Circolare n. 15 del 11/04/2003 – Disciplina par condicio e adozione documento analitico

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Egregio Editore,

con la presente, La informiamo che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni l’otto aprile 2003 ha adottato le delibera n. 79/03/CSP e n. 80/03/CSP (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), una avente ad oggetto “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate nei mesi di maggio e giugno 2003” ed una avente ad oggetto “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione del Consiglio e del Presidente della giunta della regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della regione autonoma Valle d’Aosta fissate per il giorno 8 giugno 2003”.

E’ data facoltà alle emittenti di accettare i messaggi politici autogestiti a titolo gratuito ed a pagamento.

Il tempo complessivo tra i due tipi di messaggi deve essere, di norma uguale.

Per i messaggi a pagamento, le tariffe devono essere pari al 50% di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

I messaggi politici a pagamento devono essere:

organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;
non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura “messaggio autogestito a pagamento” con l’indicazione del soggetto politico committente.
I messaggi politici autogestiti gratuiti sono soggetti alla seguente disciplina:

il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera b) della stessa delibera; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno compreso di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00-19,59; seconda fascia 12,00-14,59; terza fascia 21,00-23,59; quarta fascia 07,00-8,59; quinta fascia 15,00-17,59; sesta fascia 9,00-11,59;
i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura “messaggio autogestito gratuito” con l’indicazione del soggetto politico committente.
Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le emittenti radiofoniche e televisive interessate a diffondere messaggi pubblicitari ed a pagamento devono rendere pubblico l’intendimento attraverso un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto.

Il comunicato, che può essere fatto in conformità dei modelli MAG/I/EC – MAG/1/EP – MAP/1/EC – MAP/1/EP, deve essere depositato sotto la forma di documento cartaceo presso la sede legale dell’emittente. Copia dello stesso, o eventualmente dei MAG e dei –MAP, deve essere trasmesso, anche a mezzo fax, al competente Corecom, se istituito, o Corerat, sempre entro cinque giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ogni variazione deve essere comunicata.

In relazione ai messaggi autogestiti gratuiti, la collocazione verrà decisa sulla base di un sorteggio tenuto presso il locale Corecom (o Corerat).

Ricordiamo che le registrazioni dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione devono essere conservate fino a tra mesi dalle votazioni.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

Allegati:

Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 79/03/CSP Delibera n. 79 03 CSP
Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 80/03/CSP Delibera n_ 80-03-CSP

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