Circolare n. 06 del 22/03/2012 – Disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione per le elezioni dei sindaci fissate per il 6 e 7 maggio 2012 – Disposizioni per la stampa

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Con la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 marzo 2012, n. 43/12/CSP, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2012, sono state divulgate le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per le elezioni dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012. Le disposizioni si riferiscono anche all’eventuale turno di ballottaggio le cui elezioni sono fissate per i giorni 20 e 21 maggio 2012.

Le disposizioni si applicano solo nei confronti delle emittenti locali che esercitano l’attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica nei comuni interessati dalle consultazioni elettorali (l’elenco è disponibile sul sito web dell’Agcom www.agcom.it).
Il provvedimento in esame ha efficacia dalla data di convocazione dei comizi elettorali (22 marzo 2012) fino alla mezzanotte dell’ultimo giorno di votazione. Ricordiamo che, in considerazione della coincidenza con le festività pasquali, con il decreto-legge n. 15 del 27 febbraio 2012, sono stati anticipati i termini per la presentazione delle liste e delle candidature che decorrono dalle ore 8 alle ore 20 del 2 aprile e dalle 8 alle 12 del 3 aprile.
Il provvedimento, inoltre, trova applicazione per tutte le competizioni elettorali comunali e circoscrizionali il cui svolgimento è previsto nel corso dell’anno 2012.

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Entro il 26 marzo 2012 gli editori di quotidiani e periodici a diffusione locale che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato.
Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali. In caso di mancato rispetto del termine stabilito, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato stesso.
Al comunicato preventivo deve essere dato adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare:
a) le condizioni generali dell’accesso;
b) l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:
1) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
2) le tariffe per l’accesso a tali spazi nonché le eventuali condizioni di gratuità;
3) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi;
4) la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
Ogni editore deve garantire ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato. Ogni editore è, inoltre, tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

I messaggi politici elettorali devono essere pubblicati, in appositi spazi debitamente evidenziati, con modalità uniformi e recare la dicitura “messaggio elettorale” con l’indicazione del soggetto politico committente.
Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:
a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.
Ricordiamo, quindi, che è vietata nel periodo di vigenza della disciplina per la par condicio, la pubblicità elettorale priva delle caratteristiche di cui alle lettere a), b) e c) del precedente capoverso. Segnaliamo che la violazione di detto divieto è sottoposto a sanzioni importanti.

La disciplina in oggetto non si applica agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.
Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulti registrato come tale, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
In particolare, è previsto che i partiti, le forze politiche, le coalizioni e le liste sono tenute a fornire con tempestività, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici
I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

Ai sondaggi politici ed elettorali si applica il Regolamento di cui alla nostra circolare n. 4/2011.
I sondaggi possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della “nota informativa” sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (www.sondaggipoliticoelettorali.it).
La “nota informativa” costituisce parte integrante del sondaggio, deve essere sempre evidenziata con apposito riquadro e deve contenere le seguenti indicazioni (di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio):
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il nome del committente e dell’acquirente;
c) l’estensione territoriale del sondaggio (specificare unicamente se nazionale, regionale, provinciale o comunale);
d) la consistenza numerica del campione di rispondenti, il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate;
e) la data o periodo in cui è stato condotto il sondaggio;
f) l’indirizzo o il sito informatico dove è disponibile il documento completo riguardante il sondaggio.
La nota informativa deve essere pubblicata nei mezzi di comunicazione di massa, unitamente al sondaggio in forma descrittiva o sintetica, in formato elettronico, testuale, verbale e/o grafico.

Nei lanci di agenzia, in luogo della nota informativa, sono indicati, nel corpo del testo, solo il soggetto realizzatore e l’oggetto del sondaggio, fermo restando l’obbligo del mezzo di comunicazione di massa che riprende la notizia di pubblicare la nota informativa.
Nel caso in cui il mezzo di comunicazione di massa riporti la notizia o riprenda i risultati di un sondaggio precedentemente diffuso, non è tenuto a pubblicare la nota così come sopra disciplinata, ma deve fornire elementi utili ad individuare il sondaggio a cui fa riferimento.

Qualunque sia la forma scelta, la pubblicazione dei sondaggi deve rispettare la normativa sulla tutela della privacy e i dati devono essere pubblicati in modo tale che non si possano trarre riferimenti individuali atti a consentire il collegamento con singole persone fisiche o giuridiche

Durante le campagne elettorali e referendarie, nel caso in cui i mezzi di comunicazione di massa, comprese le agenzie di stampa, diffondano la notizia, da chiunque divulgata, dell’esistenza di un sondaggio, devono chiarire contestualmente o, comunque, non oltre le 48 ore dalla divulgazione della notizia, se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalità previste dal regolamento in oggetto. Nel caso in cui la precisazione non sia contestuale, essa deve avere il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui è stata diffusa la notizia inerente il sondaggio.

Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto.
E’ altresì vietato riportare dichiarazioni concernenti i risultati di sondaggi politici ed elettorali rilasciate da esponenti politici o da qualunque altro soggetto in qualsiasi sede, a meno che i sondaggi cui tali dichiarazioni si riferiscono non siano già stati resi pubblici, secondo le forme stabilite dal regolamento in oggetto, nel periodo precedente a quello del divieto

I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell’ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre alle attività già precisate nelle norme che precedono, i seguenti compiti:
a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente da parte delle emittenti locali;
b) di accertamento delle eventuali violazioni.

Ogni violazione di quanto riportato nella presente sarà punito secondo le sanzioni previste dal Titolo V della delibera in oggetto.
Ciascun soggetto politico interessato può denunciare eventuali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto. La denuncia deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all’Autorità, all’emittente privata o all’editore cui la violazione è imputata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, al gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell’emittente o dell’editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell’Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
Per essere procedibile presso l’Autorità, la denuncia deve essere sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari sopra indicati. La denuncia deve contenere l’indicazione dell’emittente e della trasmissione, ovvero dell’editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.
L’Autorità adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l’ipotesi dell’adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa all’Autorità.
I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali e gli editori di giornali e periodici diffusi a livello locale sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni che formulano le relative proposte all’Autorità.
Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti radiotelevisive locali provvede entro le dodici ore successive all’acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato regionale per le comunicazioni, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Il Comitato regionale per le comunicazioni procede ad una istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal fine contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza, all’Autorità che provvede, entro le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione, decorrenti dal deposito degli stessi atti e supporti presso la Direzione servizi media – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi dell’Autorità medesima.
Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

In caso di secondo turno elettorale per i candidati ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo paritario tra gli stessi candidati.

Allegato 1 – Documento analitico

Allegato 2 – Comunicato preventivo

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