LA CONDOTTA TIPICA DI ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO

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Secondo l’art. 615 ter c.p. per “accesso” dovrebbe ritenersi il semplice collegamento fisico, ovvero l’accensione dello schermo ecc., ma quello logico, ovvero il superamento della barriera di protezione del sistema, che renda possibile il dialogo con il medesimo in modo che l’agente venga a trovarsi nella condizione di conoscere dati, informazioni e programmi, la conoscenza dei dati, evidentemente, può avvenire sia con la semplice lettura, sia con la copiatura degli stessi.

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