Pubblichiamo sul nostro sito una sentenza della Cassazione Civile risalente al 26/06/2014. Il tema è l’estensione temporanea dell’integrazione salariale per i dipendenti delle imprese radiotelevisive private. A ricorrere in Cassazione è Timedia nei confronti di Inpgi ed Enpals. La società lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento alla L. n. 388 del 2000, art. 116ex art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la Corte d’appello erroneamente interpretato ed escluso l’applicabilità all’INPGI delle disposizioni normative vigenti in materia di regime sanzionatorio per le ipotesi di omissione ed evasione contributiva anche con riferimento alla trasferibilità, in via diretta, ricorrendo la buona fede della società datrice di lavoro, senza applicazione di sanzioni, dei contributi già versati in favore dell’ente previdenziale ritenuto giudizialmente competente. La Cassazione giudica infondato il motivo, stabilendo che, in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all’INPGI , privatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, non si applica automaticamente, poichè l’Istituto, per assicurare l’equilibrio del proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, deliberazioni da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi del D.Lgs. n. 509, art. 3, comma 7, pur avendo l’Istituto l’obbligo, alla stregua della predetta L. n. 388 del 2000, art. 76, di coordinare l’esercizio di questo potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive. Altro motivo di doglianza per Timedia è la violazione e falsa applicazione di norme di diritto per aver erroneamente interpretato le disposizioni normative vigenti in materia di indennità di mobilità così estendendo – illogicamente – l’obbligo del versamento del contributo di mobilità anche alle imprese radio televisive private benchè non si rinvenga, nel panorama normativo vigente, alcuna disposizione diretta ad estendere tale obbligazione contributiva al settore merceologico a cui la ricorrente appartiene. La Corte giudica anche questo motivo infondato, sottolineando che le Sezioni Unite, con sentenza n. 23078 del 10 dicembre 2004, hanno chiarito che il beneficio della cassa integrazione guadagni, che si caratterizza in relazione alle diverse categorie di lavoratori, non è connesso indissolubilmente a quello della mobilità, che ha diversa natura, ma è legato a diversi presupposti e spetta solo in caso di espressa previsione di legge. Ne consegue che, ai dipendenti delle imprese radiotelevisive private – ai quali è stato temporaneamente esteso, in presenza di alcuni presupposti e per effetto della speciale normativa di cui al D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 7 e del D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 2, il trattamento di integrazione salariale straordinario previsto dalla L. 5 agosto 1981, n. 416, art. 35 non è automaticamente dovuta l’indennità di mobilità, prevista espressamente solo per i giornalisti dalla generale normativa di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 16. Link per una visione completa della sentenza: