Circolare n. 21 del 16/04/2013 – Legge del 16 luglio 2012, n. 103: Editoria digitale

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Come già riportato nelle nostre circolari n. 15 e 23 del 2012 e n. 9 del 2013, a partire dal 1 gennaio 2013 sono entrate in vigore le norme previste dall’articolo 3 della legge 16 luglio 2012, n. 103, in materia di editoria telematica.

Ricordiamo che, per effetto delle nuove disposizioni normative, l’edizione telematica può essere esclusiva o alternativa rispetto a quella cartacea.

Il combinato disposto dai commi 1 e 4 del’articolo 3 ha introdotto, comunque, una serie di requisiti dell’edizione telematica in relazione ai quali riteniamo utile fornire ai clienti alcune indicazioni.
Prima di entrare nel merito delle specifiche tecniche appare, però, opportuno cercare di fornire un inquadramento generale del termine testata pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale. Infatti, la norma – pur richiamando più volte il concetto di testata in formato digitale – non ne fornisce mai una definizione. La testata digitale può essere agevolmente ricondotta alla definizione di prodotto editoriale prevista dall’articolo 2 della legge 62 del 7 luglio 2001 ai sensi del quale “per prodotto editoriale si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici”. Dalla lettura della norma appare, quindi, da escludere l’ipotesi, che è stata da qualche parte prospettata, che per testata diffusa in formato telematico si debba intendere un formato riconducibile ad un giornale pubblicato su supporto cartaceo. In altri termini, la qualificazione della testata non dipende dalla soluzione grafica adottata, rimanendo la stessa nell’ambito dell’autonomia dell’editore.
Tale circostanza, d’altronde, è testimoniata dalla modifica che il decreto legge ha subito in sede di conversione laddove la previgente formulazione “in formato non inferiore a quattro pagine per numero”, che lasciava addirittura pensare ad un pdf, è stata abrogata.

Sotto il profilo dell’organizzazione redazionale, fermi rimanendo i vincoli in termini di dipendenti assunti, è necessario che le pubblicazioni prevedano, nell’ambito delle rispettive periodicità, almeno dieci articoli autoprodotti per numero. Il quesito, che da più parti è stato posto, è se i dieci articoli vadano pubblicati insieme o sia possibile prevedere una scansione degli stessi lungo l’arco della giornata. A nostro avviso, attesa proprio la specificità dell’informazione diffusa via web non esiste un obbligo di pubblicazione simultanea, ma è necessario che la testata venga alimentata almeno con dieci articoli nell’ambito della periodicità prevista.

Il comma 4 prevede, inoltre, che le testate in formato digitale devono prevedere un sistema digitale di gestione unica dei contenuti che consenta la gestione, anche da parte di eventuali concessionarie, degli spazi pubblicitari. Inoltre, il sistema di gestione dei flussi informativi deve consentire l’interattività, ossia la possibilità da parte dei lettori di intervenire con commenti ed osservazioni e la moderazione degli stessi da parte della redazione.

Tutti i contenuti devono, ancora, essere fruibili anche con i dispositivi mobili.

Infine, nell’eventualità in cui la testata sia fruibile, anche in parte, a pagamento deve essere previsto un sistema di gestione degli abbonamenti e dei contenuti attraverso pagamenti digitali.

Tutto queste circostanze, come già detto nella nostra precedente circolare n. 9 del 2013, vanno attestate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per cui sarebbe opportuno farsi predisporre dai fornitori dei servizi di accesso al sito e di gestione della testata un documento che certifichi il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

Al fine di consentire la predisposizione di un modello del genere proponiamo, in allegato, una check list delle verifiche che andrebbero richieste ai soggetti delegati alla gestione della piattaforma informatica che edita la testata. Le indicazioni che forniremo nella check list allegata non sono solo relative alla disciplina in materia di contributi, ma all’intera regolamentazione in materia.

CHECK LIST
EDITORIA DIGITALE

1) Sulla prima pagina del sito è indicata la partita Iva della società editrice?
Se la risposta è no, ricordarsi che ai sensi del primo comma dell’art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il numero di partita Iva va sempre indicato nella home page del sito web dell’impresa.

2) E’immediatamente individuabile la gerenza della testata?
Se la risposta è no, ricordarsi che ai sensi dell’art. 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, occorre sempre consentire l’individuazione: a) del luogo e della data di pubblicazione; b) del nome e del domicilio dello stampatore; c) dell’editore e del direttore responsabile. E’ evidente che il dettato della normativa va visto alla luce delle peculiarità della diffusione dei contenuti in via telematica, per cui, a nostro avviso, e comunque in linea con le recenti indicazioni giurisprudenziali va indicata la sede della redazione centrale e il nome ed i dati del provider.

3) E’ stata fornita l’informativa in tema di privacy?
Se la risposta è no, segnaliamo che ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è necessario informare circa le modalità di trattamento dei dati ed individuare un responsabile del trattamento degli stessi, dandone comunicazione sul sito.

4) Esiste un sistema di gestione dell’informazione che consenta di verificare ed estrarre per ogni giorno e/o per ogni numero di pubblicazione il numero di articoli autoprodotti, individuando l’autore?
Se la risposta è no, ricordiamo che a seguito di una eventuale verifica potrebbe essere richiesta la precisa ricostruzione degli articoli pubblicati ed autoprodotti per giorno, quindi, consigliamo di richiedere ai tecnici delegati allo sviluppo della piattaforma un sistema di gestione di questo tipo di informazione, consentendo l’estrazione e la verificazione nell’ipotesi di eventuali accertamenti.

5) Esiste un sistema che consenta la gestione in automatico delle inserzioni pubblicitarie digitali?
In altri termini occorre verificare quale è il sistema di pubblicazione dei banner, dei link, dei pop-up e di eventuali altre modalità di pubblicazione di messaggi pubblicitari di terzi sul sito, controllando che il sistema di gestione consenta la verifica sia degli ordini con l’inserito effettivo e che la piattaforma gestisca la fase di prefatturazione con l’estrazione dei giustificativi per gli inserzionisti pubblicitari. Inoltre, la piattaforma deve garantire anche un sistema di gestione interattiva con un’eventuale concessionaria di pubblicità terza. Chiaramente, nell’ambito di questa ipotesi va ricompresa la gestione, anche in parte, degli spazi da parte dei grandi player, tipo google, dei banner e dei link rinvenienti dal sito e la gestione delle relative informazioni, sia in fase di scambio di flussi di informazione che di rendicontazione, fatturazione e pagamento.

6) Il sistema consente l’inserimento di commenti da parte del pubblico?
Nella fattispecie, la norma prevede in maniera esplicita che i contenuti, anche in parte, debbano essere interattivi, ossia è necessario prevedere la possibilità da parte del pubblico di commentare le notizie pubblicate. Le modalità di gestione dell’accesso al sito da parte dei terzi sono libere, nel senso che è possibile prevedere: a) l’inserimento diretto da parte del lettore del commento; b) la pubblicazione subordinata al rilascio dell’indirizzo di posta elettronica; c) l’obbligo per poter intervenire sul sito di effettuare la registrazione, rilasciando i dati necessari per individuare l’autore del commento; d) la validazione da parte della redazione del contenuto pubblicato da terzi. Naturalmente, si tratta di quattro procedure esemplificative che, oltre che a graduare in maniera diversa i profili di responsabilità, civile e penale, circa i contenuti pubblicati, producono anche effetti diversi in termini di politiche di sviluppo del portale, in quanto maggiore è il grado di verifica dei contenuti, minore sarà la quantità di commenti che perverranno da terzi, e, conseguentemente, di contatti. L’ampia autonomia rimessa agli editori su questo tema è l’esplicita previsione della norma di una facoltà per gli stessi di dotarsi di un sistema di registrazione e moderazione e non di un obbligo in tal senso. Ricordiamo, comunque, che trattandosi di testate registrate occorre rifarsi alle norme in tema di stampa con riferimento al regime di responsabilità civile e penale.

7) I contenuti sono accessibili attraverso i dispositivi mobili?
In relazione a questa fattispecie, la norma prevede che i contenuti debbano essere accessibili anche dai telefonini e dai tablet. In linea di massima questi ultimi possono sicuramente accedere a tutti i siti Internet; ma in realtà spesso accade che dati i diversi linguaggi sottesi alle diverse piattaforme tecnologiche talvolta si registrano disservizi e problemi di accesso ai siti. Per tale ragione, consigliamo di procedere ad una verifica analitica per i diversi dispositivi mobili, distinguendoli per piattaforma tecnologica, circa il concreto funzionamento del sito, verificando eventuali problemi di accesso. Inoltre, pur non essendo un obbligo di legge, riteniamo, comunque, consigliabile predisporre delle applicazioni che consentano la piena interoperabilità del sistema di accesso al sito con le diverse piattaforme tecnologiche dei dispositivi mobili.

8) Nell’ipotesi in cui la pubblicazione sia accessibile, anche in parte, a pagamento esiste un sistema informatico che consente la gestione degli abbonamenti e dei contenuti a pagamento?
La risposta dovrebbe essere pacifica, in quanto appare evidente che laddove l’accesso al sito sia subordinato al pagamento di una quota è necessario che esiste una procedura che consenta di attivare il pagamento. Ma, tenuto conto anche della circostanza che il contributo variabile sulle testate telematiche viene liquidato sulla base delle copie vendute on line, consigliamo di verificare l’effettiva sussistenza di una procedura che consenta: a) di verificare i sistemi di attivazione degli abbonamenti a pagamento e del relativo flusso di fatturazione; b) di verificare che le proposte commerciali e le clausole contrattuali trovino adeguato riscontro nelle procedure informatiche delegate a gestire gli accessi (basti pensare alla scadenza o all’acquisto di un certo numero di copie); c) di verificare che il sistema preveda il pagamento anche attraverso pagamenti on line (attraverso carte di credito o sistemi alternativi tipo paypal). Infine, la norma fa esplicito riferimento ad un sistema digitale di gestione di contenuti unico. A nostro avviso la parola “unico” fa riferimento alla necessità da parte dell’editore di doversi dotare di un sistema di tracciabilità dei contenuti editoriali su internet, che consenta di identificare in maniera permanente ed univoca gli articoli pubblicati. Un sistema analogo è attualmente in uso sul sito governativo italiano che pubblica le leggi Normattiva. Il DOI (Digital Object Identifier) viene definito in forma semplice come “il codice a barre per la proprietà intellettuale”. E’ uno standard che, al pari del codice a barre presente sugli oggetti fisici, identifica in maniera permanente ed univoca un’entità digitale collocata all’interno di una rete, che sia oggetto di proprietà intellettuale, e le associa i metadati (dati identificativi di riferimento), secondo uno schema prestabilito ed estensibile. Il DOI è immediatamente azionabile in rete, indicizza il giornale direttamente sui motori di ricerca e ne consente il recupero in forma permanente. Anche per questi profili consigliamo, comunque, di consultare i responsabili delle piattaforme tecnologiche.

Ricordiamo che tutte queste fattispecie andranno, comunque, attestate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ed eventuali incongruenze tra quanto dichiarato e la situazione reale determina responsabilità penali. Pertanto, consigliamo di avere sempre a disposizione un documento rilasciato dalle società o dai soggetti delegati alla programmazione del sito che consentano di verificare in ogni momento la rispondenza dei sistemi adottati con le norme che abbiamo, sinteticamente, riportato e per le quali abbiamo tentato di fare un breve vademecum.

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