Pubblichiamo sul nostro sito una sentenza della Cassazione Penale risalente al 3 ottobre 2014. Il provvedimento riguarda il sequestro preventivo di testate giornalistiche telematiche. Con ordinanza deliberata e depositata il 31 marzo 2014 il Tribunale ordinario di Monza, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha confermato nei confronti dei giornalisti F.L.G. e S.A., il decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa sede, 7 marzo 2014, di sequestro preventivo da eseguirsi – ed eseguito il 13 marzo 2014 – mediante “oscuramento” della pagina telematica del sito “(OMISSIS)”, recante l’articolo “toh giudice cassazione amico toga diffamata”, concernente il Dott. B.A., consigliere della Sezione 5^ Penale della Corte suprema di Cassazione. Gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione. Essi sostengono che il sequestro preventivo, mediante oscuramento, delle testate telematiche deve ritenersi illegittimo, essendo consentito esclusivamente il sequestro probatorio della stampa da eseguirsi colle formalità e colla limitazione a sole tre copie. La Corte chiarisce che, alla luce dei principi sanciti nei primi tre commi dell’articolo 21 della Costituzione e delle norme attuative della legge ordinaria, con i correlati divieti e limitazione degli interventi repressivi, deve, ormai, ritenersi pacificamente riconosciuto il generale divieto del sequestro preventivo della stampa. Privo di giuridico pregio appare il motivo addotto per contrastare sul piano ermeneutico l’applicazione, in via di analogia legis, della guarentigia del divieto in parola in relazione alle testate telematiche e/o ai prodotti editoriali realizzati su supporto informatico, destinati alla diffusione di informazioni presso il pubblico col mezzo elettronico.
L’argomento della maggiore offensività (rispetto alla stampa) del mezzo informatico non sembra congruente. E ben vero il mezzo tecnico di espressione e di diffusione del pensiero non assume valenza neutra sul piano della c.d. offensività in rapporto all’interesse protetto. Ed è altrettanto vero che il mezzo telematico, il quale – differenza della stampa soggetta al limite dalla tiratura e condizionata alla materiale disponibilità dell’esemplare cartaceo della pubblicazione – consente l’accesso e la fruizione universali, da parte di chiunque, in qualsiasi luogo si trovi e in ogni tempo, indefinitamente. Tuttavia siffatto profilo (astrattamente) considerato non appare decisivo: costituisce, infatti, uno soltanto dei fattori che concorrono a determinare la lesività della condotta diffamatoria o, in generale delittuosa, essendo, al riguardo, altrettanto rilevanti la effettiva capacità di diffusione del mezzo e la influenza del medesimo sulla pubblica opinione: non è seriamente contestabile che una stessa notizia diffamatoria arreca nocumento ben maggiore, se pubblicata su un giornale popolare con elevatissima tiratura, letto da milioni di persone, piuttosto che su una testata telematica con pochi utenti o accessi. Link alla sentenza: