sul ricorso numero di registro generale 1592 del 2015, proposto da: Canale 7 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
contro
CO.RE.COM. – Comitato Regionale per le Comunicazioni della Puglia, nonché Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministropro tempore, e Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento perle Comunicazioni – Direzione Generale Servizi di ComunicazioneElettronica e Radiodiffusione, Ministero del Lavoro e delle PoliticheSociali, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DirezioneProvinciale del Lavoro di Brindisi, in persona del Ministro protempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato; Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale protempore;
nei confronti di
Teleradioerre s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore; T.R.C.B. Televisione Radio Centro Broadcasting s.r.l., appellata non costituita;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 11627/2014, resa tra le parti, concernente l’approvazione della graduatoria, perl’anno 2012, delle emittenti televisive locali che hanno presentato domanda per la concessione di contributi previsti