Architetto condannato a risarcire il quotidiano “La provincia di Como”

0
1620

E’ il secondo caso conosciuto in Lombardia. Il giudice del Tribunale di Milano, Martina Flamini, ha condannato un architetto comasco a un risarcimento di 2.500 euro a favore del quotidiano La Provincia di Como contro cui aveva presentato una causa civile per diffamazione. Il giudice è lo stesso che, nel giugno scorso, aveva già condannato Roberto Formigoni, sempre per lite temeraria, dopo una sua denuncia nei confronti della trasmissione Report, condotta da Milena Gabanelli. La vicenda comasca si riferisce invece a un articolo scritto da Paolo Moretti, cronista giudiziario de La Provincia di Como e pubblicato due anni fa sul quotidiano locale, che dava conto di una doppia condanna – penale e civile – subita dal professionista nell’ambito di un procedimento che lo vedeva accusato di truffa. Il legale del professionista, dopo la pubblicazione della notizia, aveva dapprima inviato una lettera di diffida alla testata, quindi aveva formalizzato una causa civile. Il giudice di Milano ha categoricamente escluso che l’articolo fosse diffamante e ha riconosciuto il professionista responsabile di “lite temeraria” per aver “agito in giudizio con evidente colpa grave”. Nella sua sentenza il magistrato ha scritto che la libertà “di diffondere notizie e commenti” è riconosciuta “anche a livello sovranazionale dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo che, all’art. 10, la consacra come uno tra i più importanti diritti dell’individuo”. Accertato che l’articolo contestato aveva rispettato le regole di pertinenza, continenza e verità (come previsto dalle sentenze della Corte di Cassazione), il giudice ha anche sottolineato come “La Provincia aveva assunto informazioni frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca” Da qui non solo il rigetto della causa intentata contro la testata comasca, ma anche l’accoglimento della domanda di “lite temeraria”. Il querelante è stato anche condannato a rimborsare a “La Provincia” tutte le spese legali sostenute per difendersi. In allegato il pdf del testo della sentenza.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome