Il disegno di legge presentato nel 2007 (delibera Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2007) dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Ricardo Franco Levi, ha lo scopo di riordinare il settore dell’editoria, semplificandone la disciplina nel rispetto delle norme comunitarie, delle competenze degli Enti Locali e dei principi della Costituzione. L’articolo 1 del ddl, infatti, rimanda espressamente al «diritto di informare ed essere informati» in attuazione dell’art.21 della nostra Carta fondamentale.
I principali aspetti della riforma sono:
1) Qualsiasi prodotto che ha finalità di informazione, formazione, divulgazione e intrattenimento destinato alla pubblicazione può essere definito «editoriale», a prescindere dalla forma in cui è realizzato e dal mezzo di diffusione.
2) Diviene obbligatoria per le imprese editrici l’iscrizione al «Roc» (Registro degli operatori della comunicazione), che si sostituisce alla registrazione presso il Tribunale e rappresenta il requisito indispensabile per poter pubblicare quotidiani e periodici. Il Roc è tenuto dall’Autorità garante per le garanzie nelle comunicazioni.
3) È prevista la sanzione da 10.000 a 300.000 euro per chi effettua indagini sulla lettura e la diffusione dei prodotti editoriali in violazione degli obblighi di correttezza e attendibilità, o con modalità non trasparenti o discriminatorie. Le stesse sanzioni colpiscono chi effettua operazioni di distribuzione di prodotti editoriali, quotidiani o periodici, con modalità che non rispettano i principi di concorrenza, pluralismo e parità di trattamento.
4) Alcune norme riguardano le condizioni di accesso ai contributi diretti per le seguenti categorie di imprese editrici:
a) cooperative giornalistiche editrici di quotidiani o periodici costituiti da almeno 5 anni composte da giornalisti professionisti, pubblicisti, poligrafici o grafici editoriali;
b) aziende, anche operanti online, riconosciute come espressione di forze politiche con il proprio gruppo parlamentare in una delle due camere o nel Parlamento europeo;
c) imprese editrici di quotidiani costituite in forma societaria la cui maggioranza delle azioni o quote è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza scopo di lucro;
d) imprese editrici di quotidiani interamente o parzialmente realizzati in lingua francese, tedesca, ladina e slovena, ed editi e diffusi nelle regioni autonome della Valle d’Aosta, Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia-Giulia;
e) imprese editrici che editino da almeno 5 anni quotidiani italiani pubblicati e diffusi all’estero.
La condizione per la concessione delle erogazioni pubbliche è la diffusione a pagamento (vendite e abbonamenti), con sconti non superiori al 50% del prezzo di copertina.
La concessione dei contributi tiene conto della diffusione, della tiratura e dei costi sostenuti per l’edizione e la distribuzione delle testate e dà diritto alle seguenti erogazioni:
a) un contributo annuo pari al 40% dei costi, ma comunque non superiore a 2,2 milioni di euro per ciascuna impresa;
b) 200.000 euro nel caso di tiratura media giornaliera compresa tra 10.001 e le 50.000 copie;
c) 400.000 euro in più per ogni scaglione di 10.000 copie di tiratura media giornaliera compresa tra le 50.001 e le 150.000 copie.
Al fine di ridurre il peso per le casse dello Stato, l’ammontare dei contributi non può in nessun caso superare il 60% dei costi sostenuti dai giornali organi di forze politiche e il 50% di quelli di tutti gli altri. Per le cooperative di giornalisti editrici di periodici, in caso di tirature nette medie inferiori a 10.000 copie giornaliere non può superare i 320.000 euro.
ll disegno di legge istituisce all’articolo 20 il «Fondo per l’editoria periodica» dotato di 10 milioni di euro annui per le imprese editrici di periodici costituite come cooperative, fondazioni o enti morali senza scopo di lucro, o come società in cui la maggioranza del capitale sociale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali.
Alle testate che accedono al fondo sono corrisposti annualmente 0,2 euro per copia fino a 30mila copie, ma alle seguenti condizioni:
a) devono essere costituite da almeno 5 anni e non devono avere acquisito introiti pubblicitari superiori al 20% dei costi sostenuti;
b) devono avere pubblicato per l’anno di riferimento almeno 45 copie se trattasi di settimanali, 18 se quindicinali, e 9 se mensili;
c) devono avere adottato il divieto di distribuzione degli utili nell’esercizio di riscossione dei contributi e nei 5 esercizi successivi.
Al fondo non possono accedere le imprese editrici che accedono ai contributi diretti.
5) Sono concesse agevolazioni tariffarie per la spedizione di prodotti editoriali. Rispetto all’attuale sistema normativo, che prevede una procedura di copertura a favore della società Poste Italiane della differenza tra la tariffa ordinaria e quella scontata applicata all’editore, verrà introdotto il credito d’imposta per le spese di spedizone sostenute, qualunque sia il vettore utilizzato e il sistema di recapito prescelti. Il fine è di limitare gli effetti distorsivi di un sistema privo di controllo preventivo nel rispetto della normativa UE riguardante la liberalizzazione dei servizi postali. Il credito è fissato nella misura massima del 50% dei costi effettivamente sostenuti con delle tariffe già agevolate. Il limite di spesa complessivo è pari al 190 milioni di euro per il 2008, 180 per il 2009, 170 per il 2010 e 160 per il 2011.
6) Il «Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti», istituito dall’art. 15 della legge 62 del 2001, è rifinanziato per un periodo di 5 anni a decorrere dal 2008 con un importo annuo di 5 milioni di euro.
7) Presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è istituito l’Osservatorio per l’occupazione nell’editoria. Esso ha il compito di monitorare l’evoluzione del settore editoriale con attenzione ai livelli di occupazione e allo sviluppo delle professionalità.
8) Il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dall’approvazione del disegno di legge, un decreto legislativo avente ad oggetto un testo unico delle norme primarie in materia di editoria.