Circolare n. 06 del 10/02/2014 – Dal primo gennaio 2014 la pubblicità on line deve essere pagata con strumenti tracciabili

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A partire dal 1 gennaio 2014, è entrato in vigore il comma 178 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede l’obbligo della tracciabilità per l’acquisto della pubblicità on line.

In particolare, la nuova norma prevede che per acquistare servizi di pubblicità on line o servizi ad essi ausiliari i pagamenti devono essere effettuati unicamente attraverso bonifici bancari o postali dai quali si possano rilevare i dati dei soggetti beneficiari o attraverso altri strumenti di pagamento idonei a tracciare l’operazione (ad esempio assegno non trasferibile, pos o carta di credito).
Si tratta di una norma pensata per i grandi motori di ricerca e che fa ricadere l’obbligo in capo al cliente e non all’impresa editoriale che vende la pubblicità on line.
Comunque, è evidente che le imprese editrici che operano esclusivamente on line devono prevedere come unica modalità di pagamento quella del pagamento dei servizi di pubblicità attraverso sistemi tracciabili.
La situazione è più complessa per quelle imprese che editano il giornale in formato cartaceo, accompagnando l’edizione tradizionale con l’edizione digitale su siti web. Nella prassi, il pacchetto pubblicitario viene venduto indistintamente per entrambe le edizioni, spesso utilizzando formule commerciali che prevedono una forte scontistica per le pagine web o la fornitura delle stesse in omaggio.
In tale prospettiva, riteniamo prudente per tutte le imprese editoriali fornire indicazioni alle proprie strutture commerciali in modo da garantire la tracciabilità anche della pubblicità venduta sia per l’edizione cartacea che per quella telematica attraverso il pagamento attraverso bonifico.

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