È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del MiSE che introduce l’obbligo di dotazione del POS per professionisti e imprese per i pagamenti superiori a 30 euro. Fino al 30 giugno 2014 l’obbligo di accettazione di pagamenti elettronici varrà solo per i soggetti con un fatturato superiore a 200.000 euro. L’art. 15, D.L. n. 179/2012, relativo ai pagamenti elettronici, al comma 4, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, siano tenuti ad accettare i pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Il successivo comma 5 ha poi disposto che, con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, sarebbero stati disciplinati eventuali importi minimi, modalità e termini di attuazione, anche in relazione ai soggetti interessati. Il D.M. 24 gennaio 2014, in tal senso, fissa a 30 euro la soglia a partire dalla quale scatterà l’obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici. Il decreto entrerà in vigore a partire dal 28 marzo 2014 (60° giorno dall’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), mentre entro i successivi 90 giorni potranno essere definite, attraverso un ulteriore decreto, nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato rispetto a quelli attuali. Con il medesimo decreto potrà inoltre essere disposta l’estensione dell’obbligo ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili, includendo – ad esempio – le carte di credito.
In sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, tuttavia, l’obbligo di dotazione del POS riguarderà solamente le attività commerciali o professionali il cui fatturato, relativo all’anno precedente, sia superiore a 200 mila euro. Si conferma, infine, l’assenza di uno specifico regime sanzionatorio in materia.
In sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, tuttavia, l’obbligo di dotazione del POS riguarderà solamente le attività commerciali o professionali il cui fatturato, relativo all’anno precedente, sia superiore a 200 mila euro. Si conferma, infine, l’assenza di uno specifico regime sanzionatorio in materia.