L’art. 46 del D.L. 83/2012 – entrato in vigore con L. 106/2012 – ha introdotto una “pesante” modifica al sistema sanzionatorio delle società cooperative.
Il codice civile annovera fra le società di capitali le società cooperative, definite dall’art. 2511 come “società a capitale variabile con scopo mutualistico”.
Il D. Lgs. 17.1.2003, n. 6 – relativo alla riforma del diritto societario – ha introdotto la distinzione fra cooperative a mutualità prevalente e non prevalente, riservando alle prime le agevolazioni fiscali (contenute, per le imposte dirette, negli artt. 10 e segg., D.P.R. 29.9.1973, n. 602).
A garanzia del rispetto delle condizioni di mutualità prevalente, il D. Lgs. 2.8.2002, n. 220 prevede un’attività di vigilanza obbligatoria in capo alle società cooperative, esercitata dal Ministero dello Sviluppo economico nelle forme di vigilanza biennale ordinaria e della vigilanza straordinaria d’urgenza.
La vigilanza ordinaria dovrebbe avvenire con cadenza biennale, anche se nella pratica la numerosità delle cooperative contrapposta all’esiguità degli ispettori incaricati dal Ministero dello Sviluppo economico ha, di fatto, dilatato questa cadenza.
Finalità della revisione ordinaria, ai sensi dell’art. 4, D. Lgs. 220/2002, è quella di verificare la natura mutualistica dell’ente cooperativo e l’assenza di scopo di lucro all’interno della struttura, di accertare la consistenza patrimoniale, ma anche di fornire all’organo amministrativo suggerimenti e consigli per migliorare la gestione della cooperativa.
Il verbale relativo alla revisione ordinaria segue lo schema previsto dal D. M. 6.12.2004, come modificato dal D. M. 12.4.2007, e può chiudersi:
• senza rilievi, con il rilascio del certificato di revisione da parte del Ministero dello Sviluppo economico;
• con rilievi sanabili, per cui viene redatto dall’ ispettore un verbale di diffida a provvedere a quegli adempimenti necessari per ripristinare la regolarità amministrativa entro un certo numero di giorni. A ciò seguirà un secondo incontro con l’ispettore, nella data concordata, in modo che sia possibile il riscontro della rimozione dei rilievi contestati;
• con rilievi non sanabili, per cui non viene rilasciato il certificato di revisione e la cooperativa sarà soggetta alle sanzioni derivanti (cancellazione dall’Albo delle cooperative, gestione commissariale, scioglimento o liquidazione coatta amministrativa).
La revisione straordinaria, invece, è effettuata dal Ministero dello Sviluppo economico seguendo una programmazione di accertamenti a campione oppure a seguito di esigenze di approfondimento emerse dalle ispezioni ordinarie o da particolari situazioni.
Finalità della stessa, ai sensi dell’art. 9, D. Lgs. 220/2002, è quella di verificare l’osservanza delle disposizioni legislative, statutarie e mutualistiche, nonché il regolare funzionamento amministrativo-contabile, riscontrare la natura mutualistica, rilevare la consistenza patrimoniale e accertare la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori.
La conversione in legge del “Decreto Sviluppo” (avvenuta con L. 12.7.2012 n. 106), ha reso definitiva la modifica del sistema sanzionatorio delle cooperative (art. 46, D.L. 83/2012) diretta a potenziare l’azione di contrasto nei confronti delle “false cooperative”.
L’articolo 46 aggiunge all’art. 12 del D. Lgs. 220/2002 il comma 5-ter, che cita quanto segue: ”Agli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza o risultano irreperibili al momento delle verifiche disposte nei loro confronti, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa che va da euro 50.000 ad euro 500.000”.
L’applicazione della sanzione è valida per il periodo in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell’autorità di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione dell’ irreperibilità.
La nuova sanzione pecuniaria si aggiunge, comunque, al recupero delle agevolazioni non spettanti all’ente che evita di sottoporsi alla vigilanza cooperativa esercitata dal Ministero dello sviluppo economico, direttamente o indirettamente (tramite le Associazioni nazionali di rappresentanza delle cooperative), compiendo revisioni ordinarie, biennali o annuali e ispezioni straordinarie.
La stessa norma, in sostituzione della sanzione della sospensione semestrale di ogni attività si applica alle seguenti irregolarità comportamentali (art. 10, L. 99/2009):
– Omessa comunicazione informatica all’Albo delle società cooperative delle notizie di bilancio;
– Omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della prevalenza mutualistica;
– Ingiustificata o parziale inottemperanza, entro il termine prescritto, alla diffida ad adempiere impartita in sede di vigilanza.
Nella relazione al decreto si legge che la motivazione alla base di tale novità è il recupero delle agevolazioni fiscali indebitamente usufruite dalle cooperative, con particolare riferimento a quelle che sfuggono alle ispezioni.