Pubblichiamo sul nostro sito una sentenza della Corte di Cassazione, riguardante il tema della durata del copyright sulle opere audiovisive. Il provvedimento, pubblicato il 18/06/2015, ha natura processuale. Attore è M.I, creditore e amministratore di Eclecta, società a responsabilità limitata. La Eclecta srl convenne in giudizio, nell’ottobre 1993, la Walt Disney per fare accertare che alcuni films e cartoni animati da essa creati (tra i quali “Biancaneve e i sette nani” e “Salutos Amigos”) erano caduti in pubblico dominio quanto ad ogni forma di riproduzione visiva e allo sfruttamento editoriale e commerciale dei personaggi. La società è fallita durante il processo di primo grado, portando all’interruzione dello stesso. A seguito della riassunzione ad opera del M.I il Tribunale ha rigettato le domande di Eclecta. La Corte d’Appello ha ritenuto, poi, inammissibile l’intervento del M.I, in quanto adesivo dipendente.
In Cassazione il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 105 c.p.c., per avere qualificato il proprio intervento come adesivo dipendente, anzichè come autonomo, nonostante egli avesse proposto domande diverse e autonome da quelle di Eclecta, avendo chiesto di accertare e tutelare il suo personale diritto di sfruttare economicamente una delle opere già cadute in pubblico dominio e, contestualmente, di accertare l’insussistente titolarità di quel diritto in capo a Walt Disney e di ottenere il risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. Per la Suprema Corte il motivo è fondato. Intervenendo nel processo di primo grado, il M. non si è limitato ad aderire alle domande della Eclecta (volte all’accertamento della decadenza dei diritti d’autore vantati da Walt Disney sulle opere cinematografiche e cortometraggi in quanto caduti in pubblico dominio) chiedendone l’accoglimento, ma ha proposto contro lo stesso convenuto autonome domande dipendenti dal titolo dedotto in giudizio e volte all’accertamento (anche) del proprio preuso su alcuni films, nonchè alla condanna al risarcimento del danno da liquidare in separata sede, con richiesta di provvisionale. Quindi, il suo interesse all’intervento non si correla al mero bisogno di evitare i riflessi negativi indiretti di una pronuncia inter alios, ma alla tutela di una propria situazione soggettiva mediante la proposizione di domande che, seppure analoghe a quelle dell’attrice, costituiscono l’essenza stessa dell’intervento autonomo e litisconsortile, ai sensi dell’art. 105 c.p.c. Link alla sentenza per approfondire:
http://circolari.editoria.tv/sentenze/cassazione-civile-sezione-i-18-giugno-2015-n-12502/