturato vadano effettuati in servizi di agenzia forniti a soggetti terzi. In altri termini, occorre che l’agenzia non rappresenti una semplice modalità di porre a carico dello Stato buona parte dei costi connessi alla produzione di informazione.

4. Le agenzie di stampa e informazione di cui ai commi precedenti, sono tenute a specificare nelle fatture rilasciate alle imprese radiofoniche e televisive i servizi forniti e i corrispettivi di ognuno di essi.

Al fine di favorire un sistema trasparente, le agenzie di stampa devono specificare nelle fatture le tipologie di servizi forniti ed i corrispettivi previsti per ognuno di questi.

ART. 10
(Canoni ammessi a rimborso)

1. A decorrere dalle domande relative all’anno 2009, le imprese radiofoniche nazionali in possesso di concessione a carattere commerciale, sono tenute ad avere alle loro dipendenze, a pena di esclusione, nell’anno per il quale si richiedono le provvidenze, almeno cinque giornalisti a tempo pieno, a norma del contratto nazionale di lavoro. Il complessivo rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per abbonamento ai servizi di tutte le agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale a favore delle imprese sopraindicate, non può superare 100.000 euro all’anno; per ogni ulteriore giornalista dipendente a tempo pieno è corrisposto un incremento di 20.000 euro. La somma complessiva del contributo relativo al rimborso per l’abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di informazione non può comunque superiore a 200.000 euro l’anno.

2. A decorrere dalle domande relative all’anno 2009, le imprese radiofoniche regionali e locali e le imprese televisive locali in possesso di concessione a carattere commerciale sono tenute ad avere, a pena di esclusione, nell’anno per il quale si richiedono le provvidenze, alle loro dipendenze almeno un giornalista a tempo pieno, a norma del contratto nazionale di lavoro. Il complessivo rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per l’abbonamento ai servizi di tutte le agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale a favore delle imprese sopraindicate, non può superare 25.000 euro all’anno; per ogni ulteriore giornalista dipendente a tempo pieno è corrisposto un incremento di 10.000 euro. La somma complessiva del contributo relativo al rimborso per l’abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione non può comunque essere superiore a 55.000 euro l’anno.

3. A decorrere dalle domande relative all’anno 2009, le imprese radiofoniche locali in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, possono accedere al rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per l’abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, per non più di 15.000 euro l’anno.

Con i due commi in commento vengono indicate le condizioni richieste alle imprese radiofoniche nazionali e locali ed alle imprese radiotelevisive locali per accedere ai contributi. La norma entrerebbe in vigore con riferimento all’esercizio 2009.
Le radio nazionali devono avere alle proprie dipendenze non meno di 5 giornalisti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno. Il rimborso dei corrispettivi per le agenzie di stampa non potrà esser superiore al 60 per cento del prezzo pagato con il limite di 100.000 euro all’anno, incrementato di 20.000 euro per ogni giornalisti assunto a tempo pieno, con un limite complessivo di 200.000 euro.
Le radio regionali e le emittenti locali devono avere alle proprie dipendenze almeno un giornalista assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno. Il rimborso dei corrispettivi per le agenzie di stampa non potrà esser superiore al 60 per cento del prezzo pagato con il limite di 25.000 euro all’anno, incrementato di 10.000 euro per ogni giornalisti assunto a tempo pieno, con un limite complessivo di 55.000 euro.
Per le radio locali il contributo massimo non può eccedere la somma di euro 25.000 sempre nel limite del 60 per cento del corrispettivo pagato.

4. A decorrere dalle domande relative all’anno 2009, le imprese che richiedono i contributi previsti dall’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono tenute ad avere alle loro dipendenze almeno due giornalisti a tempo pieno a norma del contratto nazionale di lavoro.

Le radio organo di movimenti politici devono avere alle proprie dipendenze almeno 2 giornalisti assunti con contratto a tempo pieno.

ART. 11
(Riduzioni tariffarie)

1. La procedura di rimborso delle agevolazioni tariffarie, applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio ed abbonamento ai servizi di telecomunicazione, di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, per le imprese radiofoniche e televisive è disciplinata dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.

Il rimborso delle agevolazioni avviene attraverso corresponsione diretta da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri alle società che forniscono i servizi oggetto di agevolazione.

ART. 12
(Controlli)

1. In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell’articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223 dell’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria assicura lo svolgimento delle opportune verifiche, accertamenti ed approfondimenti, anche a campione, sull’attività delle imprese e sulla documentazione presentata dalle stesse, anche attraverso il ricorso alla Guardia di Finanza, ai sensi dell’apposito protocollo d’intesa, anche ai fini dell’applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

Si tratta sempre dell’applicazione della convenzione con la Guardia di Finanza. Rimandiamo a quanto detto in relazione all’articolo 6 del Regolamento nella nostra circolare n. 34/2008.

ART. 13
(Calcolo dei contributi di cui all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250)

1. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all’intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.

2. A decorrere dalle domande relative all’anno 2008, le imprese radiofoniche ed i canali tematici satellitari di cui all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi previsti dal comma 1 del medesimo articolo 4, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e all’ulteriore contributo previsto dall’articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278.

3. Con esclusione di quelle previste dal comma 1, le erogazioni previste dall’articolo 10 bis, comma 1, lettera c) del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, con legge 29 novembre 2007, n. 222, si effettuano, ove necessario, mediante il riparto percentuale del fondo fra tutte le imprese radiofoniche e televisive aventi titolo anche ai sensi degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell’art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dell’art. 23 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e dell’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112.

Il primo comma ribadisce quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 44 del D.l. n. 112/08, ossia che nell’ipotesi di incapienza dei fondi, le radio organo di movimento politico non partecipano alla ripartizione dei fondi.
Il secondo comma prevede che le radio e le emittenti satellitari organo di partito non possono percepire un contributo superiore al 70 per cento nei costi, nei limiti di 2 mni di euro (attualmente il limite è fissato in misura pari all’80 per cento dei costi con un valore massimo di 4 mni di euro).
Il terzo comma, invece, crea un sistema di postergazione delle somme disponibili per le emittenti radiofoniche che trasmettono in lingue di confine.

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