Legge 20 luglio 2004, n. 215

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Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi. (CONFLITTI DI INTERESSI)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ARTICOLO N.1
(Ambito soggettivo di applicazione).

1. I titolari di cariche di governo, nell’esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d’interessi.
2. Agli effetti della presente legge per titolare di cariche di governo si intende il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di cui al comma 1.

ARTICOLO N.2
(Incompatibilità).

1. Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può:
a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare, di amministratore di enti locali, come definito dall’ articolo 77 , comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da quelli previsti dall’articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all’articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60 (1) ;
b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;
c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;
d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell’assunzione della carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, nè compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti;
e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;
f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.
2. L’imprenditore individuale provvede a nominare uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.
3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all’articolo 1 e comunque dall’effettiva assunzione della carica; da essi non può derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui al comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all’estero.
4. L’incompatibilità prevista dalla disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo all’esercizio della professione e come tale è soggetta alla disciplina dettata dall’ordinamento professionale di appartenenza. L’incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.
5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell’analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall’effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello svolgimento dell’incarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.
(1) Lettera così modificata dall’articolo 3 ter del D.L. 31 marzo 2005, n. 44.

ARTICOLO N.3
(Conflitto di interessi).

1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all’adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero quando l’atto o l’omissione ha un’incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quando previsto dall’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l’interesse pubblico.

ARTICOLO N.4
(Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilita).

1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l’abuso di posizione dominante di cui all’articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. Resta, altresì, fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, ai sensi dell’articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell’ articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (1).
3. La violazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 è sanzionata anche quando è compiuta avvalendosi di atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, dall’impresa facente capo al titolare medesimo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero dalle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall’articolo 7 della citata legge n. 287 del 1990.
4. Le disposizioni della presente legge non escludono l’applicabilità delle norme civili, penali, amministrative e disciplinari vigenti, quando ne sussistano i presupposti.
(1) Comma così modificato dall’articolo 1 del D.L. 6 settembre 2004, n. 233.

ARTICOLO N.5
(Dichiarazione degli interessati).

1. Entro trenta giorni dall’assunzione della carica di governo, il titolare dichiara all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 2, comma 1, della presente legge sussistenti alla data di assunzione della carica.
2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il titolare trasmette, inoltre, i dati relativi alle proprie attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie; rientrano nell’obbligo di comunicazione di cui al presente comma anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l’assunzione della carica.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono rese anche all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, quando la situazione di incompatibilità riguarda i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell’editoria, anche elettronica, e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.
4. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi dei commi 1 e 2, ogni successiva variazione dei dati patrimoniali in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l’abbiano determinata.
5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente articolo, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvedono agli accertamenti di competenza con le modalità di cui agli articoli 6 e 7.
6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo.

ARTICOLO N.6
(Funzioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi) .

1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 2, comma 1, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove nei casi di inosservanza:
a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall’ufficio ad opera dell’Amministrazione competente o di quella vigilante l’ente o l’impresa;
b) la sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato;
c) la sospensione dall’iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere richiesta agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.
2. Gli organismi e le autorità competenti provvedono all’adozione degli atti di cui al comma 1, tenendo conto della richiesta dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
3. Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 3, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti dell’azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare di cariche di governo, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall’, con danno per l’interesse pubblico secondo quanto disposto dall’articolo 3 della presente legge.
4. È fatto salvo l’obbligo di denunzia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.
5. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione, procede d’ufficio alle verifiche di competenza. A tale fine, corrisponde e collabora con gli organi delle Amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per l’espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, con i limiti opponibili all’autorità giudiziaria.
6. Nell’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili.
7. Nello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo è garantita la partecipazione procedimentale dell’interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 14, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
8. Quando l’impresa facente capo al titolare di cariche di governo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero le imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongono in essere comportamenti diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 3, e vi è prova che chi ha agito conosceva tale situazione di conflitto, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato diffida l’impresa ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell’atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato infligge all’impresa una sanzione pecuniaria correlata alla gravità del comportamento e commisurata nel massimo al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall’impresa stessa.
9. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1, 3 e 5, o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Nella segnalazione sono indicati i contenuti della situazione di privilegio, gli effetti distorsivi realizzatisi sul mercato e, in generale, le conseguenze di tale situazione di privilegio, nonché le eventuali sanzioni inflitte alle imprese.
10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne (1) .
(1) Per l’applicazione del presente comma vedi Deliberazione dell’Autorita’ Garante della concorrenza e del mercato 16 novembre 2004.

ARTICOLO N.7
(Funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi).

1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112 , e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché alla legge 3 maggio 2004, n. 112, forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo (1).
2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri ed applica le sanzioni previsti dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. Si applicano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i commi 4, 5 e 7 dell’articolo 6.
3. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida l’impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligge all’impresa che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare di cariche di governo le sanzioni previste dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. Le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate sino a un terzo, in relazione alla gravità della violazione.
4. A seguito degli accertamenti di cui al comma 1 o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando l’impresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 1. Nella segnalazione sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo nell’esercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne (2).
(1) Comma così modificato dall’articolo 1 del D.L. 6 settembre 2004, n. 233.
(2) Per l’applicazione del presente comma vedi Deliberazione dell’Autorita’ Garante della concorrenza e del mercato 16 novembre 2004.

ARTICOLO N.8
(Obblighi di comunicazione).

1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presentano al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge.
2. Quando le dichiarazioni di cui all’articolo 5 non fossero rese o risultassero non veritiere o incomplete si incorre nel reato di cui all’articolo 328 del codice penale, qualora il titolare della carica di governo non abbia ottemperato a specifica richiesta da parte dell’Autorità competente nel termine fissato dalla stessa Autorità, comunque non inferiore a trenta giorni. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le rispettive competenze, verificate le irregolarità, ne danno comunicazione documentata all’autorità giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

ARTICOLO N.9
(Potenziamento dell’organico dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

1. I ruoli organici di cui all’articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e all’articolo 1, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono integrati di 15 unità per ciascun ruolo in relazione ai compiti attribuiti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla presente legge. Le Autorità possono anche utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unità per ciascuna, personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell’attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione alle Autorità del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i profili professionali richiesti (1).
2. Nell’ambito dei profili professionali individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può provvedere all’assunzione di 10 unità di personale, aggiuntive rispetto alla pianta organica prevista dall’articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con una corrispondente riduzione di 10 contratti di diritto privato a tempo determinato, previsti dal comma 4 dello stesso articolo, equivalenti sotto il profilo finanziario e tali da non produrre maggiori oneri.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.462.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004 a favore dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e di 1.462.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004 a favore dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al relativo onere, pari a 2.924.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Comma così modificato dall’articolo 1 del D.L. 6 settembre 2004, n. 233.

ARTICOLO N.10
(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni di cui all’articolo 2 hanno effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’adozione delle deliberazioni previste dall’articolo 6, comma 10, e dall’articolo 7, comma 5.
2. Le funzioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui rispettivamente all’articolo 6, commi da 1 a 9, e all’articolo 7, commi da 1 a 4, sono esercitate a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’adozione delle deliberazioni previste dall’articolo 6, comma 10, e dall’articolo 7, comma 5 (1) .
3. In sede di prima applicazione della presente legge, la dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 1, è resa dal titolare della carica di governo entro trenta giorni dalla data in cui hanno effetto, ai sensi del comma 1, le disposizioni di cui all’articolo 2.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, la trasmissione di cui all’articolo 5, comma 2, è effettuata dal titolare della carica di governo entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
(1) Vedi Deliberazione dell’Autorita’ Garante della concorrenza e del mercato 16 novembre 2004.

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