Circolare n. 24 del 14/07/2005 – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali

0
1217

Egregio editore,

con la presente La informiamo che il Ministero dei Beni Culturali con la circolare del 16 maggio 2005 ha emanato nuove disposizioni in materia di deposito di opere protette.

L’art. 103 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 aveva introdotto un registro pubblico generale delle opere protette, presso l’allora Ministero della Cultura Popolare. La legge in oggetto venne regolamentata, nel 1942, con il regio decreto n. 1369.

La registrazione ed il deposito nel Registro pubblico dei prodotti editoriali rappresenta un obbligo di legge, in quanto il primo comma dell’art. 105 della legge prevede che: “gli autori ed i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della Cultura Popolare (nota competenza attribuita al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali che come si vede intende esercitare con puntualità queste competenze) un esemplare a una copia delle opere o dei prodotti”. Ricordiamo, infatti, che agli articoli 101 e 102 della medesima legge si occupano della totale delle testate.

Ciò premesso il Ministro nella recente circolare ha previsto che per l’accettazione della registrazione nel Registro pubblico generale le imprese devono rispettare le seguenti condizioni:

La composizione della copertina e del frontespizio di un’opera a stampa deve sempre recare impressa a stampa le indicazioni richieste dalla legge: titolo, anno e luogo di pubblicazione ed autore o, in caso di opera anonima o pseudonima, tassativamente la casa editrice. Sulla seconda pagina di frontespizio, o sull’ultima del volume, deve necessariamente essere riportata la tipografia;

la ragione sociale dell’editore deve essere chiaramente indicata, soprattutto per Case editrici assorbite sull’opera entrambi gli editori senza elementi di specificazione; deve, altresì, esserci diretta coincidenza tra quanto risulta impresso e quanto dichiarato;

per le opere tradotte da altre lingue o dialetti è tassativamente richiesta l’indicazione, impressa a stampa, del titolo originale, della lingua da cui la traduzione è stata effettuata nonché del nome del traduttore;

per le opere create in redazione o a cura della stessa e/o tradotte da altra lingua, è necessario che tali elementi risultino chiaramente indicati sull’opera ed inoltre che sia indicata la persona fisica che svolge direttamente l’attività creativa o che la coordina, lasciando alla disciplina contrattuale le condizioni relative ai diritti;

per l’opera creata con il contributo distinguibile di più persone, è necessario indicare i nome della persona che sostanzialmente no coordina e dirige la realizzazione;

numerose pubblicazioni periodiche (riviste, giornali, bollettini di istituti culturali, ecc.) sono presentate per il deposito e registrazione prive delle indicazioni, impresse a stampa, necessarie per la loro individuazione. Si ricorda che tali indicazioni sono: titolo (o testata), carattere e periodicità, direttore, anno o numero, editore o proprietario, stampatore.

una particolare attenzione deve essere posta nella compilazione della dichiarazione di deposito di opere a norma della legge n. 633/1941. Si ricorda che essa deve essere redatta in doppio originale, legalizzate con due marche da bollo (Euro 14,62), datate e firmate dal dichiarante. Le indicazioni contenute nella dichiarazione non debbono essere discordanti con quelle richieste dalla legge ed impresse a stampa sulle opere, ad esempio: il titolo dichiarato deve essere conforme a quello che risulta apposto sull’opera, così come lo stampatore e tutti gli altri elementi sopra ricordati (art. 33, regio decreto n. 1369/1942).

il deposito va effettuato da chi pubblica l’opera per la prima volta e pertanto le edizioni dello stesso testo, successive alla prima, le ristampe anastatiche di opere già depositate dallo stesso pubblicatore non sono soggette ad un nuovo deposito. Diverso, ovviamente, è il caso di edizioni aggiornate contenenti elementi creativi nuovi suscettibili di nuova tutela. Nel mese di dicembre di ciascun anno, gli editori non devono inviare opere per il deposito sulle quali è impresso, quale anno di pubblicazione, l’anno successivo; deve, pertanto, essere indicato l’anno nel corso del quale la pubblicazione è avvenuta e non quello di programmazione;

qualora le pubblicazioni periodiche rechino l’indicazione di un direttore e di un direttore responsabile, è necessario che quest’ultimo sia indicato quale direttore che assume tutti gli obblighi conseguenti dalla propria qualifica;

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome