Legge 27 dicembre 1997, n. 449

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Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (1) (2) (3) (4) (5) (6).

(1) Tutti i riferimenti alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 27 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono fatti all’articolo 1 del d.p.r. 23 marzo 1998, n. 100.
(2) Tutti i rinvii al d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, soppresso dall’art. 68, d.lg. 13 aprile 1999, n. 112, contenuti nel presente provvedimento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del citato d.lg. 112/1999.
(3) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all’entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
(4) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
(5) In luogo di Ministro/Ministero per le politiche agricole leggasi Ministro/Ministero delle politiche agricole e forestali, ex d.p.r. 13 settembre 1999.
(6) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare INAIL 11 maggio 2010, n. 3839; Nota INAIL 22 gennaio 2010, n.3410; Nota INAIL 1 marzo 2010, n. 1960; Nota INAIL 20 gennaio 2012 n. 421; Nota Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 09 marzo 2012 n. 1800; Risoluzione Ministero dell’Economia e delle Finanze 07 giugno 2012 n. 55/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 26 novembre 2012 n. 101/E; Messaggio INPS 05 dicembre 2012 n. 20028.
(Omissis).

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
CAPO I
INCENTIVI ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO ALLE CATEGORIE SVANTAGGIATE
Art.1
Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio (1) (2).

1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, e all’esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento (3).
1-bis. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione (4).
2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d’imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l’intervento di banche o della società Poste Italiane Spa, in funzione del contenimento del fenomeno dell’evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l’intervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dell’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all’ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l’accatastamento e di cui risulti pagata l’imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997, se dovuta (5).
4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare l’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell’ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.
6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d’imposta in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001, per una quota pari al 36 per cento (6).
7. In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare (7).
8. I fondi di cui all’articolo 2, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalità di cui alla medesima lettera b).
9. (Omissis) (8).
10. L’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell’espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell’amministrazione stessa.
11. (Omissis) (9) (10) .
(1) Per la competenza e i limiti della detrazione fiscale di cui al presente articolo vedi articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
(2) In riferimento al presente articolo vedi: Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze 4 gennaio 2011, n. 4/E, Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 febbraio 2010, n. 7/E.
(3) Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 2, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
(4) Comma aggiunto dall’art. 6, l. 23 dicembre 1999, n. 488.
(5) Comma, da ultimo, così modificato dagli artt. 2 e 66, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
(6) Comma così sostituito dall’art. 6, l. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi così modificato dall’art. 2, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
(7) Comma modificato dall’articolo 2, comma 12-bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.
(8) Sostituisce i commi 40, 41 e 42, art. 2, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(9) Aggiunge il numero 127-duodecies alla Tabella A, Parte III, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.
(10) Vedi anche l’articolo 9 della legge 28 dicembre 2002, n. 448.

Art.2
Trasferimento di alloggi ai comuni.

1. Gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli appositi enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi, possono essere trasferiti, a richiesta, a titolo gratuito, in proprietà dei comuni nei cui territori sono ubicati a decorrere dal secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Le relative operazioni di trascrizione e voltura catastale sono esenti da imposte.
2. È fatto salvo il diritto maturato dall’assegnatario, alla data di entrata in vigore della presente legge, all’acquisto degli alloggi di cui al comma 1 alle condizioni previste dalle norme vigenti in materia alla medesima data.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite ai pubblici dipendenti (1) .
(1) Per il trasferimento della proprietà degli alloggi di cui al presente articolo, vedi l’articolo 1, comma 441 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art.3
Detrazione di interessi passivi pagati in dipendenza di mutui.

1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Aggiunge il comma 1-ter, all’art. 13-bis, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.
(2) Aggiunge il comma 1-bis, all’art. 5, l. 18 dicembre 1986, n. 891.

Art.4
Incentivi per le piccole e medie imprese.

1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria, che dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 assumono nuovi dipendenti è concesso, a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito di imposta per un importo pari a 10 milioni di lire per il primo nuovo dipendente ed a 8 milioni di lire per ciascuno dei successivi. Il credito di imposta non può comunque superare l’importo complessivo di lire 60 milioni annui in ciascuno dei tre periodi d’imposta successivi alla prima assunzione.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono operare nelle aree comunque situate nei territori di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di intervento con decisione n. 836 dell’11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997 (1):
a) (Omissis) (2);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (2);
d) (Omissis) (2).
3. Per le isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna, appartenenti ai territori di cui al comma 2 possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze, previa deliberazione del CIPE, variazioni dei crediti di imposta di cui al comma 1, avuto riguardo alla misura dei maggiori costi di trasporto sopportati dalle imprese ivi localizzate (3).
4. Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito di imposta non è rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.
5. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che:
a) l’impresa di cui al comma 1, anche di nuova costituzione, realizzi un interessamento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 30 settembre 1997, l’incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data;
b) l’impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;
c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca direzioni nel corso del periodo agevolato;
d) l’incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni;
f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;
g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;
h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni,
i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall’articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni.
6. Con decreto del Ministero delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite anche le procedure di controllo in funzione del contenimento dell’evasione fiscale e contributiva prevedendosi altresì specifiche cause di decadenza dal diritto al credito.
7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali e per le quali sono previste sanzioni di importo superiore a tre milioni alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, prevista dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e sue successive modificazioni e integrazioni. commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo, le agevolazioni sono revocate e si fa luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggior credito riportato e si applicano le relative sanzioni.
8. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo pieno con scadenza almeno triennale i crediti d’imposta di cui al comma 1 spettano nella misura del 50 per cento; per le assunzioni con contratti di lavoro a tempo parziale e indeterminato, spettano in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale e sono concedibili per un numero massimo di cinque dipendenti.
9. I crediti di imposta di cui al comma 1 possono essere incrementati di un milione di lire qualora le imprese beneficiarie:
a) abbiano aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit previsto dal regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993;
b) abbiano aderito ad accordi di programma per la riduzione delle emissioni inquinanti;
c) producano prodotti che possiedono il marchio di qualità ecologica previsto dal regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992;
d) rientrino tra le imprese classificate alle lettere a) e c) del primo comma dell’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e abbiano provveduto all’adeguamento alle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, 7 e 8 non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06. Le agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo previsto nel comma 1.
11. Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all’unità previsionale di base “Devoluzione di proventi” dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
12. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1.
13. (Omissis) (4).
14. Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, prorogato al 31 dicembre 1997 dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all’entrata del bilancio dello Stato.
15. Le agevolazioni previste per i progetti relativi all’avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati di cui all’articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono estese alle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall’articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1995, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Gli oneri derivanti dal presente comma fanno carico sulle quote riservate dal CIPE che, in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, riserverà alle aree di cui al periodo precedente una percentuale di riserva non superiore al 25 per cento delle risorse destinate per analoghe finalità alle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni (5).
16. Per i soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998 il versamento dei contributi dovuti per i due anni successivi all’iscrizione può essere differito a domanda per un importo pari al 50 per cento dell’aliquota contributiva vigente per le gestioni predette. Il versamento differito dei contributi è effettuato nei quattro anni successivi alla data di cessazione del beneficio e ripartito in misura uniforme in ciascuno degli anni del quadriennio. Le modalità di attuazione della presente disposizione ed il tasso di interesse di differimento, da stabilire tenendo conto di quelli medi degli interessi sui titoli del debito pubblico, sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (6).
17. Alle imprese già beneficiarie dello sgravio contributivo generale previsto, da ultimo, dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è concesso a decorrere dal periodo di paga dal 1° dicembre 1997 fino al 31 dicembre 2001 un contributo, sotto forma capitaria, per i lavoratori occupati alla data del 1° dicembre 1997 che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici non superiore a lire 36.000.000 su base annua nell’anno solare precedente. Il contributo spetta altresì, fermo restando il requisito retributivo anzidetto, per i lavoratori assunti successivamente al 1° dicembre 1997 a seguito di turn-over ed escludendo i casi di licenziamento effettuati nei dodici mesi precedenti all’assunzione (6).
18. Il contributo capitario di cui al comma 17 è concesso nella misura annua di seguito indicata ed è corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’INPS, fino a concorrenza dell’importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato: lire 1.600.000 fino al 31 dicembre 1998; lire 1.400.000 fino al 31 dicembre 1999, lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 2000, lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 2001 (6).
19. Il contributo di cui al comma 17 non trova applicazione nei confronti dei dipendenti delle imprese del settore della costruzione navale, dei settori disciplinati dal Trattato CECA. Per il settore delle fibre sintetiche e per il settore automobilistico quale definito nella “Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all’industria automobilistica” (97 C279/01) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C279 del 15 settembre 1997, trova applicazione nei confronti delle stesse categorie di lavoratori e con gli stessi criteri e modalità di cui ai commi 17 e 18, alle seguenti condizioni: per ciascuna impresa l’ammontare complessivo del contributo non può, comunque, superare il tetto massimo annuale di 50.000 ECU; la concessione del contributo dovrà avvenire in conformità alla disciplina degli aiuti de minimis prevista dalla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996; qualsiasi altro aiuto supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola de minimis non deve far sì che l’importo complessivo degli aiuti de minimis di cui l’impresa beneficia ecceda il limite di 100.000 ECU in un periodo di tre anni.
20. Al contributo di cui al comma 17 si applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 12 e 13 dell’articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall’articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Il contributo stesso è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali ed assistenziali ad eccezione della fiscalizzazione degli oneri sociali.
21. Per i nuovi assunti nei periodi di cui al comma 17 e successivamente al 30 novembre 1997 e al 30 novembre 1998 ad incremento, rispettivamente, delle unità effettivamente occupate alle stesse date, nelle imprese di cui al comma 17, lo sgravio contributivo di cui all’articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, è riconosciuto esclusivamente per le attività svolte nei territori indicati nel predetto comma 17, con l’aggiunta di quelli dell’Abruzzo e del Molise, in misura totale dei contributi dovuti all’INPS a carico dei datori di lavoro, per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
22. L’onere derivante dall’applicazione dei commi da 17 a 21, che è rimborsato dallo Stato all’INPS sulla base di apposita rendicontazione, è pari a lire 1.440 miliardi per l’anno 2000 ed a lire 950 miliardi per l’anno 2001.
(1) Alinea così modificato dall’art. 21, l. 17 maggio 1999, n. 144.
(2) Lettera abrogata dall’art. 21, l. 17 maggio 1999, n. 144.
(3) Comma così modificato dall’art. 21, l. 17 maggio 1999, n. 144.
(4) Modifica il comma 9 dell’art. 9, d.l. 1° ottobre 1982, n. 697, conv. in l. 29 novembre 1982, n. 887.
(5) Comma così modificato dall’art. 36, l. 8 maggio 1998, n. 146.
(6) Comma così modificato dall’art. 3, l. 23 dicembre 1998, n. 448.

Art.5
Incentivi per la ricerca scientifica.

1. Alle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alle medesime destinati, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all’articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, al fine di potenziarne l’attività di ricerca anche avviando nuovi progetti, è concesso, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito di imposta pari:
a) a 15 milioni di lire per ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato, fino ad un massimo di 69 milioni di lire per soggetto beneficiario, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all’estero, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca;
b) al 60 per cento degli importi per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, Ente per le nuove tecnologie l’energia e l’ambiente (ENEA), Agenzia spaziale italiana (ASI), fondazioni private che svolgono direttamente attività di ricerca scientifica, laboratori di cui all’articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché degli importi per assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nel caso il relativo programma di ricerca sia concordato con il soggetto di cui al presente comma.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera a), sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti nel territorio nazionale a condizione che:
a) il soggetto beneficiario, anche di nuova costituzione, realizzi, nell’anno di riferimento del credito di imposta, un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno rispetto all’anno precedente, comprendendovi anche i dipendenti assunti a tempo determinato e con contratti di formazione e lavoro. Per i soggetti beneficiari già costituiti al 30 settembre 1997, l’incremento è commisurato al numero dei dipendenti esistenti a tale data;
b) si verifichino le fattispecie di cui all’articolo 4 comma 5, lettere b), c), d), e), senza la limitazione all’ambito territoriale di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, nonché g) (1).
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti su tutto il territorio nazionale a condizione che l’importo contrattuale di cui al predetto comma 1, lettera b), si riferisca ad atto stipulato nei periodi di imposta a partire dal 1° gennaio 1998 e negli stessi periodi il soggetto beneficiario realizzi un incremento netto dei predetti importi.
4. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), possono essere concesse anche ad altre imprese di cui all’articolo 2195 del codice civile, non comprese nella definizione di cui al comma 1, a condizione che l’importo assegnato annualmente alla copertura delle medesime agevolazioni, ai sensi del comma 7, sia comunque destinato prioritariamente ai soggetti di cui al comma 1 e che l’investimento in ricerca sia aggiuntivo ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo secondo modalità attuative e parametri di riferimento determinati dai decreti di cui al predetto comma 7.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni disposte per la stessa finalità da norme nazionali o regionali ad eccezione di quelle previste dall’articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e dall’articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, secondo misure determinate dai decreti di cui al comma 6 del presente articolo. I predetti decreti possono altresì determinare la cumulabilità delle agevolazioni di cui al presente articolo con benefici concessi ai sensi della comunicazione della Commissione delle Comunità europee di cui al presente comma, purché non sia superato il limite massimo per soggetto beneficiario di cui al comma 1, lettera a), relativamente al credito di imposta ivi previsto.
6. Si applicano ai crediti di imposta di cui al presente articolo le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 4, 6 e 7.
7. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, emanati di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati le modalità di attuazione del presente articolo, nonché di controllo e regolazione contabile dei crediti di imposta e gli importi massimi per soggetto beneficiario delle agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), nonché possono essere rideterminati gli importi dei crediti di imposta di cui al comma, 1, lettere a) e b). Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, per quanto concerne gli interventi nelle aree depresse, sono posti a carico delle quote di cui all’articolo 2, comma 1; per quanto riguarda gli interventi sulle altre aree del Paese e gli interventi rimasti esclusi dalle quote di cui all’articolo 4, comma 11; per quanto riguarda gli interventi sulle altre aree del Paese e gli interventi rimasti esclusi dalle quote di cui all’articolo 4, comma 11, gli oneri sono posti a carico delle disponibilità di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall’articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e disciplinato ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti di apposite quote non superiori a lire 80 miliardi annui e secondo modalità determinate nei decreti di cui al presente comma, allo scopo non assegnando specifici stanziamenti per le finalità di cui all’articolo 10 della predetta legge n. 46 del 1982.
8. All’articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis) (2);
b) (Omissis) (3);
c) (Omissis) (4);
d) (Omissis) (5) (6).
(1) Lettera così modificata dall’art. 1, l. 3 agosto 1998, n. 315.
(2) Modifica il comma 1, dell’art. 14, l. 24 giugno 1997, n. 196.
(3) Modifica il comma 2, dell’art. 14, l. 24 giugno 1997, n. 196.
(4) Modifica il comma 3, dell’art. 14, l. 24 giugno 1997, n. 196.
(5) Modifica il comma 4, dell’art. 14, l. 24 giugno 1997, n. 196.
(6) Vedi d.m. 22 luglio 1998, n. 275 e d.lg. 27 luglio 1999, n. 297.

Art.6
Agevolazioni per l’acquisto di attrezzature informatiche da parte delle università e delle istituzioni scolastiche.

1. Alle università e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che acquistano, fino al 31 ottobre 1999 (1), un personal computer multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software, è riconosciuto un contributo statale pari a lire 200.000, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto sul prezzo d’acquisto di pari importo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Il venditore recupera l’importo del contributo quale credito di imposta, fino alla concorrenza del relativo ammontare per il versamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso degli importi del credito di imposta eventualmente non utilizzati in compensazione nei periodi di imposta sopra indicati.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, saranno disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi comprese le modalità di ammissione al beneficio, nonché le procedure di controllo, prevedendosi specifiche cause di decadenza dal diritto al contributo.
3. Il Ministro delle comunicazioni, d’intesa con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, adotta provvedimenti finalizzati a garantire la pari opportunità di accesso alla rete Internet, anche al fine di evitare discriminazioni di tipo territoriale.
4. Il contributo di cui al presente articolo è erogato nel limite massimo di dieci miliardi di lire (2).
(1) Termine così differito dall’art. 5, l. 13 maggio 1999, n. 133.
(2) Vedi, d.m. 2 dicembre 1998, n. 440 di attuazione.

Art.7
Incentivi territoriali.

1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa partecipanti ai contratti d’area, ai patti territoriali e ai contratti di programma che siano stipulati nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità dell’intervento con decisione n. 836 dell’11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, nonché ad altri accordi di programmazione negoziata, sono concessi i benefici fiscali di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato e integrato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, secondo le procedure ivi previste e nei limiti, alle condizioni e per le spese ammissibili di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni. I soggetti beneficiari dell’incentivazione automatica devono indicare, all’atto dell’attribuzione del finanziamento, l’incremento di dipendenti che esso comporta. Per il riconoscimento del beneficio fiscale di cui al presente articolo è riservata, nell’ambito delle risorse destinate agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 244 del 1995, una specifica quota da porre a carico dello stanziamento riservato dal CIPE per i contratti d’area e per gli altri accordi di programmazione negoziata in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 5, l. 23 dicembre 1998, n. 448.

Art.8
Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap.

1. (Omissis) (1).
2. Per i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all’articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione (2).
4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento dell’imposta erariale di trascrizione, dell’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione e dell’imposta di registro.
5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui all’articolo 35 comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanità provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi.
6. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorità a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati.
7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.
(1) Modifica l’art. 13-bis, comma 1, lettera c), d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.
(2) Comma così modificato dall’art. 50, l. 21 novembre 2000, n. 342.

Art.9
Disposizioni in favore delle imprese del settore turistico-alberghiero.

1. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero sulla base delle specifiche direttive emanate dal CIPE entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dette direttive fissano, in particolare, le attività e le iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione delle domande ed i criteri per la formazione di specifiche graduatorie (1).] (2)
(1) Le agevolazioni di cui al presente articolo sono estese ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio (art. 54, comma 2, l. 23 dicembre 1998, n. 448).
(2) Articolo abrogato dall’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Per i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del suddetto D.L. 83/2012, vedi quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo 23.

Art.10
Disposizioni in materia di demanio marittimo nonché di tassa e sovrattassa di ancoraggio.

1. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, determinati ai sensi dell’articolo 03, comma 1, applicabile alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative, con esclusione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, e dell’articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997.
2. I canoni comunque versati relativi a concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per qualunque uso rilasciate, aventi validità fino al 31 dicembre 1997, sono definitivi.
3. Il canone ricognitorio delle concessioni dei beni del demanio marittimo conferite alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, finalizzate alla gestione di aree destinate ad attività di conservazione della natura, valorizzazione, studio e ricerca scientifica, educazione ambientale, recupero, tutela e ripristino degli ecosistemi naturali marini e costieri è ridotto al 25 per cento.
[ 4. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto stipulate successivamente al 31 dicembre 1997 sono determinati, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Al fine di incentivare la realizzazione delle strutture medesime, nel quadro di un riordino della materia che tenga conto anche della legislazione degli altri paesi dell’Unione europea, il predetto decreto si conforma ai seguenti criteri (1):
a) previsione di canoni di minori entità per le iniziative che comportino investimenti sia per la realizzazione di opere di difficile rimozione, sia per la ristrutturazione o il miglioramento di pertinenze demaniali rispetto a quelle che prevedono l’utilizzazione di pertinenze demaniali immediatamente fruibili;
b) previsione di una riduzione del canone per il periodo in cui la realizzazione delle opere non consenta l’utilizzazione commerciale della struttura;
c) previsione di modalità di aggiornamento annuale, in rapporto diretto alle variazioni del potere d’acquisto della lira.] (2)
4-bis. Qualora la decorrenza delle concessioni di cui al comma 4 retroagisca alla data di rilascio di un atto di cui all’articolo 35 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il canone è determinato nella misura minore tra quella calcolata ai sensi del decreto di cui al comma 4 e quella calcolata ai sensi della previgente normativa (3).
5. Nelle more della revisione dei criteri per l’applicazione della tassa e sovratassa di ancoraggio, le navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea, in attività di transhipment di traffico internazionale, hanno facoltà di pagare, in alternativa alla tassa di abbonamento annuale, prevista dall’articolo 1, comma 3, della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, una tassa di ancoraggio per singolo scalo nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale.
6. Le navi di cui al comma 5, provenienti o dirette ad un porto estero, pagano nel primo scalo nazionale la sovrattassa di ancoraggio prevista dall’articolo 17 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale di ancoraggio calcolata sulle tonnellate di stazza corrispondenti al volume delle merci effettivamente trasportate nei contenitori collocati in coperta.
7. L’articolo 32, comma 7, della legge 31 dicembre 1994, n.724, si applica anche alle annualità pregresse, relativamente ai comuni con popolazione non superiore a mille abitanti.
(1) Alinea modificato dall’articolo 9 del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457.
(2) Comma abrogato dall’articolo 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 9 del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457.

Art.11
Incentivi fiscali per il commercio.

1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 1998, è concesso un credito d’imposta alle piccole e medie imprese commerciali, come definite dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, di vendita al dettaglio e all’ingrosso, ivi comprese le rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa, a quelle di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano beni strumentali come individuati dalla tabella dei coefficienti di ammortamento, limitatamente al “Gruppo XIX” e alle “Attività non precedentemente specificate”, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione dei beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia (1).
1-bis. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i beni strumentali alle attività di impresa sopra indicate destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, ai quali si applicano le previsioni del comma 1 del presente articolo (2).
2. Il credito d’imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell’IVA, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell’IVA, dell’IRPEF e dell’IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (3).
3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, nei limiti dello stanziamento disponibile, con le modalità ed i criteri di cui all’articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10. Al credito d’imposta si applicano altresì, fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 13 della citata legge n. 317 del 1991. Il credito d’imposta non è rimborsabile e non limita il diritto al rimborso d’imposta spettante ad altro titolo. Le somme restituite, a seguito di revoca delle agevolazioni, sono versate in apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all’apposita sezione di cui al comma 9. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito d’imposta e dei relativi interessi e sanzioni.
4. La dichiarazione per l’accesso ai benefici previsti del presente articolo è presentata agli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo scherma approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Il medesimo Ministro rende nota la data dell’accentato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo.
5. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.
6. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato delega le attività di controllo, così come previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e adotta le necessarie misure organizzative, sentita l’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per la rapida attivazione degli interventi.
7. Nei limiti dello 0,5 per cento delle risorse disponibili per la concessione dei benefici il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato provvede alle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per le attività ispettive sulle imprese beneficiarie delle agevolazioni.
8. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.
9. Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 sono posti a carico di una apposita sezione del Fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46. Per le medesime finalità è conferita al Fondo la somma di lire 150 miliardi per l’anno 2001, e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 finalizzata alla fruizione del credito di imposta di cui al comma 1 per l’acquisto di beni strumentali alle attività di impresa indicate nel predetto comma destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, individuati ai sensi del comma 1-bis del presente articolo (4).
10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino a un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato (5).] (6)
(1) Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 7, l. 23 dicembre 1999, n. 488.
(2) Comma aggiunto dall’art. 7, l. 23 dicembre 1999, n. 488.
(3) Comma così modificato dall’art. 54, l. 23 dicembre 1998, n. 448.
(4) Comma così sostituito dall’art. 7, l. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi così modificato dall’art. 145, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
(5) Comma così modificato dall’art. 30, l. 23 dicembre 1999, n. 488.
(6) Articolo abrogato dall’articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Per i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del suddetto D.L. 83/2012, vedi quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo 23.

Art.12
Agevolazioni per i territori delle regioni Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e per le altre zone a elevato rischio sismico.

1. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel settembre e ottobre 1997 nelle regioni Umbria e Marche è concesso, fino al 31 dicembre 1999, un contributo corrispondente all’ammontare dell’IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all’acquisto e all’importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l’imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il contributo compete esclusivamente per gli edifici e per le opere situati nelle zone colpite dal sisma, come individuate dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile. La distruzione o il danneggiamento dell’edificio o dell’opera, nonché l’effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi acquistati o importati nella riparazione o ricostruzione dell’immobile sinistrato, devono risultare da attestazione rilasciata dal comune competente (1).
2. Il contributo di cui al comma 1, ove concesso a persone fisiche, non preclude il diritto di usufruire della detrazione dall’IRPEF prevista dall’articolo 1 (1).
3. Fino al 31 dicembre 1999 ai soggetti che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere pubbliche ubicati nelle zone ad elevato rischio sismico, individuate con ordinanza del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura del 10 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto dell’IVA, relativi all’acquisto ed all’importazione di beni e servizi, anche professionali, direttamente necessari per l’effettuazione di interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche. Il contributo, che in ogni caso non può superare l’ammontare dell’IVA pagata per rivalsa in relazione ai lavori di riparazione o ricostruzione, non compete nelle ipotesi in cui l’imposta addebitata abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo (2).
4. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di cui al comma 3 devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici e comprendere interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. Tutti gli interventi di cui al comma 3, realizzati nei centri storici, che interessano parti strutturali o che incidono sull’aspetto esteriore degli edifici e sui prospetti, devono essere possibilmente eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con quota dei risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 39.
(1) Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2000 e nei limiti delle relative disponibilità finanziarie (art. 3, comma 1, d.l. 13 maggio 1999, n. 132, conv. in l. 13 luglio 1999, n. 226).
(2) Comma così modificato dall’art. 13, comma 6-novies, d.l. 30 gennaio 1998, n. 6, conv. in l. 30 marzo 1998, n. 61.

Art.13
Disposizioni in favore di soggetti colpiti da calamità.

1. Le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche, restano escluse dal concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette (1)] (2).
2. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, disposta dall’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, per i contributi assistenziali e previdenziali, relativamente ai quali è stata prevista la sospensione, deve intendersi nel senso che opera anche per la quota dei contributi assistenziali e previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, per i quali è stato concesso l’esonero dal pagamento ai sensi dell’articolo 4, comma 1-septies, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 1 si applicano anche alle spese sostenute nei periodi di imposta relativi agli anni 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell’anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata in seguito al sisma ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato, con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Il termine previsto dall’articolo 3-bis del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, recante “Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996”, è prorogato al 31 dicembre 1998.
(1) Per un’interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente comma, vedi art. 28, l. 13 maggio 1999, n. 133.
(2) Comma abrogato dall’ articolo 36, comma 33 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

Art.14
Disposizioni fiscali varie.

1. (Omissis) (1).
2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 67, comma 7, e 74 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, nei quali viene esercitata l’attività dai seguenti soggetti, con ammontare dei ricavi, di cui all’articolo 53 del predetto testo unico conseguiti nel periodo d’imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per almeno l’80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:
a) iscritti nell’elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
b) esercenti l’attività di abbigliamento su misura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537;
c) esercenti tintolavanderie;
d) esercenti attività commerciale con autorizzazione per la vendita al dettaglio;
e) esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande;
f) esercenti attività turistica;
g) esercenti attività di estetista;
h) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo.
4. Per la deduzione delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle indicate al comma 2, sostenute nei periodi di imposta indicati nel comma 3, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dal citato articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, va assunto al netto di quello relativo agli immobili di cui al comma 2.
5. Gli esercenti attività di commercio al minuto di prodotti tessili, abbigliamento e calzature ai quali si applicano i parametri di cui all’articolo 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono diminuire l’importo da versare di cui all’articolo 27, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero aumentare l’eccedenza di imposta detraibile di un importo pari al 75 per cento della differenza tra l’imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti sopra indicati, risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1997, e l’imposta relativa alle cessioni dei prodotti medesimi risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1996, maggiorata di un quarto.
6. I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà prevista dal comma 5 e che per il periodo di imposta 1997 indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi di ammontare inferiore a quello ridotto previsto dall’articolo 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, devono versare l’imposta trattenuta per effetto delle disposizioni contenute nel comma 5 entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.
7. I soggetti di cui al comma 5, ai quali si applicano gli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono diminuire l’imposta sul valore aggiunto da versare ovvero aumentare l’eccedenza di imposta detraibile relativa al mese di dicembre 1998 di un importo pari al 75 per cento della differenza tra l’imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti indicati al comma 5 risultante dalle annotazioni eseguite per l’anno 1998, e l’imposta relativa alle cessioni dei prodotti medesimi risultante dalle annotazioni eseguite per l’anno 1997, maggiorata di un quarto per le cessioni effettuate fino al 30 settembre 1997. I menzionati contribuenti che per il periodo di imposta indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi di ammontare inferiore a quello risultante dall’applicazione degli studi di settore devono versare l’imposta trattenuta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.
8. Le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 si applicano anche nei confronti dei contribuenti di cui al comma 5 che hanno esercitato l’opzione prevista dall’articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riducendo l’imposta a debito o aumentando l’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalle dichiarazioni annuali relative agli anni 1997 e 1998, nonché nei confronti degli stessi soggetti rientranti nelle disposizioni di cui all’articolo 74, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, riducendo l’imposta da versare o aumentando l’eccedenza di imposta detraibile relativa all’ultimo trimestre degli anni 1997 e 1998.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della struttura dell’accisa sulle sigarette di cui all’articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sulla base di quanto disposto dalla direttiva n. 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 200 miliardi per l’anno 1998, a lire 400 miliardi per l’anno 1999 e a lire 400 miliardi per l’anno 2000.
10. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 8 si fa fronte con le maggiori entrate rinvenienti dal comma 9.
11. All’articolo 3, comma 90, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: “dei commi da 86 a 95” sono aggiunte le seguenti: “nonché a dichiarare la cessazione dell’uso governativo per quelli che, in base alle rilevazioni dei comuni nei cui territori sono siti, risultino esuberanti in rapporto alle relative potenzialità”. Il termine del 31 dicembre 1997, indicato nell’articolo 3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è differito al 30 giugno 1998.
12. (Omissis) (2).
13. Al fine di consentire l’aggiornamento delle risultanze catastali ed il recupero dell’evasione, il Ministero delle finanze, entro il 31 dicembre 1999, realizza un piano straordinario di attività finalizzato al completo classamento delle unità immobiliari, anche ricorrendo alla stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, aventi particolari qualificazioni nel settore, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di scelta del contraente ovvero ripartendo gli oneri in caso di accordi di collaborazione con comuni ed altri enti territoriali. Ai medesimi fini, per le variazioni delle iscrizioni in catasto di fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall’articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogato al 31 dicembre 2001 (3). L’attuazione degli interventi previsti dal piano straordinario di attività di cui al primo periodo del presente comma sarà effettuata sulla base di uno o più specifici progetti definiti sentita l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA). Al fine della progettazione degli interventi medesimi, il Ministero delle finanze potrà avvalersi della banca dati dell’AIMA, da utilizzare attraverso standard tecnici definiti con l’AIPA in coordinamento con il progetto di sistema informativo della montagna di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97. Agli oneri previsti per l’attuazione del programma di cui al presente comma, stimati in lire 40 miliardi per il 1998 e in lire 60 miliardi per il 1999, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla presente legge, nonché, per quanto specificamente riguarda gli oneri gravanti sull’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, mediante le maggiori entrate derivanti dai versamenti effettuati per gli anni 1997 e 1998 di cui all’articolo 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, da iscrivere nel capitolo 1167 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (4).
[ 14. (Omissis) (5).] (6)
15. (Omissis) (7).
16. La norma di cui al comma 15 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1991, n. 437.
17. I contributi erogati dai datori di lavoro a titolo di partecipazione agli interessi per mutui edilizi per l’acquisto di una unità immobiliare destinata ad uso di abitazione, concessi, anteriormente al 1° gennaio 1997, ai dipendenti che non possiedono nel territorio dello Stato altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati al medesimo uso, si intendono compresi fra le erogazioni di cui all’articolo 48, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La norma ha effetto anche per i contributi erogati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
(1) Sostituisce il n. 20) della tabella A, parte III, allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.
(2) Sostituisce il comma 99, art. 3 l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(3) Termine, da ultimo, prorogato dall’art. 7, l. 23 dicembre 1999, n. 488 nel testo modificato dall’art. 64, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
(4) L’AIMA è stata soppressa dall’art. 1, d.lg. 27 maggio 1999, n. 165 e in sua vece istituita l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente di diritto pubblico.
(5) Sostituisce il comma 22, art. 78 l. 30 dicembre 1991, n. 413.
(6) Comma abrogato dall’articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
(7) Aggiunge il comma 2-bis all’art. 1, l. 31 dicembre 1991, n. 437.

Art.15
Riapertura dei termini per le chiusure di partite IVA inattive.

1. I termini per le chiusure delle partite IVA inattive di cui all’articolo 2-nonies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono prorogati al 30 settembre 1998.
2. Il versamento delle somme previste dal citato articolo 2-nonies del decreto-legge n.564 del 1994, integrato con la comunicazione della data di cessazione dell’attività, è condizione necessaria e sufficiente per la cancellazione delle partite IVA, senza bisogno di ulteriori adempimenti, anche per coloro che hanno già provveduto ad effettuare il versamento senza la presentazione della ulteriore richiesta di cancellazione.
3. L’Amministrazione finanziaria invia entro il 30 giugno 1998 ai contribuenti, che dai dati in suo possesso risultano essere titolari di partita IVA inattiva, una comunicazione-invito a regolarizzare la propria posizione.

Art.16
Promozione del turismo.

1. Le somme derivanti dalle mancate richieste di rimborso da parte dei beneficiari delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati di cui alla legge 15 maggio 1986, n. 192, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle derivanti dalle connesse differenze di cambio, si intendono assegnate a titolo definitivo all’Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ai fini del finanziamento del programma nazionale di promozione, di cui all’articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, per il triennio 1998-2000 entro il limite di lire 10 miliardi.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE
Art.17
Disposizioni tributarie in materia di veicoli.

1. (Omissis) (1).
2. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis) (2);
b) (Omissis) (3).
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
4. È soppressa l’addizionale di cui all’articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.
5. L’importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose:
a) omologati per la circolazione esclusivamente mediante l’alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano se dotati di dispositivi tecnici conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE del consiglio, del 1° ottobre 1991, e successive modificazioni;
b) autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall’articolo 20 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (16).
6. È soppressa la tassa speciale istituita dall’articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362; non si fa luogo al rimborso della tassa corrisposta nell’anno 1997 per periodi fissi relativi all’anno 1998.
7. (Omissis) (4).
8. Sono soppressi il canone di abbonamento all’autoradiotelevisione e la tassa di concessione governativa concernente l’abbonamento di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235 (5).
9. Gli importi delle tasse automobilistiche sono arrotondati alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore alle lire cinquecento e per eccesso se è superiore.
10. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l’attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (6).
11. I tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all’apposita convenzione tipo, da approvare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro delle finanze. Tale convenzione disciplina le modalità di collegamento telematico con il concessionario della riscossione e di riversamento al concessionario stesso delle somme riscosse e determina il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di versamento nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell’attività.
12. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle previsioni del comma 10, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni.
13. (Omissis) (7).
14. La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l’Automobile Club d’Italia, prorogata fino al 31 dicembre 1997 dall’articolo 3, comma 139, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1998, compatibilmente con le disposizioni di cui ai commi 11 e 12.
15. A decorrere dal 1° gennaio 1998 l’importo minimo delle tasse automobilistiche è stabilito in lire 37mila per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, in aggiunta all’importo anzidetto, sono dovute lire 1.700 per ogni kw di potenza. L’aumento si applica alle tasse il cui termine di pagamento scade successivamente al 31 dicembre 1997.
16. A decorrere dal 1° gennaio 1998 i veicoli a motore, con esclusione di quelli associati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali. Ai fini dell’applicazione del presente comma, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono determinate le nuove tariffe delle tasse automobilistiche per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura. La facoltà di cui al comma 1 dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si esercita a decorrere dall’anno 1999.
17. A decorrere dal 1° luglio 1998 gli atti e le formalità relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell’articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate, garantendo l’invarianza di gettito, le nuove tariffe derivanti dall’applicazione del presente comma che sostituiscono nelle citate tariffe e tabella le predette lettere a) e b).
18. (Omissis) (8).
19. (Omissis) (9).
20. Per le violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 1997 relative all’imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, all’addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, all’imposta provinciale per l’iscrizione dei veicoli nel Pubblico registro automobilistico di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione di cui all’articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché all’imposta di registro di cui all’articolo 7, con esclusione della lettera f), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie a condizione che il contribuente provveda alla richiesta della formalità prevista e contestualmente al versamento dei tributi dovuti nella misura e con le modalità vigenti al momento della richiesta della stessa formalità al Pubblico registro automobilistico competente. Sui versamenti effettuati non sono dovuti gli interessi di mora. Entro il 30 giugno 1998 il contribuente è tenuto a presentare, presso l’ufficio del Pubblico registro automobilistico competente, apposita istanza e ad adempiere alle formalità e al relativo versamento con le modalità stabilite con decreto direttoriale.
21. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è soppressa la tassa sulle concessioni governative per le patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore, prevista dall’articolo 15 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
22. Le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997, comprese le maggiorazioni previste dall’articolo 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, maggiorato di un importo pari a quello delle imposte da abolire ai sensi dei commi 4, 6, 7, 8 e 21, nonché delle riduzioni di cui al comma 5. Corrispondentemente la quota dell’accisa spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ridotta da lire 350 a lire 242 per ciascun litro. L’insieme dei provvedimenti di cui ai commi da 4 a 22 del presente articolo deve consentire di realizzare maggiori entrate nette al bilancio dello Stato per almeno 100 miliardi (10) .
23. A compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Sardegna in conseguenza dell’abolizione della tassa sulle concessioni governative di cui al comma 20, è corrisposto alla stessa regione un trasferimento di importo pari a lire 50 miliardi per il 1998 e ciascuno degli anni successivi. La compensazione finanziaria del trasferimento è garantita nell’ambito della determinazione delle nuove tariffe delle tasse automobilistiche.
24. A decorrere dal 1° gennaio 1998 cessano l’obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l’obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sé il contrassegno stesso.
25. Gli obblighi di eseguire i versamenti di cui all’articolo 116, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché quelli previsti dall’articolo 247, comma 3, e dell’articolo 252, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono soppressi.
26. È soppresso il certificato di abilitazione professionale di tipo KE di cui all’articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed agli articoli 310 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni (già stralciato).
27. (Omissis) (11).
28. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis) (12);
b) (Omissis) (13).
29. A decorrere dal 1° gennaio 1998, viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di euro 106 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209 per tonnellata/anno di ossidi di azoto e si applica ai grandi impianti di combustione. Per grande impianto di combustione si intende l’insieme degli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, localizzati in un medesimo sito industriale e appartenenti ad un singolo esercente purché almeno uno di detti impianti abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW (17).
30. Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi impianti di combustione di cui al comma 29 che devono presentare agli Uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale con i dati delle emissioni dell’anno precedente.
31. La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base delle emissioni dell’anno precedente; il versamento a conguaglio si effettua alla fine del primo trimestre dell’anno successivo unitamente alla prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto.
32. Ai fini dell’accertamento della tassa si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari di applicazione.
33. Per il ritardato versamento della tassa si applicano l’indennità di mora e gli interessi previsti dall’articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per l’omesso pagamento della tassa si applica, oltre l’indennità di mora e gli interessi dovuti per il ritardo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro dal doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui ai commi dal 29 al presente e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 50 del predetto testo unico.
34. Il contributo per gli acquisti dei veicoli di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, per un ammontare fino al 10 per cento del prezzo di acquisto, è riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che, in Italia, acquistano macchine agricole di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse. Il contributo, disciplinato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle Finanze e del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, viene corrisposto, per la durata di un biennio, a decorrere dal 1° gennaio 1998, secondo gli stessi criteri fissati dall’articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996. Il requisito decennale non è richiesto in caso di acquisti finalizzati all’adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Entro 15 giorni dalla data di consegna della macchina agricola nuova, il venditore ha l’obbligo di demolire direttamente la macchina usata o di consegnarla ad un demolitore autorizzato e di provvedere alla sua cancellazione legale per la demolizione. La macchina usata non può essere rimessa in circolazione né riutilizzata. Nel caso in cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione fiscale o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario. All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione si fa fronte mediante utilizzazione, nel limite complessivo di lire 100 miliardi, delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sul conto corrente infruttifero n. 23507 intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura aperto presso il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica – Tesoreria centrale. Le disponibilità del predetto conto corrente sono integrate dalle somme accertate, alla data di entrata in vigore della presente legge, sui conti correnti infruttiferi vincolati giacenti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, intestati alle banche autorizzate ad operare, in forza di apposita convenzione, con le disponibilità di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, mediante trasferimento, con pari valuta, sul medesimo conto corrente infruttifero n. 23507.
35. L’attribuzione del credito di imposta di cui al comma 5 dell’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per le imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori e motoveicoli che hanno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nel periodo di vigenza del contributo per la rottamazione, processi di ristrutturazione, riconversione o riorganizzazione, è riconosciuta a condizione che gli effetti derivanti dai predetti processi sui livelli occupazionali siano stati individuati e le relative misure intese a regolarne eventuali eccedenze siano state adottate previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
[36. Il comma 112 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso di fare salvi gli effetti delle procedure negoziali in corso alla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal predetto comma 112, tra ministero della Difesa ed altre pubbliche amministrazioni, finalizzate al trasferimento di beni immobili già destinati ad uso pubblico dai piani regolatori generali.] (18)
37. (Omissis) (14).
38. (Omissis) (15).
39. L’imposta prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, non è dovuta per i motocicli di qualunque tipo.
(1) Aggiunge l’art. 121-bis, al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.
(2) Abroga il comma 4 dell’art. 50, il comma 5-bis dell’art. 54, il comma 5-bis dell’articolo 66 e i commi 8-bis e 8-ter dell’art. 67, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.
(3) Modifica il comma 10 dell’art. 67, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.
(4) Modifica l’art. 3, comma 149, l. 28 dicembre 1995, n. 549.
(5) Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 27, l. 23 dicembre 1999, n. 488.
(6) Vedi il d.m. 25 novembre 1998, n. 418 di attuazione. La Corte costituzionale, con sentenza 18 novembre 2000, n. 507, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma.
(7) Abroga i commi da 163 a 167 dell’art. 3, l. 28 dicembre 1995, n. 549.
(8) Sostituisce l’art. 94, d.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.
(9) Modifica l’art. 3, comma 48, l. 28 dicembre 1995, n. 549.
(10) Vedi articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e l’articolo 1, comma 58 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
(11) Modifica il comma 4 dell’art. 126, d.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.
(12) Modifica l’art. 138, comma 11, d.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.
(13) Modifica l’art. 177, comma 1, d.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.
(14) Abroga il comma 11 dell’art. 2, d.l. 30 settembre 1994, n. 564, conv. in l. 30 novembre 1994, n. 656.
(15) Modifica il numero 27-ter dell’art. 10, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.
(16) Vedi disposizioni di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(17) Comma modificato dall’articolo 2, comma 385, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(18) Comma abrogato dall’articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Art.18
Imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili.

1. é istituita un’imposta erariale regionale sulle emissioni sonore in aggiunta ai diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, previsti dall’articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 434.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione è emanato il regolamento concernente le modalità per l’accertamento, la riscossione ed il versamento dell’imposta di cui al comma 1, nonché la misura dell’aliquota, commisurata alla rumorosità degli aeromobili, secondo le norme internazionali di certificazione acustica.
3. L’importo totale dei versamenti dell’imposta di cui al comma 1, risultante in sede consultiva, è assegnato nell’anno successivo, allo stato di previsione degli assessorati regionali per essere destinato, con modalità stabilite dagli stessi assessorati, a sovvenzioni ed indennizzi alle amministrazioni ed ai soggetti residenti nelle zone limitrofe agli aeroscali] (1).
(1) L’imposta di cui al presente articolo è stata soppressa, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ex art. 95, l. 21 novembre 2000, n. 342.

CAPO III
DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE E PER L’EFFICIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
Art.19
Disposizioni in materia di manifestazioni a premio e manifestazioni di sorte locali.

1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) (Omissis) (3);
b) (Omissis) (4).
4. Con regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro dell’interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali di cui agli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto, secondo i seguenti princìpi:
a) revisione dei requisiti, delle condizioni e delle modalità per lo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, con particolare riguardo all’individuazione dei soggetti promotori, alla durata delle sole operazioni a premio, alla natura dei premi, ai meccanismi e alle modalità di effettuazione, alle forme di controllo delle singole iniziative;
b) previsione della possibilità di effettuare le operazioni di cui all’articolo 44, secondo comma, lettera a), del citato Regio decreto legge n.1933 del 1938, anche da più ditte in associazione tra loro; abolizione dell’autorizzazione allo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali e definizione di eventuali modalità di comunicazione preventiva dei concorsi e delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali, da parte dei promotori; previsione, per concorsi a premio della devoluzione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dei premi non assegnati e non richiesti;
c) attribuzione al ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato dei poteri di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio e di divieto dello svolgimento dei medesimi, nei casi di fondato pericolo di lesione della pubblica fede e della parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, di turbamento della concorrenza e del mercato, di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, con contestuale adeguamento delle relative strutture amministrative e dotazioni organiche anche a valere sul personale già assegnato temporaneamente al ministero senza ulteriori gravami per i soggetti promotori;
d) attribuzione ai comuni del potere di vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e alle prefetture del potere di vietarne lo svolgimento nei casi di mancanza dei requisiti e delle condizioni di cui alla lettera a) (5) .
5. Al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis) (6);
b) (Omissis) (7);
c) (Omissis) (8).
6. Le disposizioni del comma 5 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto nel comma 4. A decorrere dal 1° gennaio 1998, i premi indicati nell’articolo 51 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, possono consistere soltanto in beni e servizi assoggettati ad IVA all’atto dell’acquisto o dell’importazione e in biglietti delle lotterie nazionali e giocate del lotto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle manifestazioni di sorte locali nonché ai concorsi e alle operazioni a premio, che si concludono entro il 31 dicembre 1998, la cui domanda di autorizzazione è presentata entro il 31 dicembre 1997. In tal caso i soggetti organizzatori, in deroga alla disposizione di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 1 del presente articolo, conservano il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto ad essi addebitata per rivalsa in relazione all’acquisto o all’importazione di beni e di servizi utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni a premio.
7. Al comma 1 dell’articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis) (9);
b) (Omissis) (10).
8. Per le modalità di prelievo fiscale relativo a premi consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, si applica una imposta sostitutiva del 20 per cento con esclusione dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto.
(1) Modifica il comma 2, art. 19, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.
(2) Sostituisce il primo comma dell’art. 30, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
(3) Abroga il terzo periodo del penultimo comma dell’art. 40, e gli artt. 41 e 52, r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933, conv. in l. 5 giugno 1939, n. 973.
(4) Abroga l’art. 7, commi 2, 3 e 4, primo e secondo periodo, d.l. 30 settembre 1989, n. 332, conv. in l. 27 novembre 1989, n. 384.
(5) Vedi le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 13 quinquies, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(6) Aggiunge l’art. 113-bis al r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933, conv. in l. 5 giugno 1939, n. 973.
(7) Abroga gli artt. 114, 117, 118, 119, 120 e 121, r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933, conv. in l. 5 giugno 1939, n. 973.
(8) Sostituisce l’art. 124, r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933, conv. in l. 5 giugno 1939, n. 973.
(9) Modifica il primo periodo, comma 1, art. 33, l. 23 dicembre 1994, n. 724.
(10) Aggiunge un periodo, dopo il primo, al comma 1, art. 33, l. 23 dicembre 1994, n. 724.

Art.20
Disposizioni in materia di versamenti delle accise e di interessi sui diritti doganali.

1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (3).
4. Non si applicano sanzioni amministrative in tutti i casi in cui il dichiarante, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, chiede spontaneamente la revisione dell’accertamento di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Sugli eventuali maggiori diritti sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, qualora l’istanza di revisione dell’accertamento sia presentata oltre novanta giorni dopo la data in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere modificata la misura degli interessi di cui ai commi 2 e 3.
(1) Modifica il comma 3, dell’art. 3, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427.
(2) Sostituisce il primo comma dell’art. 86, d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
(3) Sostituisce l’art. 93, d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.

Art.21
Disposizioni per il recupero d’imponibile.

1. Dopo l’art. 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, concernente la disciplina della tassazione separata, è inserito il seguente:
“Art. 16- bis ( Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera ). – 1 . I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre 1992”.
2. La disposizione del comma 1 si applica ai redditi di capitale percepiti nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
3. Nell’art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, la lettera c ) è abrogata.
4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’art. 76, comma 1:
1) alla lettera a ), contenente disposizioni per la valutazione del costo dei beni dell’impresa, le parole: “e degli eventuali contributi” sono soppresse;
2) la lettera c ) è sostituita dalla seguente: ” c ) il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito”;
b) nell’art. 55, comma 3, la lettera b ) è sostituita dalla seguente:
” b ) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e ) ed f ) del comma 1 dell’art. 53 e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonchè quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati”.
5. La disposizione di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4, lettera a), numero 2), hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
6. All’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente l’ammortamento dei beni immateriali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “dei marchi d’impresa e” sono soppresse; dopo le parole: “un terzo del costo” sono inserite le seguenti: “; quelle relative al costo dei marchi d’impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo.”;
b) al comma 3, la parola: “quinto” è sostituita dalla seguente: “decimo”.
7. Le disposizioni del comma 6 hanno effetto dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge anche per le quote di ammortamento relative ai beni immateriali acquisiti nel corso di periodi d’imposta precedenti.
8. Le disposizioni del comma 4, lettere a), numero 1), e b), hanno effetto dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 1998.
9. Al fine di compensare gli effetti dell’aumento del carico fiscale derivante dall’applicazione dei commi da 4 a 8 del presente articolo e limitatamente alle quote erogate a partire dal periodo d’imposta decorrente dal 1° gennaio 1998, le amministrazioni competenti sono autorizzate, entro i limiti delle risorse disponibili, ad integrare le quote delle agevolazioni concesse fino al 1997 in base alle disposizioni vigenti in materia di agevolazioni che prevedono erogazioni di quote ripartite in più esercizi. 10. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell’articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione. La disposizione di cui al periodo precedente è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili. La disposizione del presente comma si applica dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
11. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, riguardante l’accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell’articolo 23, in materia di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314:
1) al comma 1, dopo le parole: “imprese agricole,” sono inserite le seguenti: “le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonchè il condominio quale sostituto d’imposta,”;
2) il comma 5 è abrogato;
b) nell’articolo 25, concernente le ritenute sui redditi da lavoro autonomo e su altri redditi:
1) al primo comma le parole: “19 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “20 per cento”; nello stesso comma dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d’imposta anche sui compensi percepiti dall’amministratore di condominio.”;
2) al secondo comma le parole: “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “30 per cento”;
c) nell’art. 25- bis , primo comma, relativo alla ritenuta a titolo di acconto sulle provvigioni per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza, di commercio e procacciamento di affari, le parole: “del dieci per cento” sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall’art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito.”;
d) nell’art. 28, secondo comma, concernente la ritenuta a titolo di acconto sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici, le parole: “e gli altri enti pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “, gli altri enti pubblici e privati”;
e) all’art. 32, primo comma, relativo ai poteri degli uffici delle imposte per l’adempimento dei compiti di accertamento, dopo il n. 8- bis ) è aggiunto il seguente:
“8- ter ) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale”.
12. Per l’anno 1998, la ritenuta di cui all’articolo 25-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma 11, lettera c), del presente articolo, è stabilita nella misura del 19 per cento.
13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, recante disposizioni correttive e di coordinamento sistematico formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all’art. 33, comma 4, lettera a ), concernente la ritenuta a titolo di acconto per prestazioni di lavoro autonomo, le parole: “del 18 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “del 20 per cento” e le parole da: “per i redditi di cui alla lettera g )” fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “per i redditi di cui alla lettera g ) la ritenuta è operata sulla parte imponibile del loro ammontare. Nelle ipotesi di cui al secondo ed al quarto comma del predetto art. 25 l’aliquota della ritenuta si applica nella misura del 30 per cento;”.
14. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, riguardante la disciplina dell’anagrafe tributaria e del codice fiscale dei contribuenti, all’art. 7, relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate all’anagrafe tributaria, dopo il comma ottavo è inserito il seguente:
“Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all’anagrafe tributaria l’ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni”.
15. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché l’articolo 11, commi 5, 6, 7 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. In quest’ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d’imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all’atto del pagamento delle somme la ritenuta d’acconto nella misura del 20%, secondo modalita’ stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (1) (2).
16. Nell’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo ai regimi speciali dell’imposta sul valore aggiunto, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al settimo comma, sono soppresse le parole: “e non ferrosi”;
b) nell’ottavo comma dopo le parole: “per le cessioni” sono inserite le seguenti: “di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori,”;
c) il nono comma è sostituito dal seguente:
“Le disposizioni del settimo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la responsabilità del cedente e semprechè nell’anno solare precedente l’ammontare delle relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire.”;
d) il decimo comma è sostituito dal seguente:
“I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui al settimo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi dell’art. 39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonchè le fatture relative alle cessioni effettuate, all’emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell’esercizio dell’impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita se hanno realizzato un volume di affari superiore a 150 milioni di lire nell’anno precedente possono optare per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all’ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all’opzione deve essere presentata all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui all’art. 25, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ragguagliata all’ammontare dell’imposta risultante dalle fatture emesse nel corso dell’anno. I raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che effettuano sia cessioni di beni di cui al settimo comma che cessioni di beni di cui all’ottavo comma, applicano le disposizioni di cui all’ottavo comma. Nei confronti dei raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui all’ottavo comma, non dotati di sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo”.
17. Le disposizioni del comma 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.
18. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’art. 17 è sostituito dal seguente:
“Art. 17 ( Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili ). – 1 . L’imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonchè per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro venti giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
2 . L’attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all’ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento.
3 . Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l’imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ovvero annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l’imposta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. L’imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1.”;
b) nell’art. 31, al comma 1, dopo la parola: “ceduto” sono aggiunte le seguenti: “, con esclusione della cessione prevista dall’art. 5 della parte I della tariffa.”;
c) nell’art. 35, al comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: “Qualora l’imposta sia stata corrisposta per l’intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto.”;
d) nell’art. 5 della tariffa, parte I, sono aggiunte le seguenti note:
“NOTE:
I) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l’imposta, se corrisposta per l’intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti è assoggettata all’imposta nella misura fissa di lire 100.000.
II) In ogni caso l’ammontare dell’imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000”;
e) nella tariffa, parte seconda:
1) nell’art. 2, comma 1, dopo le parole: “non autenticate” sono inserite le seguenti: “ad eccezione dei contratti di cui all’art. 5 della tariffa, parte I”;
2) l’art. 2- bis è sostituito dal seguente:
“Art. 2- bis . – Locazioni ed affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno”.
19. Le disposizioni del comma 18 si applicano agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nonché alle proroghe anche tacite intervenute alla predetta data. Per i contratti di locazione non registrati con corrispettivo annuo non superiore a lire 2.500.000, la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dall’inizio dell’annualità successiva a quella in corso. Per i contratti già registrati l’imposta relativa alle annualità successive alla prima deve essere versata con le modalità di cui all’articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come sostituito dal comma 18, lettera a).
20. Con decreto dirigenziale possono essere previste apposite procedure che consentano l’acquisizione telematica dei dati concernenti i contratti di locazione da sottoporre a registrazione nonché l’esecuzione delle relative formalità.
21. All’art. 1 della tariffa, parte II, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta la seguente nota:
“NOTA: I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, per i quali il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d’uso”.
22. Il comma 2 dell’art. 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è sostituito dal seguente:
” 2 . Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2 e 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute”.
23. La disposizione prevista all’articolo 4, comma 2, del decreto legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 1997.
(1) Comma modificato dall’articolo 15, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.
(2) In riferimento al presente comma vedi: Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze 9 marzo 2010, n. 18/E.

Art.22
Soggetti esenti dall’IRPEG.

1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 1, art. 88, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.

Art.23
Modifiche alla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1. (Omissis) (1).
2. All’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente disposizioni in materia di entrata, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis) (2);
b) (Omissis) (3);
c) (Omissis) (4).
3. Dagli importi dovuti a saldo per le regolarizzazioni di cui ai commi dal 204 al 209 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è consentito detrarre gli eventuali crediti d’imposta sul valore aggiunto non utilizzati in conseguenza di quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 9-bis dell’articolo 66 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Tale detrazione non può comunque superare il saldo dovuto a titolo di regolarizzazione e comporta la definitiva rinuncia all’eventuale eccedenza a credito.
(1) Modifica l’art. 2, comma 108, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(2) Modifica i commi 204 e 209, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(3) Modifica il comma 208, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(4) Modifica il comma 209, l. 23 dicembre 1996, n. 662.

Art.24
Disposizioni in materia di riscossione.

1. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concernente la formazione e il contenuto dei ruoli, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel terzo comma dopo le parole: “le generalità,” sono inserite le seguenti: “il codice fiscale,”;
b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
“Non possono essere formati e resi esecutivi ruoli privi dell’indicazione del codice fiscale del contribuente. I concessionari del servizio di riscossione dei tributi sono tenuti a fare riferimento al codice fiscale del soggetto iscritto a ruolo allorchè gli enti impositori richiedano informazioni sullo stato delle procedure poste in essere a carico dello stesso. Le disposizioni del presente comma si applicano ai ruoli emessi a partire dal mese di settembre 1998”.
2. All’articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “ed in base alle liquidazioni periodiche per le quali sono scaduti i termini di presentazione annuale della relativa dichiarazione,” sono soppresse;
b) dopo le parole: “del 9 per cento annuo” sono aggiunte le seguenti: “da calcolarsi dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale fino alla scadenza della prima o unica rata del ruolo”.
3. L’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“Art. 23 ( Esecutorietà dei ruoli ). – 1 . Il visto di esecutorietà dei ruoli è apposto sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e viene inviato in copia alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Il riassunto è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale .
2 . Per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze il visto di esecutorietà è apposto direttamente dall’ente o dall’amministrazione che ha emesso il ruolo.
3 . Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati gli uffici dell’amministrazione finanziaria competenti all’apposizione del visto di esecutorietà”.
4. All’art. 25, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: “, la data di consegna di esso all’esattore” sono soppresse.
5. L’art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulle modalità dello svolgimento dell’incanto in materia di riscossione delle imposte e sulla partecipazione allo stesso del segretario comunale o di un suo delegato, è sostituito dal seguente:
“Art. 72 ( Svolgimento dell’incanto ). – 1 . L’incanto è tenuto e verbalizzato dall’ufficiale della riscossione”.
6. éabrogato l’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
7. All’art. 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le parole: “decaduto o revocato” sono sostituite dalle seguenti: “comunque cessato dalla titolarità del servizio”.
8. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dopo l’art. 42, è inserito il seguente:
“Art. 42- bis ( Residui di gestione in caso di recesso ovvero di scadenza del rapporto di concessione ) – 1 . In caso di cambiamento di gestione non dovuto a provvedimento di decadenza o di revoca, le dilazioni spettanti al cessato concessionario sono fruite per il tramite del subentrante concessionario o commissario governativo. Le modalità di trasmissione dei residui sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.
9. Le disposizioni dei commi 6, 7 e 8 si applicano anche ai cambiamenti di gestione conseguenti a recesso verificatisi successivamente al conferimento delle concessioni per il periodo 1995-2004.
10. All’art. 69, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituito dall’art. 6, comma 6- bis , del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole: “dei comuni, delle province anche autonome” sono sostituite dalle seguenti: “delle regioni, delle province anche autonome, dei comuni”.
11. All’art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è aggiunto il seguente comma:
” 3- bis. Per gli enti diversi dalle regioni, dai comuni e dalle province anche autonome la possibilità di avvalersi dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi è condizionata al rilascio, con le modalità di cui all’art. 2, comma 3, di apposita autorizzazione. L’autorizzazione non è necessaria per gli enti che, al 31 dicembre 1997, abbiano già stipulato con il concessionario del servizio l’accordo di cui al comma 2″.
12. All’art. 9- bis , comma 21, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: “entro il dodicesimo mese” sono sostituite dalle seguenti: “entro il ventiquattresimo mese”.
13. Il termine di liquidazione di cui all’articolo 17, comma 7, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è prorogato al 30 giugno 1998. Ai fini della liquidazione gli enti impositori verificano unicamente, con esclusione di ogni altro controllo:
a) l’effettiva iscrizione al ruolo delle quote di cui è stato chiesto il rimborso o il discarico;
b) l’eventuale inclusione dello stesso contribuente, per il medesimo carico, in più domande;
c) l’avvenuto versamento, a titolo di anticipazione, delle somme da rimborsare;
d) la mancanza di provvedimenti di sgravio per indebito o la non pendenza, alla data del 31 dicembre 1991, di provvedimenti di sospensione della riscossione delle quote inserite nelle domande.
14. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa i detentori di apparecchi radiofonici purché collocati esclusivamente presso abitazioni private.
15. I canoni dovuti dagli abbonati al servizio pubblico radiotelevisivo sono rideterminati, a partire dall’anno 1998, con decreto del Ministro delle comunicazioni, secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, tenendo conto del tasso programmato di inflazione, della produttività aziendale, degli investimenti, dell’innovazione tecnologica e degli oneri imposti.
16. A decorrere dal 1° gennaio 1998, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano e le associazioni di soccorso alpino avente sede nella Regione Valle d’Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano sono esonerati dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto.
17. Con provvedimento del Ministro delle comunicazioni sono stabiliti i canoni e gli eventuali oneri accessori relativi all’impianto e all’esercizio di stazioni radioelettriche assentite ad istituzioni pubbliche e ad organizzazioni di volontariato per un utilizzo destinato in via prevalente a finalità di protezione civile e di soccorso, in misura non superiore al 50 per cento della misura in atto corrisposta. Tale disposizione si applica anche alle concessioni assentite antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai canoni il cui pagamento sia in scadenza successivamente alla medesima data.
18. Non si fa luogo alla riscossione di canoni, tasse di concessioni governative, sanzioni e interessi relativi alla detenzione di apparecchi radiofonici, di importo non superiore complessivamente a lire ventimila.
19. La Convenzione tra il Ministero delle finanze e la RAI-Radiotelevisione italiana spa in materia di riscossione del canone e dei connessi tributi erariali, approvata con decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1989, per il periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1996, è prorogata sino al 31 dicembre 2000.
20. Per l’anno 1998 il compenso di cui all’articolo 18 della Convenzione di cui al comma 19 del presente articolo ammonterà a lire sette miliardi in aggiunta ai rimborsi delle spese anticipate di cui all’articolo 14 della predetta Convenzione.
21. Per gli anni 1999 e 2000 i compensi ed i rimborsi saranno quantificati a seguito di specifica, successiva intesa tra le parti.
22. All’art. 38- bis , primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, le parole: “prima dell’esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso” sono sostituite dalle seguenti: “contestualmente all’esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento” e dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa”.
23. All’art. 78, comma 27, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni, relativo all’obbligo di utilizzazione del conto fiscale, le parole: “di reddito di impresa o di lavoro autonomo” sono sostituite dalle seguenti: “di partita IVA”.
24. I rimborsi ai soggetti intestatari di conto fiscale sono effettuati con l’osservanza del limite di importo previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
25. All’art. 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Con tale regolamento, il Ministro delle finanze può stabilire, su richiesta del CONI, che, nelle more della effettuazione delle relative gare, che dovranno essere bandite entro il 1998, l’accettazione delle scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all’art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle Commissioni parlamentari competenti per materia”.
26. Il comma 231 dell’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:
” 231 . Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull’introito lordo delle scommesse, da destinarsi al CONI al netto dell’imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative all’accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale. Il CONI deve destinare, d’intesa con gli enti territoriali competenti, una quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per favorire la diffusione dell’attività sportiva, attraverso interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche scolastiche, segnatamente nelle zone più carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e sportiva di tutti i cittadini nell’intero territorio nazionale. Il CONI deve altresì destinare almeno il 5 per cento dei suddetti proventi alle attività dei settori giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attività agonistiche federali”.
27. L’accettazione di scommesse organizzate è consentita esclusivamente nei luoghi e per il tramite dei soggetti stabiliti con legge o con regolamento.
28. All’art. 3, comma 78, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: “e fiscali” sono sostituite dalle seguenti: “, fiscali e sanzionatori”; allo stesso comma, dopo la lettera d ) è aggiunta la seguente:
” d- bis) revisione e adeguamento del sistema sanzionatorio applicabile alla materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli in funzione della ridefinizione degli ambiti della materia conseguente all’osservanza dei criteri di cui alle lettere precedenti, con la previsione, in particolare, di sanzioni anche pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla gravità delle violazioni delle nuove fattispecie definite nonchè di termini di prescrizione ridotti quanto all’azione di accertamento delle infrazioni e del diritto alla restituzione delle imposte indebitamente pagate”.
29. L’accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri, di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, è consentita solo presso impianti di raccolta situati all’interno dei cinodromi (1).
30. Gli utili erariali del gioco del lotto riservati in favore del Ministero per i beni culturali ed ambientali sono assegnati all’inizio di ciascun anno a titolo di anticipazione nella misura del 50 per cento dell’assegnazione definitiva dell’anno precedente determinata con il decreto interministeriale di cui al comma 83 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per il 1998 l’assegnazione iniziale è pari a lire 150 miliardi. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere previste modalità di raccolta delle giocate del lotto diverse da quelle di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall’articolo 2 della legge 19 aprile 1990, n. 85. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze sono stabilite le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle giocate telefoniche nonché di commercializzazione e rendicontazione delle schede prepagate. Lo svolgimento di tutti i giochi autorizzati dal ministro delle Finanze può essere disciplinato con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, allo scopo di adeguarne il funzionamento e di favorirne la diffusione.
31. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione prevista dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, [l’elargizione prevista dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recanti norme a sostegno delle vittime di richieste estorsive] o la concessione del mutuo, prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, recante norme a sostegno delle vittime dell’usura, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni. L’inesistenza dei presupposti per la concessione dei benefici previsti dalle disposizioni del presente comma comporta la decadenza delle agevolazioni fiscali (2).
32. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in materia di incentivi all’impresa costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, degli importi corrispondenti degli interessi e delle sanzioni. Agli interventi di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dai terremoti del 1980 e del 1981 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 11, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (3) (4).
33. Il diritto alla ripetizione costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l’efficacia del privilegio non sono subordinate né al consenso delle parti né a forme di pubblicità (5).
34. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono essere autorizzate dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, su convenzione con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentative dell’artigianato, della piccola impresa, del commercio, dell’agricoltura, del turismo e dei servizi, ad assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, con le modalità ed i criteri stabiliti per la esazione dei diritti annuali di cui all’articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, provvedendo alla riscossione dei diritti annuali e dei contributi associativi non regolarmente versati tramite iscrizione a ruolo, ad esclusione della sovrattassa per ritardato pagamento, sempreché il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti dell’istituto camerale, che siano rimborsate le spese incontrate per il suo espletamento e che le Camere medesime siano esonerate da ogni responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione predetta.
35. L’avvenuto pagamento del diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, è condizione, dal 1° gennaio dell’anno successivo all’emissione del bollettino di pagamento, per il rilascio delle certificazioni da parte dell’Ufficio del registro delle imprese.
36. Le disposizioni di cui ai commi 32 e 33 si applicano anche ai procedimenti conseguenti a provvedimenti di revoca delle agevolazioni alle imprese disposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
37. Per la regolazione contabile dei minori versamenti connessi al recupero dell’acconto corrisposto dai concessionari ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dal 1998, è assegnata ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze una somma, da iscrivere anche in entrata, di importo pari all’acconto versato nell’anno precedente per il riversamento ai pertinenti capitoli dell’entrata del bilancio dello Stato.
38. Quando la verifica delle superfici soggette alla applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani corregge precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dalla amministrazione comunale, essa produce la sola iscrizione a ruolo della tassa sulla superficie accertata senza altri oneri o soprattasse.
39. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato anche con sistemi di pagamento diversi dal contante; in caso di pagamento con assegno, se l’assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.
40. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma precedente sono stabilite con uno o più decreti del ministro delle finanze.
(1) Comma sostituito dall’articolo 17, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
(2) Le parole in parentesi quadra sono da ritenersi abrogate dall’articolo 25 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, a far data dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 21 della medesima legge ovvero non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della citata legge 44/1999.
(3) Comma modificato dall’articolo 57 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
(4) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l’articolo 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99
(5) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l’articolo 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99

Art.25
Norme in materia di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte.

1. (Omissis) (1).
2. I riferimenti al responsabile della direzione regionale delle entrate contenuti nell’articolo 1, commi da 1 a 7, della legge 11 ottobre 1995, n. 423, si intendono effettuati all’ufficio unico delle entrate o al centro di servizio e, sino alla loro attivazione, alla sezione staccata della direzione regionale delle entrate competente per territorio.
(1) Aggiunge il comma 6-bis all’art. 1, l. 11 ottobre 1995, n. 423.

Art.26
Riapertura dei termini per la riscossione.

1. Fino al 31 dicembre 1998 i concessionari del servizio di riscossione e i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione possono compiere validamente gli atti e gli adempimenti previsti dall’articolo 97, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dagli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i cui termini siano scaduti alla data del 31 dicembre 1996. L’esercizio di tale facoltà è condizionato alla preventiva autorizzazione della direzione regionale competente per territorio e al versamento, da parte del richiedente, di una somma pari al dieci per cento di ognuna delle quote per le quali viene esercitata.
2. Qualora il concessionario della riscossione ovvero il commissario governativo intenda compiere gli atti e gli adempimenti previsti dalle norme richiamate nel comma 1 relativamente ai crediti già compresi, alla data del 31 dicembre 1996, in domande di rimborso o di discarico, lo stesso concessionario ovvero commissario governativo ha facoltà di revocare tali domande entro il 30 giugno 1998, con contestuale riversamento degli eventuali sgravi provvisori concessi ai sensi dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; le domande revocate devono essere ripresentate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1998. L’esercizio di tale facoltà è condizionato al versamento, da parte del richiedente, di una somma pari al dieci per cento dell’importo complessivo di ogni domanda revocata.
3. La devoluzione delle quote dei proventi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome ai sensi dei rispettivi statuti e relative norme di attuazione è effettuata considerando anche le somme oggetto di versamento unificato e di compensazione nell’ambito territoriale della regione o provincia autonoma medesima, affluite all’apposita contabilità speciale intestata al Ministero delle Finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale della riscossione, determinate e ripartite dalla struttura di gestione di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art.27
Disposizioni in tema di personale dell’amministrazione finanziaria e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti eventualmente in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l’osservanza dei seguenti criteri:
a) assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonché delle esigenze connesse alla finanza locale;
b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o di supporto;
c) assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo;
d) eliminare le duplicazioni funzionali,
e) definire i livelli generali di dipendenza dei Comandi e Reparti.
4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresì previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi e Reparti individuati e quelle previgenti.
(1) Modifica l’art. 12, comma 1, d.l. 28 marzo 1997, n. 79, conv. in l. 28 maggio 1997, n. 140.
(2) Abroga l’art. 4, l. 2 ottobre 1997, n. 334.

Art.28
Norma interpretativa.

1. Il primo comma dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 600, nel testo da applicare fino alla data stabilita nell’articolo 16 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza.

Art.29
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice.

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 1° settembre 1998, assegnano ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa o quote di partecipazione in società, possono applicare le disposizioni del presente articolo, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 1997, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 1997. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 1° settembre 1998 si trasformano in società semplici (1).
2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento, per i beni la cui assegnazione è soggetta all’imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell’imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l’aliquota propria dei medesimi. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento (1).
3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l’attribuzione della rendita catastale. Per le quote di partecipazione si assume il maggiore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in proporzione del patrimonio netto della società partecipata (1).
4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 44 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto dalle azioni o quote possedute.
5. Le assegnazioni ai soci sono soggette all’imposta di registro nella misura fissa dell’1 per cento nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell’IVA e dell’INVIM.
6. Le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 16 luglio 1999 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 settembre 1999 ed il 16 novembre 1999, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi (1) (2).
(1) Comma così modificato dall’art. 13, l. 18 febbraio 1999, n. 28.
(2) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni deliberate dal 2 settembre 1998 al 30 giugno 1999. Le medesime disposizioni si applicano alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo (art. 13, l. 18 febbraio 1999, n. 28). Vedi anche l’articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Art.30
Esclusione di beni dal patrimonio d’impresa.

1. L’imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 1997 utilizza beni immobili strumentali di cui all’articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 16 settembre 1999 (1), optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio d’impresa, con effetto dall’anno 1998, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dell’imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l’aliquota propria del bene.
2. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l’attribuzione della rendita catastale.
(1) Termine differito dall’art. 15, l. 13 maggio 1999, n. 133.

Art.31
Rinvio ad altri provvedimenti da emanare entro il 31 dicembre 1997.

1. Dall’attuazione delle disposizioni concernenti l’amministrazione finanziaria sono assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a L. 2.500 miliardi per l’anno 1998, a L. 2.900 miliardi per l’anno 1999 e a lire 3.350 miliardi per l’anno 2000.
2. (Omissis) (1).
3. (Omissis) (2).
4. La disposizione di cui al comma 3 ha effetto dal 1° aprile 1998.
(1) Sostituisce la lett. i) al comma 1, art. 8, d.lg. 31 dicembre 1992, n. 545.
(2) Modifica il comma 4, art. 43, d.lg. 31 dicembre 1992, n. 545.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO I
SANITÀ
Art.32
Interventi di razionalizzazione della spesa.

1. Per l’anno 1998 le regioni, tenuto conto dei livelli di spesa rendicontati dalle singole aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, assegnano a ciascuna azienda obiettivi di risparmio sulla spesa per l’acquisizione di beni e servizi in misura tale da realizzare, a livello regionale, un risparmio non inferiore all’2,25 per cento, rispetto alla corrispondente spesa annua rendicontata per l’esercizio 1996, rideterminata con applicazione dei tassi di inflazione programmata relativi agli anni 1997 e 1998. Nella determinazione ed assegnazione degli obiettivi di risparmio, relativi alle singole aziende, le regioni devono tener conto dei risultati conseguiti dalle stesse in termini di razionalizzazione della spesa e di risanamento del bilancio, in modo che gli obiettivi di risparmio assegnati gravino in misura inversamente proporzionale sulle aziende che hanno ottenuto i migliori risultati di razionalizzazione e di risanamento. Devono comunque essere salvaguardati gli obiettivi di tutela della salute previsti dalle disposizioni in vigore e dai piani sanitari nazionali e regionali nonché gli standard qualitativi in atto nelle singole strutture. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure di acquisizione di beni e servizi, la regione stabilisce modalità e limiti entro i quali i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali delegano ai dirigenti dei presidi ospedalieri e dei distretti, nonché dei dipartimenti extraospedalieri complessi se individuati dall’azienda unità sanitaria locale quali centri di costo e di responsabilità, nell’ambito dell’autonomia economico-finanziaria agli stessi attribuita, l’approvvigionamento diretto di beni e servizi per i quali risultino inopportune procedure unificate, secondo le norme del diritto civile e nel rispetto dei princìpi di buona amministrazione. Il direttore generale assicura la vigilanza e la verifica dei risultati delle attività di cui al presente comma, anche avvalendosi delle risultanze degli osservatori centrali e regionali degli acquisti e dei prezzi di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Nel rispetto dei vincoli e degli obiettivi di risparmio sopra indicati le regioni possono modulare diversamente i limiti di spesa previsti dal presente comma per le aziende del Servizio sanitario nazionale a bassa densità demografica e situate nelle isole minori e nelle zone montane particolarmente disagiate.
2. In caso di inadempienza, entro i termini stabiliti, delle regioni, nonché delle relative aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, agli obblighi disposti da leggi dello Stato per il contenimento della spesa sanitaria, ovvero nel caso in cui non vengano forniti al Sistema informativo sanitario i dati indispensabili alle attività di programmazione e di controllo, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si applica una riduzione della quota spettante che non può complessivamente superare il 3 per cento. Le riduzioni sono proposte dal Ministro della sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le regioni individuano le modalità per l’attribuzione delle diverse responsabilità ai direttori generali, ai dirigenti e al restante personale, per l’adempimento degli obblighi derivanti alle aziende sanitarie dalle disposizioni del presente comma, eventualmente valutando l’opportunità di tenerne conto ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico dei direttori generali, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, in base al principio di responsabilità, individuano obiettivi di qualità e di risparmio ai fini degli istituti contrattuali variabili.
3. Le regioni definiscono ogni anno con i direttori generali nell’ambito dei bilanci di previsione delle aziende unità sanitarie locali, l’attribuzione di un fondo destinato alle strutture dipartimentali e distrettuali, individuate dall’azienda quali centri di costo e responsabilità, per le attività di prevenzione sulla base delle competenze istituzionali previste dalle normative o nell’ambito di progetti obiettivo approvati a livello regionale e aziendale.
4. Alle regioni che, entro la data del 31 marzo 1998, non abbiano dato attuazione agli strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e non abbiano provveduto alla realizzazione delle residenze territoriali necessarie per la definitiva chiusura dei residui ospedali psichiatrici e per i servizi e le esigenze di residenzialità per gli utenti provenienti dal territorio si applicano le sanzioni previste dal comma 23 dello stesso articolo. Il Ministro della sanità verifica l’adeguatezza e la realizzazione dei suddetti programmi, con particolare riferimento alle dimissioni dai residui ospedali psichiatrici dei degenti con patologia psichiatrica che, attraverso progetti personalizzati, devono essere inseriti in strutture extraospedaliere, a tal fine avvalendosi anche del privato sociale senza fini di lucro.
5. Le disponibilità del Fondo sanitario nazionale derivanti dalle riduzioni effettuate ai sensi del comma 2 sono utilizzate per il finanziamento di azioni di sostegno volte alla rimozione degli ostacoli che hanno dato origine all’inadempienza ovvero di progetti speciali di innovazione organizzativa e gestionale di servizi per la tutela delle fasce deboli. Le disponibilità derivanti dalle riduzioni di cui all’articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quelle derivanti dalla minore spesa dovuta alla dimissione di pazienti da strutture sanitarie private accreditate, sono utilizzate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione di quanto previsto dal progetto obiettivo “Tutela della salute mentale” nonché, a titolo incentivante, a favore di aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere che abbiano attuato i programmi di chiusura dei residui ospedali. Per le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, d’intesa con la regione interessata, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari regionali ad acta al fine di realizzare quanto previsto dal progetto obiettivo: tutela della salute mentale. La quota dei fondi da attribuire alle regioni ai sensi del presente comma è determinata dal Ministro della Sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell’Osservatorio nazionale sulla salute mentale e dell’Istituto superiore di sanità, acquisisce i dati relativi all’attuazione della legge 13 maggio 1978, n. 180, e successive modificazioni e integrazioni, anche al fine dell’individuazione degli indicatori di salute, della tariffazione delle prestazioni e della redazione del progetto obiettivo “Tutela della salute mentale” all’interno del piano sanitario nazionale.
6. (Omissis) (1).
7. L’obbligo del pareggio di bilancio previsto per le aziende ospedaliere dall’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è esteso ai presìdi ospedalieri delle aziende unità sanitarie locali con autonomia economico-finanziaria e contabilità separata all’interno del bilancio dell’azienda unità sanitaria locale ai sensi dell’articolo 4, comma 9, dello stesso decreto legislativo.
8. Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presìdi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all’articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
9. Le regioni, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano l’attività di vigilanza e controllo sull’uso corretto ed efficace delle risorse. In particolare:
a) raccolgono ed analizzano sistematicamente i dati concernenti le attività ospedaliere e le attività relative agli altri livelli di assistenza ed i relativi costi e adottano tempestivamente azioni correttive nei casi di ingiustificato scostamento dai valori standard nazionali o locali. Le attività ospedaliere sono oggetto di specifiche azioni di monitoraggio e valutazione sotto i profili della qualità, dell’appropriatezza, della accessibilità e del costo. A tali fini sono promossi interventi di formazione degli operatori regionali e locali dedicati all’attività di controllo esterno e l’impiego di protocolli quali strumenti sistematici di valutazione dell’appropriatezza del ricorso ai ricoveri ospedalieri;
b) le aziende unità sanitarie locali esercitano funzioni di indirizzo e coordinamento dell’attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta supportando i sanitari nell’individuazione di linee di intervento appropriate al fine di ottenere il miglior rapporto costo-beneficio tra le opzioni eventualmente disponibili e fornendo indicazioni per l’uniforme applicazione in ambito locale dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che sono adottati dal Ministro della sanità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dalle più comuni patologie cronico-degenerative. A tal fine possono avvalersi di appositi uffici di livello dirigenziale. Il Ministro della sanità riferisce al Parlamento sull’adozione dei percorsi diagnostici e terapeutici nell’ambito della Relazione sullo stato sanitario del Paese, di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
c) al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse per l’acquisto di beni e servizi, l’osservatorio centrale di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, avvalendosi dei dati forniti dalle regioni, dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, compie indagini e fornisce indicazioni sull’andamento dei prezzi e sulle modalità di acquisto utili ad orientare le decisioni a livello locale.
10. (Omissis) (2).
11. Il Ministro della sanità, avvalendosi anche del sistema informativo sanitario vigila sull’attuazione del Piano sanitario nazionale e sulla attività gestionale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con particolare riguardo agli obblighi previsti dal presente articolo e promuove gli interventi necessari per l’esercizio, a livello centrale, delle funzioni di analisi e controllo dei costi e dei risultati, al fine di contrastare inerzie, dispersioni e sprechi nell’utilizzo delle risorse.
12. A partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all’articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991 (3).
13. La previsione di cui al comma 17 dell’articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applica altresì al personale non sanitario delle aziende unità sanitarie locali, inquadrato in maniera difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, “Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761”. L’annullamento degli inquadramenti deve avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l’inquadramento sia avvenuto sulla base di concorsi interni per titoli integrati da colloquio, ai quali siano stati ammessi a partecipare dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore, con anzianità di servizio di almeno cinque anni nella qualifica medesima, ancorché sprovvisti del titolo di studio prescritto per l’accesso alla qualifica corrispondente, non si procede alla rinnovazione della procedura selettiva, sempreché venga confermato dall’amministrazione che tale procedura si sia svolta nelle forme e nei modi di cui all’articolo 6, comma 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sempreché rappresentino spesa consolidata nei bilanci delle aziende sanitarie..
14. È fatto salvo quanto stabilito dal comma 46 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente a quanto previsto per l’ente pubblico Croce rossa italiana, per quanto riguarda l’assunzione delle unità che operano con contratto a trentasei ore settimanali ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e per il personale militare con contratto a tempo determinato alla data del 31 dicembre 1996.
15. Le regioni, nell’ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, autorizzano, d’intesa con il Ministero della sanità, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali, approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione a favore di:
a) cittadini provenienti da paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all’assistenza sanitaria,
b) cittadini di paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l’assistenza sanitaria.
16. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d’Aosta e la regione Friuli Venezia-Giulia perseguono gli obiettivi di cui al presente articolo nell’ambito delle competenze derivanti dallo statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, provvedendo al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell’articolo 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
(1) Modifica il comma 5, dell’art. 3, l. 23 dicembre 1994, n. 724.
(2) Modifica il primo comma dell’art. 14, l. 30 aprile 1962, n. 283, e sostituisce l’art. 38, d.p.r. 26 marzo 1980, n. 327.
(3) Per l’elevazione della quota, a decorrere dall’anno 2001, vedi l’articolo 1 del D.L. 2 aprile 2001, n. 90, convertito in legge 8 maggio 2001, 188.

Art.33
Progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

1. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge il comma 34-bis all’art. 1, l. 23 dicembre 1996, n. 662.

Art.34
Specialisti ambulatoriali convenzionati.

1. Entro il 31 marzo 1998 le regioni individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1° luglio 1998, a domanda ed anche in soprannumero, nel primo livello dirigenziale, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale, gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalità sanitarie, che alla data del 31 dicembre 1997 svolgano esclusivamente attività ambulatoriale con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e che a tale data non abbiano superato i 55 anni di età. Gli specialisti ambulatoriali che, alla data del 31 dicembre 1997, abbiano almeno 55 anni di età mantengono il precedente incarico di medicina ambulatoriale a condizione che non si trovino in trattamento di quiescenza per pregressi rapporti e che, se titolari anche di altro tipo di convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, vi rinunzino entro il 1° marzo 1998. Gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale che, alla data del 31 dicembre 1997 non siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma, mantengono i rapporti di convenzione acquisiti. Le ore già coperte dal personale inquadrato ai sensi del presente comma sono rese indisponibili. Con lo stesso procedimento le regioni provvedono annualmente, a decorrere dal 1° luglio 1999 e fino al 31 dicembre 2003, ad inquadrare anche gli specialisti ambulatoriali che presentino domanda avendo maturato i requisiti richiesti successivamente al 31 dicembre 1997.
2. L’inquadramento è disposto previa formulazione del giudizio di idoneità previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365.
3. Dal 1° luglio 1998 cessano i rapporti convenzionali con gli specialisti ambulatoriali di cui al comma 1 che, avendone titolo, non abbiano presentato domanda di inquadramento.
4. Per l’anno 1998 le regioni, in attesa del riordinamento delle funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale, emanano, entro il 31 gennaio 1998, direttive per la rideterminazione, da parte delle aziende unità sanitarie locali, delle ore da attribuire agli specialisti ambulatoriali in modo da realizzare, a livello regionale e con riferimento all’intero anno, una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento dei costi, riferiti all’anno 1997, detratti i costi relativi al personale inquadrato ai sensi del comma 1 e quelli relativi agli istituti economici di cui al successivo periodo del presente comma. Agli specialisti ambulatoriali a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 1998, cessa l’applicazione degli istituti economici del coordinamento e delle prestazioni di particolare impegno professionale. L’attuazione di quanto previsto dal presente comma non deve comunque comportare diminuzione dell’assistenza sanitaria garantita dai servizi specialistici pubblici territoriali nel corso del 1997, né una sua concentrazione sul territorio.
5. Le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia-Giulia disciplinano la materia nell’ambito delle attribuzioni derivanti dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

Art.35
Modifica della partecipazione alla spesa per le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione ambulatoriale.

1. (Omissis) (1).
2. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 3 del citato decreto-legge n. 382 del 1989, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all’emanazione del predetto decreto ministeriale resta in vigore la disciplina dettata dal citato decreto-legge n. 382 del 1989.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1998, le regioni e le province autonome che alla data del 31 dicembre 1997 non abbiano determinato proprie tariffe per le prestazioni di assistenza specialista ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale come definite dal citato decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, applicano tale decreto secondo i criteri definiti dall’articolo 2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
(1) Sostituisce il comma 3, art. 1, d.l. 25 novembre 1989, n. 382, conv. in l. 25 gennaio 1990, n. 8.

Art.36
Determinazione del prezzo dei farmaci e spese per assistenza farmaceutica.

1. La disposizione di cui all’articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo la quale, a decorrere dal 1° gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali, esclusi i medicinali da banco, sono sottoposti al regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti similari inerenti al medesimo principio attivo nell’ambito della Comunità europea, deve essere intesa nel senso che è rimesso al CIPE stabilire anche quali e quanti Paesi della Comunità prendere a riferimento per il confronto, con applicazione dei tassi di conversione fra le valute, basati sulla parità dei poteri d’acquisto, come determinati dallo stesso CIPE.
2. Dalla data del 1° settembre 1994 fino all’entrata in vigore del metodo di calcolo del prezzo medio europeo così come previsto dai commi 3 e 4, restano validi i prezzi applicati secondo i criteri indicati per la determinazione del prezzo medio europeo dalle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994, 3 agosto 1994, e 22 novembre 1994.
3. A decorrere dal 1° luglio 1998, ai fini del calcolo del prezzo medio dei medicinali si applicano i tassi di cambio ufficiali relativi a tutti i Paesi dell’Unione europea in vigore nel primo giorno non festivo del quadrimestre precedente quello in cui si opera il calcolo.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del CIPE si provvede alla definizione dei criteri per il calcolo del prezzo medio europeo sulla base di quanto previsto dal comma 3 e delle medie ponderate in funzione dei consumi di medicinali in tutti i Paesi dell’Unione europea per i quali siano disponibili i dati di commercializzazione dei prodotti. La deliberazione suddetta deve comunque prevedere l’inapplicabilità del metodo ai medicinali che non siano in commercio in almeno quattro Paesi, due dei quali con regime di prezzi amministrati. Se l’azienda farmaceutica interessata non autocertifica, nei casi previsti dalla deliberazione del CIPE di cui al presente comma, il prezzo o il fatturato o le quantità di un medicinale venduto all’estero, il corrispondente medicinale non può essere venduto, in Italia, ad un prezzo superiore all’ottanta per cento del prezzo in vigore. Qualora manchi il prezzo vigente, perché il medicinale non è ancora in commercio o per altro motivo, il medicinale non può essere comunque venduto ad un prezzo superiore al prezzo più basso fra quelli dei farmaci aventi la stessa indicazione terapeutica principale. Le disposizioni dei due precedenti periodi non si applicano se la mancata autocertificazione sia dovuta a cause non imputabili all’azienda farmaceutica interessata. (1) (2)
5. Per i medicinali già in commercio, l’adeguamento del prezzo alla media europea calcolata secondo il disposto del comma 4 ha effetto immediato qualora la media risulti inferiore al prezzo in vigore; in caso contrario l’adeguamento è attuato in sei fasi con cadenza annuale di eguale importo. (3) (2)
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano gli adeguamenti alla media comunitaria già previsti dall’articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
7. Il prezzo delle specialità medicinali a base di principi attivi per i quali è scaduta la tutela brevettuale è pari all’80 per cento del prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal CIPE per le specialità medicinali. Per le specialità medicinali autorizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il disposto del primo periodo del presente comma si applica con effetto immediato, mentre per le specialità già autorizzate la riduzione del 20 per cento dei prezzi attuali si applica in quattro anni, a decorrere dal 1° luglio 1998, per scaglioni di pari importo. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle specialità medicinali che hanno goduto della tutela brevettuale e a quelle che hanno usufruito della relativa licenza.
8. (Omissis). (4)
8-bis. Il Ministro della sanità può stabilire che le regioni e le province autonome possono provvedere all’acquisto all’estero, nell’ambito dell’Unione europea, anche attraverso una struttura di coordinamento nazionale, di medicinali destinati al trattamento delle malattie invalidanti o delle malattie rare di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, aventi le caratteristiche di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, in base alla normativa in vigore, siano trasferiti nella classe prevista dalla lettera c) del medesimo comma 10 in conseguenza di decisioni o comportamenti dell’azienda titolare (5).
9. La percentuale di riduzione del prezzo prevista dal comma 130 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dal decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, ai fini della classificazione del generico nelle classi dei medicinali erogati a carico del Servizio sanitario nazionale, deve intendersi riferita al prezzo della corrispondente specialità medicinale che ha goduto della tutela brevettuale o delle specialità medicinali che hanno usufruito della relativa licenza.
10. In deroga alla disciplina del prezzo medio europeo prevista dal presente articolo, le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall’articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono estese, in via sperimentale, per due anni, alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento, fatta eccezione per la previsione di cui al secondo periodo del richiamato comma 41, la cui applicazione alle specialità medicinali predette è differita al 1° gennaio 1999; gli accordi conseguentemente stipulati entro il 31 dicembre 1999 restano in vigore fino alla data prevista nelle clausole contrattuali, fatta salva diversa disciplina legislativa. Ai medicinali innovativi e a quelli autorizzati con il sistema del mutuo riconoscimento, soggetti alle previsioni del richiamato articolo 1, comma 41, della legge n. 662 del 1996, non si applica il disposto dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
11. Il Ministro della sanità adotta misure atte a favorire la produzione e l’uso di farmaci generici, ad assicurare un’adeguata informazione del pubblico sui medicinali attraverso strumenti ulteriori rispetto al foglio illustrativo e a rendere effettiva l’introduzione di confezioni di specialità medicinali e di farmaci generici che, per dosaggio e quantitativo complessivo di principio attivo, risultino ottimali in rapporto al ciclo terapeutico.
12. Il Ministro della sanità adotta iniziative dirette a impedire aumenti non giustificati dei prezzi dei medicinali collocati nella classe c) prevista dall’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Gli eventuali aumenti dei prezzi dei medicinali predetti sono ammessi esclusivamente a decorrere dalla comunicazione degli stessi al Ministero della sanità e al CIPE e con frequenza annuale.
13. Le spese di pubblicità di medicinali comunque effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. La deducibilità della spesa è subordinata all’ottenimento da parte dell’azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge. (6)
14. Per iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull’impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne di educazione sanitaria nella stessa materia è autorizzata, a decorrere dall’anno 1999 la spesa di lire 100 miliardi. Tale importo è iscritto ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero della Sanità ed è utilizzato, per una quota pari al 50%, dalle regioni e dalle province autonome, che si avvalgono a tal fine delle aziende unità sanitarie locali e per il restante 50% direttamente dal Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità Al conseguente onere si provvede con le entrate di cui al comma 13 (7) .
15. L’onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l’assistenza farmaceutica è determinato in lire 11.091 miliardi per l’anno 1998, 200 dei quali destinati, in parti eguali, a far fronte ai maggiori costi derivanti dall’introduzione dei farmaci innovativi e di farmaci per la prevenzione ed il trattamento dell’AIDS, lire 11.451 miliardi per l’anno 1999 e lire 11.811 miliardi per l’anno 2000, salvo diversa determinazione adottata, per gli anni 1999 e 2000, con apposita disposizione della legge finanziaria a ciascuno di essi relativa. L’onere predetto può registrare un incremento non superiore al 10 per cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per i medesimi anni.
16. Nel caso che la spesa per l’assistenza farmaceutica ecceda, secondo proiezioni da effettuare trimestralmente, gli importi previsti dal comma 15, il Ministro della sanità, avvalendosi di un’apposita commissione da istituire con proprio decreto, che includa una rappresentanza delle aziende del settore, ivi comprese quelle della distribuzione intermedia e finale, e della Commissione unica del farmaco, valuta l’entità delle eccedenze per ciascuna classe terapeutica omogenea e identifica le misure necessarie. La suddivisione dell’onere tra le tre categorie predette avviene sulla base delle quote di spettanza sui prezzi di cessione dei medicinali, tenendo conto dei margini effettivi delle farmacie quali risultano dall’applicazione dei commi 40 e 41 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (8).
16-bis. (Omissis) (9).
17. Al fine di consentire al competente Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza di definire, entro due anni, tutti i procedimenti relativi alle domande arretrate di autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali, il Ministro della sanità è autorizzato ad avvalersi, mediante incarichi temporanei e revocabili, entro il limite complessivo di cinquanta unità, di medici, chimici, farmacisti, economisti, informatici, amministrativi e personale esecutivo, non appartenenti alla pubblica amministrazione. Gli incarichi sono conferiti, previa selezione pubblica, con decreto ministeriale per un periodo non superiore a due anni e possono essere revocati in qualsiasi momento per ragioni di servizio, ivi compresa l’opportunità di sostituire, entro lo stesso biennio, l’incaricato con persona di altra professionalità. La misura dei compensi per gli incarichi è determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della professionalità richiesta. Gli oneri per il conferimento degli incarichi non possono eccedere il valore di lire 2,5 miliardi per anno. Agli stessi oneri si provvede mediante utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe per le domande di autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.
(1) Comma così modificato dall’art. 70, l. 23 dicembre 1998, n. 448.
(2) È differita al 1° gennaio 2002 la fase relativa all’anno 2001 di adeguamento alla media europea del prezzo dei medicinali, calcolata secondo i criteri contenuti nel presente comma, ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. 30 giugno 2001, n. 246, conv., con modificazioni, in l. 4 agosto 2001, n. 330.
(3) Vedi art. 70, comma 4, l. 23 dicembre 1998, n. 448.
(4) Comma abrogato dall’art. 9, comma 4, d.l. 8 luglio 2002, n. 138, conv., con modificazioni, in l. 8 agosto 2002, n. 178.
(5) Comma aggiunto dall’art. 69, l. 23 dicembre 1998, n. 448.
(6) Comma sostituito dall’art. 2, l. 28 dicembre 2001, n. 448.
(7) Vedi l’articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l’ articolo 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(8) Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 85, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
(9) Comma aggiunto dall’art. 68, l. 23 dicembre 1998, n. 448 e poi abrogato dall’art. 85, l. 23 dicembre 2000, n. 388

Art.37
Fornitura gratuita di protesi mammarie.

1. Il Servizio sanitario nazionale fornisce a titolo gratuito la protesi mammaria esterna alle assistite che ne facciano richiesta, dietro presentazione di idonea documentazione dell’intervento di mastectomia sia monolaterale che bilaterale.

Art.38
Contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di rivalsa (1).

1. L’aliquota del contributo di cui all’articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall’articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è elevata alla misura del 10,5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1998.
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (2).
4. (Omissis) (2).
(1) Articolo abrogato dall’articolo 354 del D.lgs. 7 settembre 2005, n, 209 , con la decorrenza indicata dall’ articolo 355 del medesimo decreto.
(2) Comma abrogato dall’art. 89, l. 23 dicembre 2000, n. 388.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E DI ATTIVITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art.39
Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time.

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall’articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l’anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l’obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all’1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all’1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l’anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all’1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l’anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all’1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti e fatta salva la quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell’ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l’immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all’1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002 (1).
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell’anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno (2).
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all’attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall’anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell’anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all’indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie (3).
3-bis. A decorrere dall’anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali (4).
[ 3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai princìpi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all’utenza. Le predette richieste sono sottoposte all’esame del Consiglio dei ministri, ai fini dell’adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L’istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l’impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all’adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall’applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all’articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell’articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.] (5)
4. Nell’ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all’assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell’amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all’assunzione di 2.400 unità di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all’assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all’attività dell’Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al servizio ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all’articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all’accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale; i candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell’ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell’articolo 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell’articolo 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell’articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell’evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all’interno del contingente di cui all’articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell’accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.
11. Dopo l’immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.
12. Il comma 47 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: ” 47 . Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998″.
13. Le graduatorie per concorsi per esami, indetti ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di 18 mesi dalla data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali (6), nell’osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all’accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno in corrispondenti professionalità, ai piani o progetti di cui all’articolo 6 del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall’articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all’indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L’eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale (7).
18-bis. È consentito l’accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (8) (12) .
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l’attuazione dei princìpi di cui ai commi 1 e 16, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l’obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l’incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell’articolo 51 (2).
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all’applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all’articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite (2).
21. Per le attività connesse all’attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.
22. Al fine dell’attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di 50 unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l’indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è valutabile, ai fini della progressione della carriera e dei concorsi (9).
23. All’articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: “31 dicembre 1997” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1998”. Al comma 18 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall’articolo 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole “31 dicembre 1997” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1998”. L’eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell’ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
[ 24. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l’entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall’anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all’Arma dei carabinieri, nell’ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.] (10)
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all’articolo 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall’articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l’attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l’amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d’intesa fra l’amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d’ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell’attualità dell’interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell’articolo 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.
28. Nell’esercizio dei compiti attribuiti dall’articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il corpo della Guardia di Finanza agisce, avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall’articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto di ufficio (11) .
(1) Comma, da ultimo, modificato dall’art. 19, comma 3, l. 28 dicembre 2001, n. 448.
(2) Comma aggiunto dall’art. 20, comma 1, l. 23 dicembre 1999, n. 488.
(3) Comma da ultimo sostituito dall’art. 20, comma 1, l. 23 dicembre 1999, n. 488.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e, successivamente, modificato dall’articolo 20, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Vedi, anche, l’ articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
(5) Comma aggiunto dall’art. 20, comma 1, l. 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dall’articolo 33, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successivamente abrogato dall’articolo 66, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Vedi l’articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(6) Ora per i beni e le attività culturali.
(7) Comma sostituito prima dall’articolo 22, comma, 1, l. 23 dicembre 1998, n. 448; poi dall’art. 20, comma 1, l. 23 dicembre 1999, n. 488 ed, infine, modificato dall’articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(8) Comma aggiunto dall’art. 20, comma 1, l. 23 dicembre 1999, n. 488.
(9) Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 5, l. 24 novembre 2000, n. 340.
(10) Comma inizialmente modificato dall’art. 22, comma 9, l. 23 dicembre 1998, n. 448 e successivamente abrogato dall’articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
(11) Vedi deroga di cui all’articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 79.
(12) Vedi deroga di cui all’articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n.120.

Art.40
Personale della scuola (1) .

1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell’anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell’anno 1997, ferma restando la dotazione di personale di sostegno necessaria a coprire la richiesta nazionale di integrazione scolastica. Tale numero costituisce il limite massimo del personale in servizio. Tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti chiamati a svolgere supplenze brevi. La spesa per le supplenze brevi non potrà essere nell’anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per soddisfare le esigenze dell’anno 1997. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro per la funzione pubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per la materia, da esprimere entro trenta giorni dall’avvenuta trasmissione, si provvede alla determinazione della consistenza numerica del personale alla data del 31 dicembre 1999. Con decreti del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per la materia, da esprimere entro trenta giorni dall’avvenuta trasmissione, sono individuati i criteri e le modalità per il raggiungimento delle finalità predette mediante disposizioni sugli organici funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e delle classi, sul contenimento delle supplenze temporanee di breve durata assicurando comunque il perseguimento dell’obiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni per classe con priorità per le zone svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di montagna, nonché per le aree metropolitane a forte rischio di devianza minorile e giovanile. In attuazione dei princìpi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l’integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso all’ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall’articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, [ nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi,] fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del presente comma. Sono abrogati gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Anche in vista dell’attribuzione della personalità giuridica e dell’autonomia di cui all’articolo 21, commi da 1 a 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è consentita, altresì, alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. Al fine di incrementare la preparazione tecnico-professionale dei giovani, dopo il conseguimento del diploma finale di istruzione secondaria superiore, nel quadro del sistema formativo integrato e della programmazione regionale dell’offerta formativa, lo Stato e le regioni concordano modalità di intese per la realizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, di corsi di formazione superiore non universitaria, anche mediante la costituzione di forme associative anche con altri soggetti del territorio ed utilizzando le risorse messe a disposizione anche dall’Unione europea, dalle Regioni, dagli enti locali, e da altre istituzioni pubbliche e private (2).
2. I docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ed aventi titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre o posti accantonati al 1° settembre 1992 secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno diritto, a decorrere dall’anno scolastico 1997-1998, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente nella provincia per cui è valida la graduatoria del concorso. La precedenza opera prima di quella prevista dall’articolo 522, comma 5, del testo unico di cui al comma 1.
3. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l’integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all’80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell’anno scolastico 1997-1998, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del comma 1. I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell’istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre l’assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l’acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonché per l’aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole.
4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, si procede, altresì, alla revisione dei criteri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola, ivi compresi gli istituti di educazione, nelle forme previste dall’articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto dei compiti connessi all’esercizio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche ed evitando duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali.
5. In coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e funzionalità alla prestazione dei servizi, consentendo, tra l’altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di deliberare l’affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, previa riduzione della dotazione organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base di criteri predeterminati idonei anche a evitare situazioni di soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie nella spesa. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo accertamento delle economie realizzate, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio. In sede di contrattazione decentrata a livello provinciale sono ridefinite le modalità di organizzazione del lavoro del personale ausiliario che non svolga attività di pulizia.
6. Dall’attuazione dei commi 1, 3, 4 e 12 devono conseguirsi complessivamente risparmi pari a lire 442 miliardi per l’anno 1998, a lire 1.232 miliardi per l’anno 1999 ed a lire 977 miliardi per l’anno 2000. Le predette somme sono calcolate al netto dei risparmi di spesa destinati alla costituzione del fondo di cui al comma 7.
7. I risparmi derivanti dall’applicazione del comma 1, con esclusione delle economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa alle supplenze brevi, stimati, in ragione d’anno, in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260 miliardi a decorrere dall’anno 2000, sono destinati, dall’anno scolastico 1999-2000, nel limite del 50 per cento, quantificato in lire 185 miliardi per l’anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall’anno 2000, alla costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, da destinare all’incremento dei fondi di istituto per la retribuzione accessoria del personale, finalizzata al sostegno delle attività e delle iniziative connesse all’autonomia delle istituzioni scolastiche. Le risorse che si rendono disponibili sono ripartite su base provinciale. Previa verifica delle economie derivanti dall’applicazione del comma 5, il predetto fondo viene integrato, a decorrere dall’anno 2000, di una ulteriore quota pari al 60 per cento da calcolarsi sulle economie riscontrate, al netto delle somme da riassegnare alle singole istituzioni scolastiche per la stipula dei contratti di appalto di cui al medesimo comma 5.
8. Con periodicità annuale, si provvede alla verifica dei risparmi effettivamente realizzati in applicazione del comma 1, al fine di accertarne la corrispondenza con lo stanziamento del fondo di cui al comma 7.
9. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall’articolo 1, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita agli uffici periferici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la competenza all’ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola con nomina del capo d’istituto su posti di supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche, in attesa dell’assunzione degli aventi diritto.
10. I concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti d’insegnamento nelle scuole secondarie possono essere indetti al fine di reclutare docenti per gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e istituti anche di diverso ordine e grado ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio.
11. é estesa all’anno scolastico ’98-99 la validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente e a posti di coordinatore amministrativo, nonché delle graduatorie di conferimento delle supplenze del personale docente, del personale amministrativo, tecnico e ausiliare.
12. Con effetto dall’anno scolastico 1997-1998 sono aboliti i compensi giornalieri ai componenti delle commissioni di esami di licenza media.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell’ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.
(1) Vedi articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
(2) Comma modificato dall’articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall’articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Art.41
Organismi collegiali, riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni, disposizioni in materia di altri trattamenti accessori e contenimento delle promozioni in soprannumero.

1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l’organo di direzione politica responsabile, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio finanziario, individua i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione o dell’ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all’emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all’ufficio che riveste preminente competenza nella materia.
2. Per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro di cui all’articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 12,01 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all’amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ai Vigili del fuoco, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all’Amministrazione della giustizia per i servizi di traduzione dei detenuti e degli internati e per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata. Agli stanziamenti relativi all’indennità e al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all’estero si applica la riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni.
3. L’attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato può avvenire esclusivamente in sede di contrattazione collettiva. Dall’entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale cessano di avere efficacia le disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali che recano incrementi retributivi al personale contrattualizzato. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti dai futuri miglioramenti nella misura prevista dai contratti collettivi. I risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per i contratti collettivi. Il presente comma non si applica al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco.
4. Nell’articolo 40, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il termine “direttivo” si interpreta come riferito esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e delle qualifiche funzionali dalla VII alla IX, di cui ai profili professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992, cui ha avuto accesso a seguito di concorso. Nell’articolo 4-bis del decreto legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, le parole: “impiegati della carriera direttiva” si interpretano come riferite esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento, e delle qualifiche funzionali dalla VII alla IX alle quali ha avuto accesso a seguito di concorso. A decorrere dal 1° gennaio 1998 e sino al primo rinnovo contrattuale, il trattamento economico di cui al citato articolo 4-bis del decreto legge n. 356 del 1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 436 del 1987 è altresì corrisposto al personale civile dell’amministrazione penitenziaria, transitato nella VII qualifica funzionale ai sensi dell’articolo 4, comma 8 della legge 11 luglio 1980, n. 312, appartenente ai profili professionali di “assistente sociale coordinatore” e di “educatore e coordinatore” applicato presso istituti penitenziari, o centri di servizio sociale ad essi collegati, ovvero che abbia prestato servizio per almeno otto anni presso i predetti istituti o centri, in ogni caso limitatamente al periodo di permanenza in tali posizioni e purché comunque in possesso della prescritta anzianità di effettivo servizio senza demerito nella predetta qualifica. Nell’ambito della programmazione di cui l’articolo 39, commi 1 e 3, si tiene conto degli effetti applicativi della presente disposizione, operando una corrispondente riduzione, sotto il profilo finanziario, delle assunzioni ivi previste.
5. L’articolo 4-bis del decreto legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, l’articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e l’articolo 3, comma 4 della legge 28 marzo 1997, n. 85, cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale. Si applica la disposizione di cui al comma 3. Per il personale non rientrante nelle disposizioni di cui al comma 4, al quale, a seguito di sentenza passata in giudicato, sia stato attribuito il trattamento economico di cui all’articolo 4-bis del decreto legge n. 356 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 436 del 1987, non si fa luogo alla corresponsione del relativo trattamento e le somme eventualmente già corrisposte sono riassorbite in occasione dei successivi incrementi retributivi. I giudicati formatisi in favore del personale a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 4 hanno comunque effetto da data non anteriore al 1° gennaio 1998 e sino al primo rinnovo contrattuale (1).
6. (Omissis) (2).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 2000, n. 374, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui fa divieto di corrispondere al personale non rientrante nelle disposizioni di cui al comma 4, al quale, a seguito di sentenza passata in giudicato sia stato attribuito il trattamento economico di cui all’art. 4-bis del d.l. 28 agosto 1987, n. 356, conv. in l. 27 ottobre 1987, n. 436, le relative somme.
(2) Modifica la lett. b), primo comma, art. 54, l. 12 novembre 1955, n. 1137.

Art.42
Affari esteri.

1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è differito al 28 febbraio 1998.
2. Ai fini dell’accertamento del requisito della anzianità di almeno venti anni nei ruoli dell’Amministrazione per ottenere l’attribuzione dei coefficienti parziali e relative quote base espressamente previsti nella Tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, il termine “Amministrazione” deve essere interpretato come riferentesi al Ministero degli affari esteri.
3. Le retribuzioni degli impiegati assunti a contratto dagli uffici all’estero, ai sensi del titolo VI della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, possono subire miglioramenti, per il biennio 1998-1999, nei casi in cui questi non comportino un aggravio dell’onere in lire italiane ovvero qualora sia necessario adeguarsi alle normative locali o per tener conto di situazioni eccezionali in cui le retribuzioni corrisposte siano inadeguate in conseguenza di marcate variazioni dei termini di riferimento di cui al primo comma dell’articolo 157 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
4. Il termine per l’immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, ai sensi del comma 134 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei 50 impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista entro il 1997, è prorogato al 31 dicembre 1998, fatto salvo l’obbligo di bandire il relativo concorso entro il 31 dicembre 1997. Ai fini dell’ammissione al concorso i candidati dovranno dimostrare di possedere i requisiti indicati dal citato comma 134, ivi compreso lo status di dipendente a contratto, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 662 del 1996.
5. Al fine di utilizzare finanziamenti esterni e, in particolare, risorse finanziarie allo scopo destinate dalla Commissione delle Comunità europee da versare nell’apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base, l’Istituto diplomatico può provvedere alla formazione e al perfezionamento professionale di funzionari diplomatici di Paesi appartenenti ad aree geografiche di particolare interesse per l’Italia, in aggiunta ai destinatari stabiliti dall’articolo 87 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
6. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l’espressione “Fatti salvi i rapporti contrattuali in atto” deve essere interpretata come riferentesi a tutti quei rapporti contrattuali approvati con decreto del Ministro degli affari esteri anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 662 del 1996.

Art.43
Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività.

1. Al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l’assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO 2 ) dall’atmosfera tramite l’incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonche’ eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune puo’ inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all’interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonche’ i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalita’ tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilita’ di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonché ogni altra disposizione speciale in materia (1).
3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con uno o più regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell’utente, e l’ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si provvede ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative all’incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione (2).
5. A decorrere dall’esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La metà degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell’ambito della medesima unità previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all’incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto. Per l’amministrazione dei beni culturali e ambientali l’importo che costituisce economia di bilancio è pari allo 0,50 per cento della quota accantonata ai sensi del presente comma; l’importo residuo è destinato ad incrementare le risorse relative all’incentivazione della produttività del personale e le retribuzioni di risultato del personale dirigente della medesima amministrazione (3).
6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unità previsionali di base “ammodernamento e rinnovamento” (funzionamento), nonché alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alla unità previsionale di base “accordi ed organismi internazionali” (interventi), di pertinenza del centro di responsabilità “Bilancio e affari finanziari”.
7. Per le Amministrazioni di cui all’articolo 2, commi 4 e 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinati all’incentivazione della produttività ed alla retribuzione di risultato sono altresì destinate, nelle misure e con le modalità determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del “comparto Ministeri”, ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all’articolo della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
(1) Comma modificato dall’articolo 5, comma 1, della Legge 14 gennaio 2013, n. 10.
(2) Comma così modificato dall’art. 45, l. 23 dicembre 1998, n. 448.
(3) Comma così modificato dall’art. 4, l. 16 giugno 1998, n. 191.

Art.44
Dismissione di attività pubbliche.

1. Al fine di dare coerente attuazione a quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera g), ed all’articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono estese a tutte le amministrazioni pubbliche, relativamente alle dismissioni di attività non essenziali, le disposizioni di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e quelle di cui all’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Le società private alle quali sono state attribuite le attività dismesse sono tenute a mantenere per un periodo di tempo concordato e comunque non inferiore a cinque anni il personale adibito alle funzioni trasferite.
2. Le amministrazioni e gli enti interessati alla dismissione di attività per i fini di cui al comma 1 possono costituire, per l’esercizio delle attività dismesse, società miste con la compartecipazione del personale adibito alle funzioni dismesse e di altri soci scelti secondo procedure concorsuali aperte. La partecipazione pubblica a tali società non può avere durata superiore a cinque anni e deve concludersi con la completa privatizzazione della società.
3. Il personale risultante in esubero a seguito dei processi di dismissione, che non transita nelle società private cui sono attribuite le attività dismesse, può essere assorbito, nei limiti della dotazione organica così come determinata entro sei mesi dall’avvenuta dismissione, dall’amministrazione che ha operato la dismissione. Al personale assorbito si applica l’articolo 2112 del codice civile.
4. Le disposizioni dell’articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano altresì alle trasformazioni delle strutture, anche a carattere aziendale, delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
5. Il Ministro dei lavori pubblici, d’intesa con il Ministro delle finanze individua con proprio decreto entro il 30 aprile di ciascun anno le case cantoniere non più utili per i fini istituzionali dell’Ente nazionale per le strade (ANAS). Le case cantoniere così identificate sono dismesse su iniziativa del Ministro delle Finanze, con le procedure previste per le dismissioni di beni immobili e con la concessione di diritto di prelazione ai comuni nei quali sono catastalmente ubicati gli immobili.

Art.45
Difesa (1).

1. Al fine di realizzare economie di spesa nel settore del vettovagliamento militare, il Ministro della difesa, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adotta disposizioni volte a commisurare le risorse in natura ed in contanti spettanti alle mense militari alle forze conviventi nelle stesse, calcolate sulla base di rilevazioni statistiche delle presenze effettive al pasto serale, nell’ambito delle risorse finanziarie allo scopo preordinate negli appositi stanziamenti di bilancio. La riduzione percentuale delle presenze ai pasti serali viene applicata al costo della razione viveri relativa al pasto serale.
2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad armonizzare con i contenuti del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, per i volontari in ferma breve triennale dell’Esercito da destinare alla specialità del genio ferrovieri, le vigenti modalità di reclutamento, di trattenimento in servizio e di transito nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell’Esercito. I predetti reclutamenti e trattenimenti in servizio dovranno avvenire nei limiti dei contingenti di volontari di truppa in ferma breve fissati annualmente per l’Esercito dalla legge di bilancio, in conformità con l’articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 196 del 1995.
3. La validità delle previsioni contenute nel comma 1-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653, è estesa fino alla prima immissione in servizio dei volontari di truppa in ferma breve arruolati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
4. (Omissis) (2).
5. (Omissis) (3).
6. Il primo periodo del comma 101 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che la cessione a titolo gratuito ivi prevista è autorizzata anche in favore degli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri. ]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
(2) Sostituisce l’art. 179, d.p.r. 5 giugno 1976, n. 1076.
(3) Modifica il comma 4, art. 1, l. 24 dicembre 1986, n. 958.

Art.46
Servizio sostitutivo di leva.

(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 12, l. 6 marzo 2001, n. 64.

CAPO III
FINANZA DECENTRATA
Art.47
Disposizioni generali.

1. Al fine di ridurre le giacenze degli enti soggetti all’obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle contabilità speciali o in conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a carico del bilancio dello Stato vengono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell’entità dell’assegnazione di competenza; per gli enti locali, la disposizione si applica alle province con popolazione superiore a 400mila abitanti e ai comuni con popolazione superiore a 60mila abitanti. Ferma restando la normativa di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che disciplina l’attribuzione dei trasferimenti erariali agli enti locali in una o più rate, sono abrogate le norme che stabiliscono, nei confronti di tutti gli enti sopra individuati, scadenze predeterminate per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono prorogate per gli anni dal 1998 al 2000 nei confronti degli enti locali diversi da quelli indicati nel comma 1 con estensione, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, della stessa base di calcolo stabilita per gli altri enti locali; le scadenze e i riferimenti temporali ivi indicati sono da intendersi riferiti a ciascun anno.
3. Per gli anni dal 1998 al 2000 i soggetti destinatari della norma di cui all’articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997 non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori al 95 per cento dell’importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell’anno precedente.
4. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica deroghe al vincolo di cui al comma 3 per effettive e motivate esigenze. L’accoglimento della richiesta è disposto con determinazione dirigenziale; l’eventuale diniego totale o parziale è disposto con decreto del Ministro. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. Per i finanziamenti agli Enti parco si applica la norma di cui al comma 12 dell’articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. In attesa della emanazione del decreto di riparto di cui al comma 40 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le rate trimestrali sono computate con riferimento all’80 per cento dell’assegnazione dell’anno precedente.
6. I nuovi tributi regionali istituiti nel triennio 1998-2000 non concorrono alla determinazione del limite massimo di indebitamento delle regioni a statuto ordinario stabilito dalla vigente normativa statale per la parte eventualmente vincolata a specifici interventi settoriali di spesa dalle leggi dello Stato.
7. Le disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, possono essere attuate per una o più regioni e università statali a partire dal 1° luglio 1998. Nell’ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 9, dopo le parole “non si tiene conto”, sono inserite le seguenti: “della rateazione degli importi e”.
8. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si applicano nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti a partire dal 1° luglio 1998. Le somme riscosse a titolo di ICI dovuta per l’anno 1998 sono riversate dai concessionari ai comuni interessati in apposite contabilità speciali fruttifere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto delle condizioni del mercato, può autorizzare la Cassa depositi e prestiti a porre in essere le operazioni di cui all’articolo 2, comma 165, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
10. Per le attività connesse alla attuazione del presente Capo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche e di esperti estranei alle amministrazioni stesse, nonché di personale a tempo determinato, con contratti rinnovabili per non oltre un triennio, per un numero massimo di 33 unità. A decorrere dall’anno 1999 tale contingente è integrato di ulteriori dieci unità da assegnare al Ministero della pubblica istruzione per le esigenze del monitoraggio dei flussi di spesa. Alle procedure di selezione del contingente integrativo si provvede su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Alle spese, valutate nell’importo di lire tre miliardi per l’anno 1998, di lire quattro miliardi in ragione d’anno nel biennio 1999-2000 e di lire un miliardo per l’anno 2001, si provvede a valere sulle economie realizzate con il presente Capo e su quelle conseguite con le analoghe iniziative nel settore della pubblica istruzione (1) (2) (3) .
(1) Comma modificato dall’articolo 29 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall’articolo 2, comma 34, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
(2) Per la determinazione dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma, relativa all’anno 2004, vedi articolo 2, comma 35, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
(3) Vedi, anche, l’articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l’articolo 1, comma 117 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l’ulteriore proroga dei contratti di cui al presente comma vedi articolo 1, comma 237 della legge 23 dicembre 2005, n. 266

Art.48
Regioni ed enti locali.

1. Il sistema delle autonomie regionali e locali concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000 garantendo che il fabbisogno finanziario da esso complessivamente generato nel 1998, non considerando la spesa sanitaria nonché la spesa relativa a nuove funzioni acquisite a seguito di trasferimento o delega di funzioni statali nel corso degli anni 1997 e seguenti, non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997 e che per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell’anno precedente maggiorato in misura pari al tasso programmato di inflazione. Per la spesa sanitaria il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con il Ministro della sanità, procede al monitoraggio dei relativi pagamenti allo scopo di verificare che gli stessi non eccedano quelli effettuati nell’anno precedente incrementati del tasso programmato d’inflazione; dell’esito viene data informazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 1 e le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano gli obiettivi di cui al comma 1 sono realizzati secondo criteri e procedure stabiliti d’intesa tra Governo e i presidenti delle giunte regionali e provinciali nell’ambito delle procedure previste negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
3. La Conferenza Stato-città e autonomie locali definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 1 e le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Per gli altri enti la Conferenza definisce criteri e tempi di monitoraggio coerenti con la diversa dimensione demografica.
4. Nel caso che si sviluppino andamenti del fabbisogno incompatibili con gli obiettivi di cui al comma 1 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, secondo le rispettive competenze, propongono le iniziative da assumere, ivi compresa la eventuale introduzione di vincoli sugli utilizzi delle disponibilità esistenti sui conti di tesoreria unica da disporre con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. In attesa delle indicazioni delle predette Conferenze e della adozione delle relative misure, le regioni e gli enti locali interessati sospendono i pagamenti ad eccezione di quelli che possono arrecare danni patrimoniali all’ente o a soggetti che intrattengono con l’ente rapporti giuridici e negoziali (1).
6. A valere sulle anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all’INPS, l’importo di lire 1.632 miliardi si intende erogato a titolo di estinzione, senza applicazione di interessi ed oneri aggiuntivi e salvo conguaglio, dei crediti maturati fino al 31 dicembre 1997 per le assicurazioni obbligatorie degli apprendisti artigiani, di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, determinatisi a seguito della mancata stipula da parte delle regioni a statuto ordinario delle convenzioni di cui all’articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
7. Alla determinazione e regolazione in rate costanti decennali dei crediti maturati dall’INAIL per le assicurazioni obbligatorie di cui al comma 6 fino all’anno 1997 si provvede, senza applicazione di interessi ed oneri aggiuntivi, mediante apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l’INAIL.
8. Le regioni a statuto ordinario partecipano alla estinzione delle pendenze debitorie di cui ai commi 6 e 7 mediante il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ogni anno, di dieci annualità costanti per il complessivo importo di 644 miliardi di lire secondo la ripartizione di cui alla tabella A allegata alla presente legge. In caso di inadempienza, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trattenere alle regioni l’importo dovuto a valere sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d’anno ai sensi dell’articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le somme annualmente acquisite all’entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nei limiti delle occorrenze finanziarie, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede all’erogazione all’INAIL delle spettanze determinate in sede di convenzione di cui al comma 7.
9. A decorrere dal 1° gennaio 1998 le regioni a statuto ordinario destinano le somme di cui alla terza colonna della tabella B allegata alla presente legge all’attuazione delle norme in materia di agevolazioni contributive agli apprendisti artigiani, appostando specifico capitolo nei propri bilanci. A consuntivo lo Stato riconosce alle regioni la differenza tra il costo sostenuto per l’attuazione delle norme stesse e quanto indicato nella tabella.
10. Il Governo è delegato ad emanare, previo parere consultivo delle competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che istituisce una addizionale comunale all’IRPEF, secondo i seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) decorrenza a partire da un periodo di imposta comunque non anteriore a quello in corso al 1° gennaio 1998;
b) determinazione annuale dell’aliquota base, con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanare entro il 15 dicembre di ciascun anno, in misura tale da coprire, per l’anno di prima applicazione dell’aliquota, gli oneri delle funzioni e dei compiti effettivamente trasferiti ai comuni nel corso dell’anno precedente ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali;
c) riduzione delle aliquote dell’IRPEF, di cui al comma 1 dell’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in una misura pari all’aliquota base dell’addizionale comunale;
d) previsione della facoltà per i comuni di variare l’aliquota dell’addizionale fino ad un massimo dello 0,5 per cento nell’arco di un triennio con un valore massimo dello 0,2 per cento annuo; il comune stabilisce la variazione dell’aliquota dell’addizionale entro il 31 ottobre di ogni anno, a valere sui redditi dell’anno successivo; è fatto obbligo ai comuni di pubblicare gli estremi essenziali relativi alla variazione dell’aliquota dell’addizionale nella Gazzetta Ufficiale, da accorparsi possibilmente in un unico numero;
e) applicazione dell’addizionale al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili, purché sia dovuta, per lo stesso anno, l’IRPEF, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;
f) versamento in unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell’IRPEF, per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, l’addizionale è trattenuta dai sostituti di imposta all’atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi; la trattenuta è determinata sulla base dell’aliquota dell’addizionale in vigore nel comune di domicilio fiscale del contribuente ed è versata al comune stesso;
g) applicazione delle disposizioni previste per l’IRPEF per la dichiarazione, la liquidazione, l’accertamento, le sanzioni, e altri aspetti non disciplinati diversamente, previsione di modalità di partecipazione alle attività di accertamento da parte dei comuni mediante scambi di informazioni e notizie utili, nonché di accertamento ed erogazione degli eventuali rimborsi di competenza a carico dei comuni.
11. I decreti di cui al comma 10, lettera b), sulla base della entità complessiva degli stanziamenti che vengono eliminati dal bilancio dello Stato per essere attribuiti alla competenza degli enti locali, determinata dai decreti di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 199, n. 59, indicano:
a) la distribuzione sul territorio della spesa sostenuta dallo Stato per le materie trasferite;
b) la distribuzione della spesa sul territorio coerente con gli obiettivi delle leggi che disciplinano l’attività dello Stato nelle materie trasferite o comunque i criteri di ripartizione delle risorse sulla base di parametri oggettivi;
c) l’intervallo di tempo non superiore a dieci anni, entro il quale la distribuzione territoriale della spesa di cui alla lettera a), rilevata al momento del trasferimento delle funzioni ed incrementata del tasso di inflazione programmato, deve essere riportata ai valori fissati in applicazione della lettera b);
d) previsione della copertura degli oneri relativi alle funzioni e ai compiti trasferiti, relativamente alle province, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali;
e) previsione di una riduzione o di un aumento dei trasferimenti erariali ai comuni in relazione alla differenza tra il gettito dell’addizionale comunale di cui al comma 10 e le spese determinate ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente comma.
12. I decreti di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplinano altresì le modalità di copertura degli oneri relativi alle funzioni e ai compiti trasferiti fino alla entrata in vigore dei decreti di cui al comma 10, lettera b).
13. Al comma 144 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modifiche:
a) (Omissis) (2);
b) (Omissis) (3);
c) (Omissis) (4).
14. I termini di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, sono prorogati per i periodi d’imposta relativi agli anni dal 1991 al 1997. La domanda dell’ente interessato deve essere presentata entro il 30 giugno 1998.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18 novembre 2000, n. 507, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.
(2) Modifica la lett. p), comma 144, art. 3, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(3) Sostituisce la lett. q), comma 144, art. 3, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(4) Modifica la lett. r), comma 144, art. 3, l. 23 dicembre 1996, n. 662.

Art.49
Norme particolari per i comuni e le province.

1. Per l’anno 1998 conservano validità le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A valere sul residuo ammontare del fondo perequativo di lire 2.341.800 milioni, l’importo di lire 544.300 milioni corrispondente all’incremento dei trasferimenti erariali per l’anno 1998 rispetto all’anno 1997 è distribuito nel modo seguente:
a) 245.000 milioni sono ripartiti con i criteri di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 (1) ;
b) 134.000 milioni vanno ad incrementare il fondo perequativo per la fiscalità locale, di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
c) 165.000 milioni vanno ad incrementare il fondo ordinario e sono ripartiti ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (1).
2. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 1998 degli enti locali è prorogato al 28 febbraio 1998. È altresì differito al 28 febbraio 1998 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all’anno 1998. All’articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole “e nel periodo dal 1° al 14 novembre per la terza rata” sono sostituite dalle seguenti: “e a partire dal 1° novembre per la terza rata”. L’ultimo periodo del comma 7 dello stesso articolo 9 del decreto-legge n. 669 del 1996 è soppresso.
3. Per l’anno 1998, i termini per il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per il versamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsti, rispettivamente, dagli articoli 8 e 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, aventi scadenza entro il 31 gennaio 1998, sono prorogati al 31 marzo 1998.
4. (Omissis) (2).
5. Il termine di un anno, di cui al comma 177 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l’emanazione, con uno o più decreti legislativi, delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è prorogato al 30 settembre 1999 (3).
6. Per gli anni 1999 e 2000, a modifica di quanto stabilito dalla normativa vigente e, da ultimo, dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la base di riferimento per l’aggiornamento dei trasferimenti statali correnti da attribuire alle province, ai comuni e alle comunità montane è costituita dalle dotazioni dell’anno precedente relative al fondo ordinario, al fondo consolidato e al fondo perequativo. L’aggiornamento dei trasferimenti è determinato in misura pari ai tassi di inflazione programmati per gli anni 1999 e 2000. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i fondi cui assegnare tutte o parte delle predette risorse aggiuntive.
7. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all’articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, e all’articolo 15 della medesima legge, come sostituito ai sensi dell’articolo 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono essere destinati anche al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale. A tal fine al comma 11 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall’articolo 2, comma 37, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: “Entro il 31 dicembre 1997” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 30 giugno 1998”. Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificata dal decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 introdotte dall’articolo 2, comma 37, lettera d) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 relative alla mancata presentazione dei documenti si applicano anche alle domande di condono edilizio presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 per cui non sia maturato il silenzio assenso a causa di carenza di documentazione obbligatoria per legge.
8. I mutui di cui al comma 2 dell’articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a totale carico dello Stato, relativi agli esercizi fino al 31 dicembre 1992 compreso, nonché i mutui di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, possono essere impegnati fino ad esaurimento dei fondi stessi.
9. (Omissis) (4).
10. (Omissis) (5).
11. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è riservato per l’80 per cento delle disponibilità complessive ai comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e alle comunità montane.
12. In deroga a quanto previsto dall’articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l’anno 1998, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l’intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
13. (Omissis) (6).
14. Per gli anni 1997 e 1998 i proventi della casa da gioco di Campione d’Italia sono destinati, in attesa dell’approvazione di una nuova organica normativa sulla ripartizione dei proventi, in via prioritaria al canone dovuto al gestore, ai prelievi fiscali ed al finanziamento del bilancio del comune di Campione d’Italia, tenute presenti le particolari condizioni geopolitiche e le esigenze di sviluppo. La quota dei proventi da attribuire al comune e, nel caso di conduzione diretta, le spese di gestione della casa da gioco sono determinate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Per l’anno 1998 le spese di funzionamento del comune di Campione d’Italia non potranno superare le previsioni di spesa definite in sede di approvazione del bilancio di previsione del 1997. Le somme eccedenti sono destinate per il 50 per cento allo Stato per il finanziamento del fondo nazionale speciale per gli investimenti, per il 34 per cento alla provincia di Como e per il 16 per cento alla provincia di Lecco. Le somme assegnate alle province di Como e di Lecco possono essere utilizzate d’intesa con i comuni, per opere pubbliche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni per opere pubbliche. Le somme spettanti allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dell’entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’interno.
15. Gli enti locali possono procedere negli anni dal 1998 al 2005 all’estinzione anticipata di passività onerose derivanti dai mutui in essere al 31 dicembre 1996 con le banche mediante la contrazione di nuovi mutui di importo non superiore al 25 per cento del residuo debito alla fine dell’anno precedente attestato dall’istituto mutuante, maggiorato dell’indennizzo eventualmente previsto a tale titolo nei contratti in precedenza sottoscritti. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all’ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Gli enti locali possono altresì procedere alla estinzione anticipata dei mutui mediante entrate in conto capitale, compresi gli oneri di urbanizzazione. In tale caso la disposizione si applica a condizione che si tratti di mutui per le medesime finalità alle quali è vincolata la utilizzazione degli oneri di urbanizzazione.
16. Nel caso in cui l’importo delle erogazioni sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali risulti, a completamento dei lavori, inferiore all’importo concesso l’ente locale può, secondo procedure determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, chiedere di utilizzare, anche cumulativamente, le quote residue per la realizzazione di altre opere finanziabili dalla Cassa medesima.
17. (Omissis) (7).
18. Sono considerati validi gli strumenti urbanistici già intesi approvati a seguito dell’applicazione, da parte degli enti che li hanno adottati, delle procedure del silenzio assenso previste dai decreti legge 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996 n. 285, 22 luglio 1996, n. 388, e 24 settembre 1996, n. 495, i cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell’articolo 2, comma 61 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della presente disposizione, il termine di 180 giorni previsto per la formazione del silenzio-assenso, non maturato nel periodo di vigenza del singolo decreto-legge, si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti-legge (8).
(1) Vedi articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
(2) Sostituisce il comma 1, art. 117, d.lg. 25 febbraio 1995, n. 77.
(3) Comma così modificato dall’art. 31, l. 23 dicembre 1998, n. 448.
(4) Abroga il comma 6, art. 46, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 504.
(5) Sostituisce la lett. a) del primo comma, art. 68, r.d. 2 gennaio 1913, n. 453.
(6) Comma abrogato dall’art. 22, l. 8 maggio 1998, n. 146.
(7) Modifica il sesto comma dell’art. 27, l. 22 ottobre 1971, n. 865.
(8) La Corte costituzionale, con sentenza 18 novembre 2000, n. 507, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

Art.50
Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali.

1. Nell’esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l’attività di controllo sostanziale, introducendo l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall’articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.

Art.51
Università e ricerca.

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell’anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione dell’attuale sistema universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per gli insediamenti universitari previsti dall’articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Agenzia spaziale italiana, l’Istituto nazionale di fisica della materia, l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell’anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono estese a partire dal 1° gennaio 1999 alle università statali, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni predette.
[ 4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell’Università degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell’anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall’espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.] (1)
5. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: “a standard dei costi di produzione per studente” sono inserite le seguenti: “al minor valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario”. Sono abrogati i commi 10, 11, e 12 dell’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché il comma 1 dell’articolo 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118. Le università statali definiscono e modificano gli organici di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal 1° gennaio 1998, alle università statali e agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano si applicano, in materia di organici e di vincoli all’assunzione di personale di ruolo esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo.
[ 6. Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all’articolo 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l’ENEA e l’ASI , nonchè il Corpo forestale dello Stato, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha ususfruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna università, ai sensi dell’articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le università possono fissare il numero massimo dei beneficiari ammessi a frequentare in sovrannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalità di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma] (2).
7. Ai fini dell’applicazione della presente legge per enti di ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono i soggetti di cui all’articolo 8 del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, nonché l’ENEA. All’ASI si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5.
8. (Omissis) (3).
9. A partire dall’anno 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica trasferisce, con proprio decreto, all’unità previsionale di base “Ricerca scientifica”, capitolo 7520, dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di costituire, insieme alle risorse ivi già disponibili, un Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti, un importo opportunamente differenziato e comunque non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento di bilancio autorizzato o da autorizzare a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, dell’Agenzia spaziale italiana, dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, dell’Istituto nazionale di fisica della materia, dell’Osservatorio geofisico sperimentale, del Centro italiano ricerche aerospaziali, dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all’articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nonché delle disponibilità a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica con proprio decreto emanato dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, determina le priorità e le modalità di impiego del Fondo per specifici progetti (4).
10. L’aliquota prevista dal comma 4 dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell’articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (5).
(1) A norma dell’articolo 1, comma 5, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, il limite di cui al presente comma è considerato come vigente al 31 dicembre 2010. Comma abrogato dall’articolo 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49.
(2) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi l’ articolo 1, comma 75, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, l’articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’ articolo 2, comma 513, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 . Il presente comma è stato infine abrogato dall’articolo 29, comma 11, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(3) Sostituisce il comma 93 e abroga il comma 94 dell’art. 1, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(4) Comma così modificato dall’art. 7, d.lg. 5 giugno 1998, n. 204.
(5) Comma sostituito dall’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

CAPO IV
ALTRE DISPOSIZIONI
Art.52
Piano straordinario di verifica delle invalidità civili.

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attua, dal 1° giugno 1998 al 31 dicembre 2000, un piano straordinario di circa 100.000 accertamenti di verifica nei confronti prioritariamente dei titolari di benefici economici di invalidità civile che non hanno presentato l’autocertificazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (1).
2. In caso di mancata presentazione dell’autocertificazione di cui al comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il Ministero del Tesoro – Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra – provvede entro e non oltre 120 giorni alla verifica della sussistenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alle provvidenze economiche indicate nel citato comma rimanendo impregiudicate le azioni dell’amministrazione ai sensi degli articoli 2033 e 2946 del codice civile.
3. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l’articolo 5, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
4. (Omissis) (2).
5. I procedimenti per la verifica della sussistenza dei requisiti per continuare a fruire delle provvidenze economiche di invalidità civile avviati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica anteriormente al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, devono essere conclusi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine senza che sia stato emesso un formale provvedimento, i benefici economici già attribuiti agli invalidi sottoposti a verifica si intendono confermati.
6. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i termini entro i quali si procede agli accertamenti di competenza delle aziende unità sanitarie locali e delle commissioni mediche periferiche. Nell’ipotesi di sospensione della procedura per visita diretta, di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1991, n. 387, le commissioni mediche periferiche, qualora ritengano necessario sottoporre l’interessato ad ulteriori accertamenti specialistici, possono richiederne l’effettuazione alle aziende unità sanitarie locali o ad enti appositamente convenzionati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alla regione Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
(1) Comma così modificato dall’art. 37, l. 23 dicembre 1998, n. 448. Il piano straordinario previsto dal presente comma per effettuare accertamenti di verifica sanitaria, anche senza preavviso, nei confronti di titolari di benefici economici per invalidità civile, cecità civile e sordomutismo è incrementato di 40.000 accertamenti da realizzare entro il 31 dicembre 1999, nonché di ulteriori 70.000 da svolgere entro il 31 dicembre 2000 (art. 37, comma 7, l. 23 dicembre 1998, n. 448).
(2) Sostituisce il comma 3-octies dell’art. 4, d.l. 20 giugno 1996, n. 323, conv. in l. 8 agosto 1996, n. 425.

Art.53
Ente poste italiane.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l’Ente poste italiane è autorizzato:
a) alla distribuzione e vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali e di titoli e documenti di viaggio;
b) alla vendita al dettaglio di tutti i valori bollati di cui ha l’esclusiva della distribuzione primaria ai rivenditori secondari.
2. Le modalità e le condizioni dei servizi previsti nel comma 1 sono fissate con apposite convenzioni da stipulare con gli enti interessati.
3. Lo Stato riconosce all’Ente poste italiane un compenso collegato allo svolgimento di obblighi di servizio universale nel settore dei recapiti postali. Tale compenso è forfettariamente determinato in lire 400 miliardi per l’anno 1998. Per gli anni successivi l’importo sarà determinato nel contratto di programma da stipulare ai sensi dell’articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il cui onere non potra’ essere superiore a 321,6 milioni di euro per l’anno 2012, 351,6 milioni di euro per l’anno 2013 e 291,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 (1).
4. Il contratto di programma previsto dall’articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può consentire all’Ente poste italiane di stipulare nei comuni montani e in loro frazioni contratti per l’affidamento dei propri servizi di sportello, anche a tempo parziale, a soggetti pubblici e privati, anche esercenti attività commerciale operanti o che intendano operare in detti comuni o frazioni.
5. (Omissis) (2).
6. A decorrere dalla data di trasformazione dell’Ente poste italiane in società per azioni ai sensi dell’articolo 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale dipendente dalla società medesima aspettano:
a) il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l’indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all’alinea del presente comma. Dalla stessa data è soppresso il contributo dovuto dal datore di lavoro all’Istituto postelegrafonici ai sensi dell’articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla trasformazione in società per azioni dell’Ente poste italiane è soppressa la gestione separata, istituita in seno all’Istituto postelegrafonici ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, per l’erogazione dell’indennità di buonuscita spettante, dal 1° agosto 1994, a tutto il personale dipendente dell’Ente in base all’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione stessa, che cura il trasferimento alla società “Poste italiane” del patrimonio di detta gestione e dei rapporti attivi e passivi ad essa facenti capo. Dalla liquidazione sono escluse le poste patrimoniali riguardanti l’erogazione delle prestazioni creditizie;
b) le prestazioni di assistenza e mutualità, sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione di accordi di lavoro, che restano affidate all’Istituto postelegrafonici;
c) le prestazioni creditizie secondo la normativa vigente, da rilevare in apposita gestione;
d) il trattamento di quiescenza sulla base della normativa vigente alla cui erogazione continua a provvedere l’Istituto postelegrafonici (3).
7. Dal 1° gennaio 1999 i lavoratori dipendenti dell’Ente poste italiane sono assicurati all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) secondo la normativa vigente ed il datore di lavoro è tenuto al versamento dei relativi premi al predetto Ente. Dalla stessa data sono poste a carico dell’INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni in essere alla data della trasformazione nonché a quelle relative agli eventi infortunistici ed alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi prima di tale data e non ancora definiti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti l’INAIL e l’Ente poste italiane, vengono definiti oneri e modalità per il trasferimento delle competenze in materia infortunistica. Il numero 2) del primo comma dell’articolo 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è abrogato (4).
8. Per il periodo lavorativo antecedente la data di cui al comma 6 valgono le norme già in vigore per l’ente pubblico economico. Per i dipendenti della società “Poste italiane” sono fatti salvi i diritti, gli effetti di leggi speciali e quelli rinvenienti dall’originaria natura pubblica dell’ente di appartenenza.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 6, l’Istituto postelegrafonici è tenuto a versare al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall’INPS il contributo di solidarietà di cui all’articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, entro i termini fissati dallo stesso articolo 25 e nella misura stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1989.
10. Al personale dell’Ente poste italiane che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in posizione di comando o fuori ruolo presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano le vigenti disposizioni sulla modalità volontaria o concordata. I comandi in atto, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di cui al comma 6.
11. Il personale dell’Ente Poste Italiane di qualifica non dirigenziale che alla data del 31 ottobre 1997 prestava servizio presso il Ministero delle comunicazioni in posizione di comando transita, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi, assicurando comunque l’invarianza della spesa, nei ruoli del Ministero stesso nei limiti della dotazione organica stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n.540, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, anche in soprannumero rispetto al contingente stabilito per singola categoria o qualifica, procedendo a una equivalente riduzione delle dotazioni organiche delle altre qualifiche funzionali. Al predetto personale è attribuito il trattamento giuridico ed economico che sarebbe a esso spettato al momento dell’inserimento nell’elenco con il quale è stato individuato il personale di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
12. La società “Poste italiane” versa i contributi a proprio carico nella misura stabilita dalle norme richiamate al comma 6 all’Istituto Postelegrafonici, che provvede, per quanto di competenza e secondo la normativa vigente, alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni all’atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e dell’indennità di buonuscita maturata fino al 31 dicembre 1997.
13. All’atto della trasformazione dell’Ente poste italiane in società per azioni, lo Stato apporta al capitale sociale della società medesima l’importo complessivo di lire 3.000 miliardi ripartito in quote annuali, a decorrere dall’anno 1999, nella misura indicata nella tabella F allegata alla legge finanziaria.
14. I contributi previsti dal comma 30 dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a favore delle imprese editrici di agenzie di stampa quotidiane che trasmettano tramite canali in concessione esclusiva dell’Ente poste italiane, decorrono dall’anno 1994 nei limiti dell’apposito stanziamento previsto nella unità previsionale di base 17.1.2.1. dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 1998.
15. Ai fini dell’applicazione del comma 30 dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a far data dal 1° gennaio 1996, i canali satellitari in uso esclusivo delle agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, costituite nella forma di cooperative di giornalisti, sono equiparati ai canali in concessione esclusiva dell’Ente poste italiane (5).
16. (Omissis) (6) (7).
(1) Comma modificato dall’articolo 4, comma 50, della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011.
(2) Modifica la lett. a), comma 2, art. 2, d.l. 1° dicembre 1993, n. 487, conv. in l. 29 gennaio 1994, n. 71.
(3) Per un’interpretazione autentica del presente comma, vedi art. 2, comma 4, d.l. 20 gennaio 1998, n. 4, conv. in l. 20 marzo 1998, n. 52.
(4) Comma così modificato dall’art. 40, l. 23 dicembre 1998, n. 448.
(5) A norma dell’articolo 2, comma 5, del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, le agenzie d’informazione radiofonica di cui al presente comma, possono accedere a un contributo annuo pari al 30 per cento dei costi sostenuti per il personale e per la diffusione, risultanti dal bilancio certificato da una societa’ di revisione iscritta nell’apposito albo tenuto dalla CONSOB, e comunque non superiore a 800.000 euro.
(6) Aggiunge il comma 15-bis all’art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 250.
(7) L’Ente poste italiane è stato trasformato in S.p.A. con Delib. CIPE 18 dicembre 1997.

Art.54
Disposizioni in materia finanziaria e contabile.

1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. Il fondo di cui all’articolo 58, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, è soppresso. Le relative disponibilità sono trasferite ad un fondo destinato a concorrere alla copertura degli impegni del Fondo nazionale di garanzia, previsti dall’articolo 62, comma 4, del predetto decreto legislativo.
4. (Omissis) (3).
5. A decorrere dal 1° gennaio 1998 sono rimborsati alla pari e cessano di fruttare interessi i titoli del prestito nazionale rendita 5 per cento, emesso con regio decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1684, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 118. I titoli nominativi, di cui al precedente comma, purché non prescritti di importo inferiore a lire 2 milioni, con esclusione di quelli sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati all’esibitore senza che occorra alcuna documentazione o formalità. é prescritto il capitale dei titoli nominativi di debito pubblico, anche se annotati di ipoteca o altro vincolo, se non reclamato nel corso di cinque anni dalla data di rimborsabilità.
6. (Omissis) (4).
7. (Omissis) (5).
8. Fino al 31 dicembre 1999 ai consorzi di cui all’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dell’articolo 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
9. (Omissis) (6).
[10. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure contrattuali di acquisto di beni e servizi, al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a razionalizzare le procedure contrattuali dell’Amministrazione della difesa con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) accelerazione dei procedimenti mediante lo snellimento delle relative fasi, prevedendo la revisione degli organi consultivi e di collaudo del Ministero della difesa ed il riordino delle relative competenze, con particolare riferimento all’oggetto ed all’importo dei contratti;
b) semplificazione dell’attività consultiva di organi estranei all’Amministrazione della difesa sui progetti di contratto relativi ai sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale.] (7)
[ 11. I decreti legislativi di cui al comma 10 sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi.] (8)
12. A decorrere dal 1° gennaio 1998, ogni rinvio normativo o contrattuale all’indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria (cosiddetto indice sindacale) deve intendersi riferito all’indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall’Istituto nazionale di statistica e pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale. La Commissione centrale che svolge funzioni di controllo sulla elaborazione ed il calcolo dell’indice sindacale è soppressa.
13. Sono abrogate le norme che autorizzano la contrazione di mutui da parte del Tesoro destinati a specifiche finalità, ivi comprese quelle di cui al comma 12 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ad eccezione dei mutui con organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo Stato partecipi, vincolate per statuto aconcedere mutui solo per finalità specifiche di interesse pubblico; alle relative spese pluriennali si provvede nei limiti risultanti dalla tabella F allegata alla legge finanziaria. (9)
14. In relazione all’esigenza di definire i risultati dei conti pubblici per il 1997 in vista della Conferenza intergovernativa per l’ammissione al sistema della moneta unica europea, gli enti del settore pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati consuntivi della gestione di cassa per l’anno 1997 entro il 20 gennaio 1998.
15. Ai fini della verifica degli impegni di riequilibrio assunti in sede comunitaria, gli enti territoriali di cui al comma 1 dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le caratteristiche delle emissioni deliberate.
16. Le spese del bilancio dello Stato relative a regolazioni contabili, a regolazioni debitorie mediante titoli di Stato e ad assegni alle categorie protette sono imputate alla competenza dell’esercizio in cui vengono disposti i relativi pagamenti. Le spese relative ad annualità o a limiti di impegno, da conservare in bilancio a decorrere dal 31 dicembre 1997 in attesa dell’inizio del periodo di ammortamento, sono eliminate dal conto dei residui per essere reiscritte nella competenza degli esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, sempreché l’impegno formale avvenga entro l’esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio. Tali spese, limitatamente agli esercizi finanziari 2002 e 2003, sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quello terminale, semprechè l¿impegno formale venga assunto entro il secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio (10) .
(1) Sostituisce il comma 36 dell’art. 2, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(2) Modifica il numero 1-bis dell’art. 2948 del Codice civile.
(3) Aggiunge un comma, dopo il secondo, all’art. 4, l. 29 dicembre 1962, n. 1745.
(4) Aggiunge il comma 3-bis, all’art. 40, l. 23 dicembre 1994, n. 724.
(5) Sostituisce il comma 3 dell’art. 2, l. 26 novembre 1993, n. 489.
(6) Modifica il comma 6 dell’art. 33, l. 5 ottobre 1991, n. 317.
(7) Comma abrogato dall’articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
(8) Comma abrogato dall’articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
(9) Comma modificato dall’art. 47, comma 9, l. 28 dicembre 2001, n. 448.
(10) Comma modificato dall’art. 1, d.l. 6 settembre 2002, n. 194, conv. in l. 31 ottobre 2002, n. 246 e successivamente integrato dall’articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

Art.55
Disposizioni varie.

1. In vista della separazione fra la gestione dell’infrastruttura e l’attività di trasporto delle imprese ferroviarie, di cui agli articoli 6, 7 e 8 della direttiva 91/440/CEE, del Consiglio, del 29 luglio 1991, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la valutazione, basata su parametri di redditività, del ramo d’azienda “Gestione dell’infrastruttura” della Società Ferrovie dello Stato spa. Le eventuali differenze rispetto alla consistenza patrimoniale netta di bilancio risultante alla data del 31 dicembre 1997, che dovessero scaturire da tale variazione, saranno regolate mediante variazione del patrimonio netto della società. Il Governo, successivamente al rinnovo del Piano generale dei trasporti e alla Conferenza di produzione della società Ferrovie dello Stato Spa, predispone gli indirizzi per la riorganizzazione societaria dell’Azienda.
2. (Omissis) (1).
3. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce i criteri ai quali si attengono gli organi preposti alla determinazione dei prezzi delle forniture dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato alle pubbliche amministrazioni, fino alla trasformazione dell’ente in società per azioni.
4. Al fine di avviare processi di razionalizzazione e di maggiore efficienza produttiva dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, i prezzi delle forniture dell’Istituto alle pubbliche amministrazioni rimangono fissati per il 1998 nella stessa misura stabilita per il 1997, tranne particolari situazioni connesse a imprevedibili incrementi dei costi, che saranno di volta in volta valutate dalla Commissione di cui all’articolo 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559.
5. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a:
a) trasferire alle regioni a statuto speciale le funzioni in materia di rifornimento idrico delle isole minori, assegnate dall’articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, al Ministero della difesa, fermo restando il concorso del predetto Ministero quando ricorrano particolari necessità nello specifico settore e fermi restando la continuità e il livello qualitativo del servizio;
b) disciplinare il concorso di cui alla lettera a) sulla base della capacità operativa delle unità di rifornimento idrico in dotazione al Ministero della difesa e dei relativi stanziamenti di bilancio.
6. (Omissis) (2).
7. Il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, è inteso, tra l’altro, a perseguire la riduzione del 30 per cento di tutte le sezioni elettorali con riferimento all’intero corpo elettorale, da effettuarsi in occasione della prima revisione semestrale delle liste elettorali utile.
8. Fermo quanto previsto dai commi 6 e 7, le amministrazioni preposte all’organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali dovranno comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle scaturenti dalla normativa vigente. A tale scopo in occasione delle convocazioni dei comizi elettorali, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, sarà determinata la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni, ivi comprese le somme da rimborsare ai comuni per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle elezioni i cui oneri, a norma dell’articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni, e dell’articolo 55 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono a carico dello Stato.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con il supporto dell’osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, misure finalizzate a ridurre gradualmente l’utilizzo di immobili presi in locazione da privati da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le predette amministrazioni rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di fitto locali attualmente in essere con privati con l’obiettivo di contenere la relativa spesa almeno nella misura del 10 per cento rispetto al canone di locazione vigente (11).
10. Per gli atti di acquisto degli immobili degli enti previdenziali pubblici ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, stipulati entro il 30 giugno 1998, i privati locatari possono regolarizzare la propria posizione debitoria maturata al 30 settembre 1997 versando, in aggiunta al prezzo d’acquisto, in unica soluzione e senza maggiorazione di interessi, l’80 per cento di quanto dovuto a titolo di morosità locativa (per canoni e oneri accessori) oppure mediante versamento rateale, secondo modalità e tempi da concordare con l’ente creditore, l’intero ammontare del debito locativo senza interessi.
11. (Omissis) (3).
12. (Omissis) (4).
13. A decorrere dal 1° gennaio 1998 la societa’ titolare della concessione di costruzione e gestione dell’autostrada del Brennero è autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonche’ dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona. Tale accantonamento nonche’ il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione di imposta. L’utilizzo delle disponibilità del fondo avverrà in base a un piano di investimento da presentare dalla societa’ titolare della concessione di costruzione e gestione dell’autostrada del Brennero entro il 31 dicembre 2011, da approvare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012 e previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa di utilizzo le disponibilità di tale fondo sono investite in titoli di Stato e non possono comunque essere utilizzate per le spese di progettazione. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il canone di concessione in favore dello Stato è aumentato in misura tale da produrre un aumento dei proventi complessivi dello Stato compresi tra il 20 e il 100 per cento rispetto ai proventi del 1997 (12).
14. Gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale e le azioni di sostegno alle attività produttive agricole si esplicano nel quadro degli obiettivi prioritari fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con particolare riferimento al contenimento e all’armonizzazione con i costi medi comunitari dei costi di produzione delle imprese agricole; al fine di accrescere la competitività, favorire l’innovazione tecnologica e l’imprenditoria giovanile e garantire la sicurezza alimentare. A tale fine il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) il contenimento ed armonizzazione rispetto ai costi dei fattori di produzione medi europei dei costi dei fattori di produzione delle imprese agricole, con particolare riferimento agli oneri fiscali, contributivi e previdenziali, ai costi energetici, ai costi di trasporto e al costo del denaro;
b) accrescimento delle capacità concorrenziali del sistema agro-alimentare nel mercato europeo e internazionale, anche con l’estensione del credito specializzato e dei servizi assicurativi all’esportazione dei prodotti verso i Paesi extra-comunitari;
c) adeguamento e modernizzazione del settore, favorendo il rafforzamento strutturale delle imprese agricole e l’integrazione economica della filiera agro-industriale;
d) accelerazione delle procedure di utilizzo dei fondi strutturali riservati al settore agricolo e razionalizzazione e adeguamento del sistema dei servizi di interesse pubblico per lo stesso settore.
15. Per le finalità di cui al comma 14 il Governo è autorizzato ad utilizzare anche gli stanziamenti resi disponibili dall’Unione europea quale compensazione monetaria per le riduzioni di reddito degli operatori agricoli derivanti dalla rivalutazione della lira determinate con il Regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio del 22 aprile 1997 e definite con i Regolamenti (CE) n. 805/97 e 806/97 della Commissione del 2 maggio 1997, in conformità alle prescrizioni dei suddetti Regolamenti e con le previste procedure nazionali.
16. (Omissis) (5).
17. Per la realizzazione degli interventi già approvati relativi alle infrastrutture viarie e al consolidamento dei costi d’acqua danneggiati a seguito degli eventi di cui al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, il termine di cui all’articolo 12, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1998.
18. All’articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis) (6);
b) (Omissis) (7);
c) (Omissis) (7).
19. Le riserve naturali istituite dallo Stato anche se gestite da enti morali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, partecipano al riparto dei fondi stanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
20.(Omissis) (8).
21. Le indennità ed i premi previsti dal Piano di cui all’articolo 1 della decisione del Consiglio dei ministri dell’Unione europea 28 aprile 1997 ed i premi di fermo definitivo di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, non corrono alla formazione di reddito. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato in lire 5 miliardi per l’anno 1998 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di cui all’articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.
22. L’Ente nazionale per le strade entro il 31 dicembre 1998 ridetermina i residui passivi risultanti dalla situazione contabile elaborata dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato con riferimento alla data del 29 febbraio 1996. I residui passivi di cui all’articolo 275, secondo comma, lettera c) del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, che si riferiscono a rapporti e impegni registrati nelle scritture contabili sulla base di atti formali per i quali sono maturati alla data del 31 dicembre 1997 i termini di prescrizione, sono trasferiti in apposito fondo di riserva. Tale fondo è utilizzabile, a seguito di accordi di programma con il Ministero dei lavori pubblici, anche per i fini istituzionali dell’Ente. Agli oneri derivanti dal contenzioso dell’Ente nazionale per le strade fino al 31 dicembre 1997, si fa fronte con un accantonamento sui residui passivi di stanziamento di cui all’articolo 275, secondo comma, lettera f) del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.
23. Le entrate proprie dell’Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242, sono adeguate ai criteri del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 1998 ed aggiornate ogni anno, con atto dell’amministratore dell’Ente in base a delibera del Consiglio da comunicare al Ministero dei lavori pubblici per l’esercizio della vigilanza governativa da esercitarsi entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l’atto dell’amministratore dell’ente è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale . In sede di primo adeguamento, l’aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o autorizzazione non può superare il 150 per cento del canone o corrispettivo attualmente dovuto.
24. L’articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, va interpretato nel senso che, al fine di un più razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni dello Stato una completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad acquistare dalle Agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano nei servizi di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
25. All’articolo 10, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1982, n. 610, le parole: “disponibilità finanziarie” si interpretano come comprensive delle disponibilità rivenienti dall’avanzo di amministrazione, che costituisce una apposita posta del bilancio di previsione dell’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (9).
26. L’articolo 10, sesto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, deve intendersi come diretto a regolare esclusivamente i rapporti finanziari tra lo Stato, e per esso l’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e l’Unione europea.
27. (Omissis) (10).
(1) Abroga, a far data dal 1° gennaio 1998, l’art. 10, d.l. 8 agosto 1996, n. 437, conv. in l. 24 ottobre 1996, n. 556.
(2) Sostituisce, con tre commi, il secondo e il terzo comma dell’art. 34, d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223.
(3) Modifica l’art. 9, terzo comma, l. 4 dicembre 1956, n. 1404 e l’art. 11, secondo comma, l. 4 dicembre 1956, n. 1404 e abroga la lett. d), del comma 2 dell’art. 1, l. 24 dicembre 1993, n. 560.
(4) Modifica la lett. e), comma 15, art. 7, l. 22 dicembre 1986, n. 910.
(5) Modifica il primo comma dell’art. 28, l. 5 agosto 1981, n. 416.
(6) Modifica il primo comma dell’art. unico, l. 15 luglio 1911, n. 749.
(7) Modifica il secondo comma dell’art. unico, l. 15 luglio 1911, n. 749.
(8) Modifica l’art. 11, comma 16, l. 28 febbraio 1986, n. 41.
(9) L’AIMA è stata soppressa dall’art. 1, d.lg. 27 maggio 1999, n. 165 e in sua vece istituita l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente di diritto pubblico.
(10) Modifica il comma 2, art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 250.
(11) Per l’abrogazione del presente comma vedi articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(12) Comma modificato dall’articolo 47, comma 2, lettere a), b), c) e d) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

Art.56
Proroga termini.

1. Il termine di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, fissato al 31 dicembre 1997 dall’articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero della sanità in applicazione del comma 9 dell’articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, introdotto dall’articolo 1, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del 1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare per motivi che non sono loro imputabili, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.
2. Il termine di cui all’articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, fissato al 31 dicembre 1997 dall’articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.
3. Il termine per la regolarizzazione delle società semplici che svolgono attività agricola di cui all’articolo 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, differito al 1° dicembre 1997 dall’articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1997, n. 259, è prorogato al 1° dicembre 1998.
4. Il termine di cui al comma 75-bis dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dal comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è prorogato al 1° dicembre 1998.
5. Il termine per l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, fissato al 31 dicembre 1997 per gli stabilimenti di macellazione e sezionamento di carni fresche di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modificazioni, per i quali sia stata presentata istanza di rinnovo dell’autorizzazione rispettivamente entro il 30 settembre 1995 ed il 30 settembre 1994, è prorogato al 31 dicembre 1998.

Art.57
Miniere del Sulcis.

1. La gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis affidata alla “Carbosulcis S.p.A.” viene mantenuta fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998 (1).
2. Nelle more della presa in consegna delle strutture minerarie da parte del concessionario le agevolazioni finanziarie di cui al comma 3 dell’articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, possono essere destinate alla “Carbosulcis S.p.A.” per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, nel limite di 25 miliardi di lire (2) .
3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a stabilire, previa formale rinuncia da parte del concessionario, le modalità per il trasferimento dei fondi per la gestione temporanea alla “Carbosulcis S.p.A.” e le modalità per l’utilizzo e la rendicontazione delle stesse.
(1) Vedi proroga di cui all’articolo 64 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all’articolo 57 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all’articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, all’articolo 11 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 , all’articolo 4, comma 174, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e all’articolo 11, comma 14 – bis del D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
(2) Vedi integrazione delle risorse di cui all’articolo 64 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all’articolo della legge 23 marzo 2001, n. 93 e all’articolo 4, comma 175, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art.58
Disposizioni concernenti bacini minerari.

1. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione, comportanti contrazione di manodopera o sospensione totale o parziale dell’attività mineraria divenuta antieconomica, i contributi in conto capitale, previsti all’articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, in conformità all’articolo 83 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come integrato dall’articolo 9, comma 13, della legge 1° marzo 1986, n. 64, possono essere concessi sotto forma di locazione finanziaria agevolata di impianti industriali, impianti commerciali e servizi, ai soggetti di cui al citato articolo 3 della legge n. 221 del 1990.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato è autorizzato a concedere e liquidare semestralmente, dal momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la banca o la società locatrice, purché autorizzata all’esercizio della locazione finanziaria e purché iscritta nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed il conduttore, un contributo in conto canoni equivalente al contributo in conto capitale di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221.
3. La società locatrice dovrà ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma ricevuta ai sensi del comma 2.
4. Alla scadenza del contratto, gli impianti oggetto della locazione finanziaria di cui al comma 1 possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all’1 per cento del loro valore di acquisto. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di proprietà della società locatrice, l’acquisto, per l’importo predetto, si estende alle aree medesime.
5. Ai contratti di locazione finanziaria stipulati si applicano, ai fini dell’opponibilità ai terzi e della registrazione, le disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici registri e di imposta di registro.
6. Le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle iniziative sostitutive per le quali sia già stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 221, da parte del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato alla data di entrata in vigore della presente legge, purché detto contributo non sia stato già erogato.
7. Ai soggetti attuatari degli interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari e di riabilitazione ambientale di cui all’articolo 1, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, è concessa, a domanda, un’anticipazione del 30 per cento dell’importo dei contributi annuali, quali risultanti dal programma operativo dei lavori presentato, dal medesimo soggetto attuatore.
8. Un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui al comma 7 viene concesso a stati annuali di avanzamento dei lavori, mentre il restante 20 per cento viene riconosciuto a saldo previa verifica delle spese effettuate e previo collaudo delle opere realizzate.
9. Gli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, sono abrogati. In caso di esito positivo delle ricerche minerarie, i contributi concessi, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 9 e 17 della predetta legge n. 752 del 1982, e successive modificazioni, non sono oggetto di restituzione. Sono fatti salvi i recuperi effettuati in applicazione del citato articolo 10.
10. Per tutte le iniziative di cui alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, alla legge 9 dicembre 1986, n. 896, e successive modificazioni, alla legge 30 luglio 1990, n. 221, al decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, la verifica e il controllo delle spese effettuate sono disposti mediante commissioni di accertamento nominate con le modalità ed operanti secondo i criteri di cui alle disposizioni attuative della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Art.59
Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità.

1. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1998 a tutti i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed esonerative, qualora non già previsto, si applica la tabella di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per gli iscritti alla forma pensionistica di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, continua a trovare applicazione quanto previsto dall’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 181 del 1997. Con effetto dalla medesima data:
a) gli aumenti di periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività professionali non possono eccedere complessivamente i cinque anni; gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti validi a fini pensionistici e se eccedenti i cinque anni non sono ulteriormente aumentabili;
b) per la determinazione dell’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto. Sono fatte salve le domande presentate ai sensi dell’articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 658. Sono abrogati gli articoli 24, terzo comma, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. Per i trattamenti da liquidarsi a decorrere dal 1° gennaio 1998 a carico delle forme obbligatorie, sostitutive, esclusive o esonerative nonché di quelle integrative degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e di quelle previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, non trovano applicazione le disposizioni che prevedono la trasformazione di quote di pensione in forma di capitale, fatti salvi i trattamenti di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 12, del predetto decreto legislativo n. 164 del 1997, limitatamente agli iscritti che possono far valere, quale somma di età e di anzianità contributiva, il parametro 87 e possono far valere 30 anni di anzianità contributiva, ad eccezione di coloro che possono far valere, quale somma di età e di anzianità contributiva il parametro 89, fermo restando il requisito dei 30 anni di anzianità contributiva, nei confronti dei quali la quota di pensione liquidabile in forma capitale viene erogata nella misura percentuale maturata alla data del 31 dicembre 1997; per gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, trova applicazione il limite di cui all’articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti nei cui confronti trovino integralmente attuazione le disposizioni del medesimo decreto.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base ovvero al trattamento di fine rapporto, il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. Mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, stipulati anteriormente alla costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al citato decreto legislativo n. 357 del 1990, la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore del credito, gli accordi stipulati, entro la medesima data del 31 marzo 1998, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente possono:
a) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in conformità all’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti, nonché in conformità all’articolo 6, comma 4, lettera b), del citato decreto legislativo n. 314 del 1997; al medesimo regime fiscale previsto dal citato articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dall’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997, sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro;
b) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, purché siano contestualmente previste forme di sostegno del reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica, nel limite massimo di 4 anni previsto per la fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, poste a carico dei datori di lavoro.
Alle apposite indennità ed alle forme di sostegno del reddito, comprensive dei versamenti all’INPS per la corrispondente contribuzione figurativa, si applica il comma 3-bis dell’articolo 1, del decreto legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito con modificazioni dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406. Dopo la costituzione dei citati fondi nazionali per il settore del credito, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall’applicazione di accordi stipulati ai sensi del presente comma, è trasferita ai fondi stessi, i quali assumono in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne anticipatamente l’importo dai datori di lavoro obbligati. Per i trattamenti pensionistici anticipati e gli altri interventi previsti in attuazione del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1996, n. 588, e del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1997, n. 388, per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione delle aziende bancarie ivi richiamate, trovano applicazione, sino alla loro completa attuazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, le disposizioni degli accordi sindacali stipulati entro il 31 marzo 1998, compresa, a tale esclusivo fine, la facoltà per le predette aziende di sostenere il costo della prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale fino alla maturazione del diritto a pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria secondo i requisiti di anzianità contributiva e di età previsti dalla legislazione previgente. Le forme pensionistiche di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal comma 33, nonché dal citato decreto legislativo n. 124 del 1993, possono essere trasformate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forme a contribuzione definita mediante accordi stipulati con le rappresentanze dei lavoratori di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente. Alla facoltà di riscatto, ove prevista, nelle forme pensionistiche di cui al presente comma esercitata dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui al Capo II del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di determinazione del relativo onere. Entro il 31 marzo 2000 il governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per l’armonizzazione della disciplina previdenziale e del trattamento di fine rapporto del personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette con quella dell’Assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati nell’articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con le modalità di cui all’articolo 3, comma 22, della medesima legge nel rispetto degli equilibri di bilancio della relativa gestione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo al predetto personale si applicano le disposizioni di cui al presente comma (1).
4. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l’adeguamento delle prestazioni pensionistiche a carico delle forme pensionistiche di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione esclusivamente l’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con esclusione di diverse forme, ove ancora previste, di adeguamento anche collegate all’evoluzione delle retribuzioni di personale in servizio. Con effetto sui trattamenti liquidati a decorrere dal 1° gennaio 1998 dalle medesime forme pensionistiche si applicano le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente o autonomo previste dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 trovano applicazione nei confronti di tutto il personale comunque dipendente dagli enti ed amministrazioni presso i quali operino le forme pensionistiche di cui ai medesimi commi.
6. Con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1° gennaio 1998, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il diritto per l’accesso al trattamento si consegue, salvo quanto previsto al comma 7, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati nella tabella C allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive e nella tabella D allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria; per i lavoratori autonomi l’accesso al trattamento si consegue al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del cinquantottesimo anno di età. Per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 resta fermo il requisito anagrafico di 57 anni ed i termini di accesso di cui al comma 8 sono differiti di 4 mesi. È in ogni caso consentito l’accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità contributiva di 40 anni. Al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento delle Ferrovie dello Stato Spa in considerazione del processo di ristrutturazione e sviluppo del sistema di trasporto ferroviario, con accordo collettivo da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le organizzazioni sindacali di categoria, è istituito un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza annuale, si procede ad una verifica degli effetti sul piano occupazionale degli interventi attuati anche con riferimento alle misure, a carico del medesimo fondo, istituito per il perseguimento di politiche attive del lavoro e per il sostegno al reddito per il personale eccedentario, da individuare anche sulla base di criteri che tengano conto della anzianità contributiva o anagrafica; a tale personale, nei cui confronti operino le predette misure, trovano applicazione i previgenti requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici non oltre quattro anni dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge. Sull’esito delle verifiche il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari (2).
7. Le disposizioni in materia di requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione nei confronti:
a) dei lavoratori dipendenti pubblici e privati qualificati dai contratti collettivi come operai e per i lavoratori ad essi equivalenti, come individuati ai sensi del comma 10;
b) dei lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa;
c) dei lavoratori che siano stati collocati in mobilità ovvero in cassa integrazione guadagni straordinaria per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997, ivi compresi i lavoratori dipendenti da imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, per il numero di lavoratori da collocare in mobilità indicato nella domanda medesima, anche considerando complessivamente i numeri indicati nelle domande presentate dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo, e per i quali l’accordo collettivo di individuazione del numero delle eccedenze intervenga entro il 31 marzo 1998, nonché dei lavoratori ammessi entro il 3 novembre 1997 alla prosecuzione volontaria, che in base ai predetti requisiti di accesso alle pensioni di anzianità di cui alla citata legge n. 335 del 1995 conseguano il trattamento pensionistico di anzianità al termine della fruizione della mobilità, del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero, per i prosecutori volontari, durante il periodo di prosecuzione volontaria e, comunque, alla data del 31 dicembre 1998. Per i prepensionamenti autorizzati in base a disposizioni di legge anteriori al 3 novembre 1997 continuano a trovare applicazione le disposizioni medesime (2) (3).
8. I lavoratori, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti che risultino in possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, lettere a) e b), entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell’anno successivo. Per l’anno 1998 i diversi termini di accesso al pensionamento di anzianità sono comunque differiti di tre mesi, salvo che per i lavoratori di cui al comma 7, lettera c), nonché per quelli che abbiano raggiunto una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, per i quali restano confermati i termini di cui alle previgenti disposizioni. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti e che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 6 entro il primo trimestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre del medesimo anno; entro il secondo trimestre, dal 1° gennaio dell’anno successivo; entro il terzo trimestre, dal 1° aprile dell’anno successivo; entro il quarto trimestre, dal 1° luglio dell’anno successivo. Ai dipendenti che abbiano maturato i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico previsti dai commi 6 e 7 entro il 31 dicembre 1997, l’accesso al pensionamento è consentito a decorrere dal 1° aprile 1998. Le disposizioni di cui al presente comma ed ai commi 6 e 7 trovano applicazione ai casi di pensionamento anticipato di cui al comma 185 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
9. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno. Il personale del comparto scuola la cui domanda di dimissione, presentata entro il 15 marzo 1997, non è stata accolta per effetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, è collocato a riposo in due scaglioni, equamente ripartiti, rispettivamente nell’anno accademico o scolastico 1998-1999 e in quello 1999-2000, con priorità, per i soggetti in possesso dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico richiesti al personale del pubblico impiego nel 1998 e per quelli con maggiore età anagrafica. Sono fatte salve comunque le cessazioni dal servizio di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 129 del 1997, nonché quelle del personale appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra, relativamente agli anni scolastici ed accademici 1998, 1999 e 2000 il verificarsi della suddetta condizione è accertato al termine delle operazioni di movimento del personale (4).
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad individuare, nel rispetto degli equilibri di bilancio definiti anche con l’applicazione della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, le mansioni da considerare equivalenti, in base al criterio della pari gravosità, a quelle degli operai ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7.
11. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi da 34 a 38, della citata legge n. 335 del 1995, in materia di lavoro usurante, i criteri per l’individuazione delle mansioni usuranti sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere di una commissione tecnico-scientifica, composta da non più di venti componenti, costituita con carattere paritetico da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.
12. Ai decreti legislativi 24 aprile 1997, n. 164, 30 aprile 1997, n. 165, 30 aprile 1997, n. 166, e 30 aprile 1997, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis) (5);
b) (Omissis) (6);
c) (Omissis) (7);
d) (Omissis) (8);
e) (Omissis) (9).
13. Sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS dovuti dall’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od esclusive non spetta la perequazione automatica al costo della vita prevista per l’anno 1998. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di perequazione, l’aumento di perequazione per l’anno 1998 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di due anni l’indice di perequazione delle pensioni (10):
a) è applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;
b) non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo.
14. Le quote dei trattamenti pensionistici di anzianità eccedenti l’ammontare del trattamento corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino alla concorrenza dei redditi stessi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 1998 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.
15. Con effetto dal 1° gennaio 1998 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono elevate di 0,8 punti percentuali. Le stesse aliquote sono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 1999 fino al raggiungimento dell’aliquota di 19 punti percentuali. Per l’anno 1998 l’aliquota contributiva per la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni è incrementata rispetto a quella già prevista dalle vigenti disposizioni nella misura di 0,3 punti percentuali. Per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell’INPS e con più di 65 anni di età contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà. Gli scultori, pantografisti, tornitori a mano, pittori, decoratori e rifinitori aventi sede nelle zone di montagna che esercitano la loro attività artistico-tradizionale in forma di ditta individuale sono considerati lavoratori autonomi ai fini della legge 18 dicembre 1973, n. 887, e successive modificazioni ed integrazioni, e conseguentemente sono sottoposti alla aliquota contributiva prevista dal presente comma per la relativa gestione pensionistica.
16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1° gennaio 1998 il contributo alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso è ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione di un punto percentuale ogni biennio fino al raggiungimento dell’aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è maggiorata rispetto a quella di finanziamento di due punti percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali. È dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro della sanità, da emanarsi entro sei mesi dell’entrata in vigore [della presente disposizione], si provvede alla disciplina della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in relazione al reddito individuale (11) (12) .
17. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l’aliquota contributiva pensionistica di finanziamento delle forme pensionistiche sostitutive gestite dall’INPS è allineata, ove inferiore, a quella vigente presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei rispettivi comitati di vigilanza ovvero di gestione delle predette forme pensionistiche, possono essere modificati, previo conforme parere del consiglio di amministrazione dell’INPS, i parametri di liquidazione dei trattamenti pensionistici in presenza di gravi squilibri finanziari di carattere permanente.
18. Con effetto dall’anno 1998, il contributo in quota capitaria dovuto dai lavoratori autonomi agricoli all’INAIL è elevato di lire 200.000 su base annua.
19. L’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi. Dopo il secondo comma dell’articolo 44 del citato Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, è inserito il seguente: (Omissis).
20. Agli enti privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 6 ad 8 del presente articolo, concernenti i requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, da applicarsi in conformità a quanto previsto dal quarto periodo dell’articolo 3, comma 12, della citata legge n. 335 del 1995, a seconda che l’ente gestisca o meno forme di previdenza sostitutive. Per i medesimi enti le riserve tecniche di cui all’articolo 1, comma 4, lettera c), del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 sono riferite agli importi delle cinque annualità di pensione in essere per l’anno 1994. Detti importi sono adeguati, secondo misure e criteri da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in occasione dei risultati che emergeranno dai bilanci tecnici di cui all’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
21. Le domande per il pensionamento di anzianità dei dipendenti della pubblica amministrazione non possono essere presentate prima di dodici mesi dalla data indicata per l’accesso al pensionamento; il mancato accesso al pensionamento a tale data comporta la decadenza della domanda.
22. (Omissis) (13).
23. (Omissis) (14).
24. All’articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modifiche:
a) (Omissis) (15);
b) (Omissis) (16).
25. (Omissis) (17).
26. Per le finalità di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, nonché per favorire il programma straordinario di cessione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, previsto dal decreto legge 28 maggio 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, l’Osservatorio di cui all’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 104 del 1996 può avvalersi della collaborazione di esperti, incaricati singolarmente o in apposite commissioni, di società specializzate, di enti, di amministrazioni pubbliche e degli ordini professionali, nei limiti delle risorse disponibili per il suo funzionamento. L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 104 del 1996 è abrogato. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituita dalla seguente: (Omissis).
27. (Omissis) (18).
28. (Omissis) (19).
29. La normativa prevista dal comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, continua a trovare applicazione nei confronti dei giornalisti professionisti dipendenti da aziende individuate dall’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che abbiano stipulato o trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento di cui all’articolo 35 della citata legge n. 416 del 1981.
30. L’INPGI è esonerato dal versamento del contributo di solidarietà previsto dall’articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
31. Al fine di favorire lo sviluppo dei fondi pensionistici di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, attraverso attività di promozione e formazione nonché attraverso l’individuazione e la costruzione di modelli di riferimento per la valutazione finanziaria e il monitoraggio dei portafogli dei fondi, è autorizzata per l’anno 1998 la spesa di lire 3,5 miliardi, da iscriversi in apposita unità previsionale di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il finanziamento di apposita convenzione da stipularsi con il Mediocredito Centrale spa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella convenzione saranno definite, anche attraverso il concorso delle fonti istitutive dei fondi, previste all’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, le forme organizzative adeguate al conseguimento dei fini di cui al presente comma, anche attraverso la costituzione di apposita società di capitali.
32. Per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, di aziende di credito che presentino anomalie in almeno due degli indicatori di cui alla tabella E allegata alla presente legge, desunti dai dati dell’ultimo bilancio, si applicano le seguenti disposizioni:
a) per gli iscritti in servizio, il trattamento pensionistico integrativo è determinato, sulla base delle rispettive fonti di regolamentazione, esclusivamente con riferimento alle anzianità già maturate alla data di entrata in vigore della presente legge o, se le anomalie si verificano successivamente, alla data di riferimento dell’ultimo bilancio; da tale importo è detratto l’ammontare a carico della gestione speciale dell’INPS teoricamente spettante alla stessa data; la somma risultante è rivalutata sino al momento del pensionamento secondo i criteri di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
b) per gli iscritti in quiescenza, il trattamento pensionistico integrativo è escluso da qualsiasi meccanismo perequativo con decorrenza dalla data di cui alla lettera a); per le pensioni erogate dai regimi integrativi antecedentemente alla maturazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico della gestione speciale INPS, si applica il regime perequativo previsto per detta gestione limitatamente alla quota di pensione corrispondente, per ciascuna azienda, alla percentuale di cui alla tabella allegata al citato decreto legislativo n. 357 del 1990.
33. Venute meno le condizioni indicate nella tabella E di cui al comma 31 per almeno due esercizi consecutivi, accordi con le associazioni sindacali di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, possono prevedere, solo per il futuro, regimi difformi da quanto indicato nelle lettere a) e b) del predetto comma 31, anche mediante la trasformazione dei regimi integrativi esistenti in regimi a contribuzione definita, o l’istituzione di nuove forme di previdenza complementare ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. Relativamente ai regimi integrativi delle aziende di credito indicate nel citato decreto legislativo n. 357 del 1990 che siano o siano state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, le disposizioni di cui al comma 32 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del decreto di liquidazione.
34. L’importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui all’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, come rideterminato al netto delle somme attribuite alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a seguito dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, è incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto dall’anno 1998, a titolo di concorso dello Stato all’onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma è assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali ed è annualmente adeguata secondo i criteri di cui al predetto articolo 37, comma 3, lettera c). A decorrere dall’anno 1998, in attuazione dell’articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base degli elementi amministrativi relativi all’ultimo consuntivo approvato, sono definite le percentuali di riparto, fra le gestioni interessate, del predetto importo al netto della richiamata somma aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento di ripartizione le quote dell’importo assegnato alla gestione speciale minatori e all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono altresì escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere dall’anno 1997, in misura proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 37, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi criteri (20).
35. (Omissis) (21).
36. (Omissis) (22).
37. (Omissis) (23).
38. (Omissis) (24).
39. La spesa autorizzata dal comma 2 dell’articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall’articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del medesimo articolo 13 della citata legge n. 335 del 1995, è incrementata, per l’anno 1998, di lire 1 miliardo e, per gli anni successivi, di lire 5 miliardi. Ai predetti incrementi si provvede mediante corrispondente utilizzo del gettito assicurato dal versamento del contributo di solidarietà previsto dall’articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalità di trasferimento delle relative somme alla commissione di vigilanza da parte degli enti interessati in proporzione al rispettivo gettito del predetto contributo .
40. (Omissis) (25).
41. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 4 del decreto-legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente: “L’esercizio dell’attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della commissione di cui all’articolo 16, la quale trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l’esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione”. I termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l’autorizzazione sono fissati in 90 giorni dal ricevimento da parte della Commissione dell’istanza e della prescritta documentazione, ovvero in 60 giorni dal ricevimento dell’ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza; la Commissione può determinare, con proprio regolamento, le modalità di presentazione dell’istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione”. Fino all’adozione da parte della Commissione del regolamento di cui al comma 3 dell’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, come modificato dal presente comma, le modalità di presentazione dell’istanza e gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa restano disciplinati dalle disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell’11 luglio 1997, in quanto applicabili. Al comma 3 dell’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 le parole da: “autorizzazione” fino a: “del mercato” sono sostituite dalle seguenti: “L’autorizzazione alla costituzione e all’esercizio è rilasciata ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dalla Commissione di cui all’articolo 16, d’intesa con le rispettive Autorità di vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione aperti”.
42. (Omissis) (26).
43. (Omissis) (27).
44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per le politiche sociali con una dotazione di lire 28 miliardi per l’anno 1998, di lire 115 miliardi per l’anno 1999 e di lire 143 miliardi per l’anno 2000 (28).
45. (Omissis) (29).
46. A decorrere dall’anno 1998 gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle leggi 19 novembre 1987, n. 476, 19 luglio 1991, n. 216, 11 agosto 1991, n. 266, 5 febbraio 1992, n. 104, 28 agosto 1997, n. 284, 28 agosto 1997, n. 285, e dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono destinati al Fondo di cui al comma 44. Il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con le amministrazioni interessate, è autorizzato ad apportare nell’anno 1998 le variazioni di bilancio occorrenti per la destinazione al Fondo degli stanziamenti di cui al presente comma. Il Ministro per la solidarietà sociale ripartisce annualmente con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1998, n. 281, le complessive risorse finanziarie confluite nel Fondo. Sulla base di tale riparto il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apporta le occorrenti variazioni di bilancio (30).
47. A decorrere dall’anno 1998, in via sperimentale, in attesa della riforma degli istituti che prevedono trasferimenti di reddito alle persone, e nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo di cui al comma 44, è introdotto l’istituto del reddito minimo di inserimento a favore dei soggetti privi di reddito singoli o con uno o più figli a carico ed impossibilitati a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli .
48. Ai fini dell’attuazione del comma 47, il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo voto a disciplinare:
a) la durata della sperimentazione, che non può comunque superare il periodo di due anni;
b) i destinatari dell’istituto del reddito minimo di inserimento, tenendo conto delle loro condizioni di reddito in riferimento ad una determinata soglia di povertà e prevedendo il collegamento del reddito minimo di inserimento con gli interventi previsti nell’ambito delle politiche attive per il lavoro;
c) i criteri di accertamento e verifica delle condizioni di reddito dei destinatari sulla base di scale di equivalenza;
d) i criteri per la revisione e la revoca della prestazione;
e) le modalità di individuazione delle aree territoriali nelle quali è realizzata la sperimentazione, in collaborazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città e autonomie locali;
f) l’ammontare pro capite del reddito minimo di inserimento, che non deve comunque essere superiore ad una percentuale pari al 60 per cento del reddito medio pro capite nazionale;
g) la previsione di concedere una volta soltanto la somma per l’intero anno a coloro che si impegnino ad iniziare entro dodici mesi una nuova attività autonoma, anche in associazione con altri;
h) l’integrazione del reddito minimo di inserimento con altre prestazioni derivanti dall’accesso ad altri servizi sociali da parte del destinatario e del suo nucleo familiare;
i) la titolarità ai comuni dei compiti relativi alla sperimentazione e le modalità di presentazione presso i comuni di residenza delle domande per accedere al reddito minimo di inserimento;
l) i criteri e le modalità di valutazione dell’efficacia della sperimentazione;
m) le funzioni consultive della Commissione di indagine sulla povertà e sull’emarginazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dell’attuazione della sperimentazione (31).
49. Le somme stanziate per le finalità di cui ai commi da 44 a 48 possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall’Unione europea.
50. Al fine di assicurare una maggiore equità del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni, nonché di evitare l’utilizzazione impropria dei diversi regimi di erogazione delle prestazioni sanitarie, il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché il Garante per la protezione dei dati personali uno o più decreti legislativi di riordino, con decorrenza 1° maggio 1998, della partecipazione alla spesa e delle esenzioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l’accesso ai servizi alla totalità dei cittadini senza distinzioni individuali o sociali;
b) nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, efficaci, appropriati e uniformi, posti a carico del Fondo sanitario nazionale, sono individuate, anche in rapporto a linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici, le prestazioni la cui fruizione è subordinata al pagamento diretto, da parte dell’utente, di una quota limitata di spesa;
c) sono escluse dalla partecipazione alla spesa le prestazioni rientranti in programmi, anche regionali, di prevenzione e diagnosi precoce, le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta, i trattamenti erogati in regime di ricovero ordinario, nonché le prestazioni di cui alla lettera f);
d) l’esenzione dei cittadini dalla partecipazione alla spesa è stabilita in relazione alla sostenibilità della stessa da parte dell’utente, tenuto conto delle condizioni economiche, del nucleo familiare, dell’età dell’assistito e del bisogno di prestazioni sanitarie legate a particolari patologie;
e) la condizione economica che dà diritto all’esenzione è definita con riferimento al nucleo familiare, tenuto conto di elementi di reddito e di patrimonio determinati in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi previsti dal comma 51 del presente articolo, in relazione alla composizione qualitativa e quantitativa della famiglia, prescindendo dalla posizione del capo famiglia rispetto al lavoro e superando la discriminazione fra persone in cerca di prima occupazione e disoccupati; è prevista l’adozione di fattori correttivi volti a favorire l’autonomia dell’anziano convivente e a rafforzare la tutela dei nuclei che comprendono al loro interno individui con elevati bisogni di assistenza;
f) l’esenzione per patologie prevede la revisione delle forme morbose che danno diritto all’esenzione delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria, farmaceutica e specialistica, ivi comprese quelle di alta specializzazione, in particolare quando trattasi di condizioni croniche e o invalidanti; specifiche forme di tutela sono garantite alle patologie rare e ai farmaci orfani. All’attuazione delle disposizioni del decreto legislativo si provvede con regolamento del Ministro della sanità ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
g) la partecipazione alla spesa, in quanto rapportata al costo delle prestazioni erogate, è definita anche in relazione alla revisione dei sistemi tariffari di remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati;
h) la revisione della partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni è effettuata senza maggiori oneri complessivi a carico degli assistiti, garantendo comunque un risparmio non inferiore a lire 10 miliardi annui;
i) (Omissis) (32);
l) è assicurata, anche con la previsione di uno o più regolamenti emanati a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la semplificazione delle procedure di prescrizione e pagamento della partecipazione, nonché di riconoscimento e verifica delle esenzioni, anche attraverso l’utilizzazione della tessera sanitaria di cui alla lettera i).
51. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e il Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per la definizione, con effetto dal 1° luglio 1998, di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche, nonché di modalità per l’acquisizione delle informazioni e l’effettuazione dei controlli, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) determinazione, anche mediante procedura informatica predisposta a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso, dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676;
b) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell’unità familiare mediante scale di equivalenza;
c) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale è subordinata l’erogazione della prestazione agevolata, nonché di altri dati e notizie rilevanti per i controlli;
d) possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonché per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare, tramite collegamento telematico, compatibile con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, con il sistema informativo del Ministero delle finanze, una certificazione, con validità temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell’accesso a tutte le prestazioni agevolate;
e) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze ai fini dei successivi controlli da parte delle stesse pubbliche amministrazioni;
f) inclusione nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l’effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.
52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 51, gli enti erogatori individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l’accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia. Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici previdenziali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ove non diversamente disposto con norme di legge e salvo quanto previsto dal comma 50. La commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato di attuazione e sugli effetti derivanti dalle norme di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro provvede a trasmettere tale rapporto al Parlamento. Le condizioni economiche richieste possono essere, con le stesse modalità, modificate annualmente, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello in cui le modifiche hanno effetto.
53. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 51, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive.
54. Resta confermata, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 alla data di entrata in vigore della presente legge, la sospensione delle previgenti norme di legge, di regolamento o di accordo collettivo attributive del diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all’età pensionabile o all’età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti, fatta esclusione per i casi di cui al comma 7, lettera c), secondo periodo e per i soggetti che risultino in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni. La presente disposizione non si applica ai lavoratori per i quali, anteriormente al 3 novembre 1997, è intervenuta l’estinzione del rapporto di lavoro. I pubblici dipendenti interessati dalla sospensione di cui alla presente disposizione e le cui dimissioni sono state, anteriormente alla stessa data, accettate dall’amministrazione, possono revocarle e, se è già intervenuto il collocamento a riposo, sono riammessi in servizio a domanda; le predette facoltà possono essere esercitate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I lavoratori dipendenti privati che risultino avere in corso alla data del 3 novembre 1997 il periodo di preavviso, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni al momento vigenti per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità al 1° gennaio 1998, possono, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiedere il prolungamento dei termini di preavviso, ove inferiori, ai fini dell’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° aprile 1998. Per i lavoratori dipendenti privati che potevano accedere al pensionamento anticipato nel corso del 1997, il cui periodo di preavviso sia scaduto successivamente al 3 novembre 1997 e anteriormente al 1° gennaio 1998 e che risultino privi di attività lavorativa, è consentito l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 1998. Resta comunque fermo per tutti i lavoratori, con preavviso in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, la possibilità di revocare il preavviso stesso.
55. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro il 31 marzo 1998, sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio relativamente alle forme di previdenza esclusive, termini di accesso al trattamento pensionistico di anzianità diversi da quelli di cui al comma 8, per i lavoratori che hanno presentato in data anteriore al 3 novembre 1997 domanda, accettata ove previsto dall’amministrazione di appartenenza, per accedere al pensionamento entro il 1998 ivi compresi quelli che hanno presentato domanda di revoca o di riammissione ai sensi e per gli effetti di cui al decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, salvo diversa volontà da manifestare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I termini di accesso sono determinati in base a criteri di maggiore età anagrafica ed anzianità contributiva, nonché di data di presentazione della domanda ovvero di intervenuta estinzione del rapporto di lavoro. Al personale che abbia esercitato la facoltà di revoca si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n.724.
56. Fermo restando quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di applicazione delle disposizioni relative al trattamento di fine rapporto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire il processo di attuazione per i predetti delle disposizioni in materia di previdenza complementare viene prevista la possibilità di richiedere la trasformazione dell’indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto. Per coloro che optano in tal senso una quota della vigente aliquota contributiva relativa all’indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari all’1,5 per cento, verrà destinata a previdenza complementare nei modi e con la gradualità da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
57. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.
58. A decorrere dal 1° gennaio 1998 la disciplina di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è estesa ai soggetti di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, e successive modificazioni, e alla legge 25 agosto 1991, n. 287, che facciano valere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998, i requisiti di cui all’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996. Le prestazioni sono erogate nei limiti delle disponibilità garantite da relativo gettito contributivo.
59. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1999; i relativi trattamenti, comprensivi delle contribuzioni figurative, possono essere erogati nei limiti del gettito contributivo derivante dalla applicazione delle predette disposizioni (33) (34) (35).
(1) Comma così modificato dall’art. 1, d.l. 8 aprile 1998, n. 78, conv. in l. 5 giugno 1998, n. 176 nel testo modificato dall’art. 2, l. 23 dicembre 1998, n. 448, nel testo, a sua volta, modificato dall’art. 45, l. 17 maggio 1999, n. 144. Per un’interpretazione autentica del presente comma, vedi art. 26, l. 23 dicembre 1998, n. 448. Il termine di sei mesi di cui al settimo periodo del presente comma è stato prorogato di ulteriori dodici mesi dall’art. 58, l. 17 maggio 1999, n. 144.
(2) Vedi l’articolo 1 comma 12 della legge 243 del 23 agosto 2004.. A norma dell’articolo 3, comma 47, lettera d), della legge 28 giugno 2012, n. 92, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono abrogati i periodi quarto, quinto e sesto del presente comma .
(3) Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 45, l. 17 maggio 1999, n. 144.
(4) A norma dell’articolo 1, comma 21, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, al presente comma è apportata la seguente modifica: dopo le parole “anno scolastico e accademico” sono inserite le seguenti: “dell’anno successivo”. Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
(5) Modifica l’art. 3, comma 3, d.lg. 24 aprile 1997, n. 164.
(6) Sostituisce la tabella B di cui all’art. 6, comma 2, d.lg. 30 aprile 1997, n. 165.
(7) Modifica l’art. 3, comma 1, d.lg. 30 aprile 1997, n. 166.
(8) Sostituisce la tabella C di cui all’art. 4, comma 2, d.lg. 30 aprile 1997, n. 182.
(9) Modifica l’art. 4, comma 4, d.lg. 30 aprile 1997, n. 182.
(10) Alinea così modificato dall’art. 69, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
(11) Comma così modificato dall’art. 51, l. 23 dicembre 1999, n. 488. Le parole in parentesi quadra avrebbero dovuto essere le seguenti: “della l. 23 dicembre 1999, n. 488 di modifica”. Per un’interpretazione autentica delle disposizioni di cui al quarto periodo del presente comma, vedi art. 80, comma 12, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
(12) A norma dell’articolo 7 del D.M. 12 luglio 2007, le prestazioni economiche previste in favore delle lavoratrici tenute ad astenersi dall’attivita’ lavorativa , sono finanziate attraverso un’aliquota aggiuntiva, nella misura di 0,22 punti percentuali, della vigente aliquota dello 0,5 per cento prevista dal presente comma.
(13) Modifica la lett. b), comma 217, art. 1, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(14) Modifica l’art. 1, comma 1, l. 8 agosto 1996, n. 417. Il presente comma, di modifica, è stato a sua volta modificato dall’art. 2, comma 1, l. 23 dicembre 1998, n. 448, nel testo modificato dall’art. 45, l. 17 maggio 1999, n. 144.
(15) Modifica il terzo periodo del comma 45, dell’art. 1, l. 8 agosto 1995, n. 335.
(16) Modifica il quarto periodo del comma 45, dell’art. 1, l. 8 agosto 1995, n. 335.
(17) Aggiunge il comma 5-bis all’art. 4, d.l. 28 marzo 1997 n. 79, conv. in l. 28 maggio 1997, n. 140.
(18) Sostituisce la lett. b), primo comma, art. 37, l. 5 agosto 1981, n. 416.
(19) Modifica l’art. 2, comma 4, d.l. 14 giugno 1996, n. 318, conv. in l. 29 luglio 1996, n. 402.
(20) Comma, da ultimo, modificato dall’art. 35, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’ articolo 1, comma 746 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato ai sensi della presente lettera, per l’anno 2003, vedi l’articolo 38 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; per l’anno 2004, vedi l’articolo 3, commi 95, 96 e 97, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; per l’anno 2005, l’articolo 1, commi 139, 140 e 141 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; per l’anno 2006 vedi l’articolo 1 comma 263 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; per l’anno 2007 vedi l’ articolo 1, commi 742, 743 e 744 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per l’anno 2008 vedi l’articolo 2, comma 493, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; e per l’anno 2009 vedi l’articolo 2, comma 22, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
(21) Modifica il comma 2, art. 5, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 503.
(22) Modifica il comma 20, art. 2, l. 8 agosto 1995, n. 335.
(23) Modifica il comma 1, art. 13, l. 24 giugno 1997, n. 196.
(24) Sostituisce il comma 5, art. 9, d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, conv. in l. 28 novembre 1996, n. 608.
(25) Aggiunge il comma 6-bis all’art. 18, d.lg. 21 aprile 1993, n. 124.
(26) Aggiunge il comma 5-bis all’art. 16, d.lg. 21 aprile 1993, n. 124.
(27) Modifica la lett. b), comma 2, art. 17, d.lg. 21 aprile 1993, n. 124.
(28) Il fondo di cui al presente comma è stato denominato “Fondo nazionale per le politiche sociali” dall’art. 133, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112. Per l’incremento del Fondo vedi l’articolo 80, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l’incremento relativo, all’anno 2004, vedi l’articolo 21 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e l’articolo 3, commi 116 e 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all’anno 2005, vedi l’articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, all’anno 2006, vedi l’articolo 1, comma 63, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, l’articolo 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(29) Comma abrogato dall’art. 30, l. 8 novembre 2000, n. 328.
(30) Comma così modificato dall’art. 133, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.
(31) Vedi d.lg. 18 giugno 1998, n. 237 di attuazione.
(32) Lettera abrogata dall’art. 92, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
(33) Comma così modificato dall’art. 81, l. 23 dicembre 1998, n. 448.
(34) Vedi, anche, l’articolo 1, comma 1189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(35) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 31 marzo 2008, n. 39; Nota INAIL 20 gennaio 2010, n. 500; Circolare INPS 02 marzo 2009, n.36; Circolare Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 febbraio 2011, n. 1445.

Art.60
Invalidi civili.

1. Agli invalidi civili titolari dell’assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, che non hanno ottemperato entro il 31 marzo 1997 alle disposizioni di cui al comma 249 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma che vi abbiano provveduto entro il 31 ottobre 1997, non si applicano le disposizioni dei commi da 260 a 263 dell’articolo 1 della stessa legge n. 662 del 1996.

Art.61
Sospensione dei termini nelle regioni Umbria e Marche colpite dagli eventi sismici.

1. I termini sostanziali processuali di cui all’articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, sono sospesi dal 26 settembre 1997 alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, anche nei confronti dei soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa in comuni o territori delle regioni Umbria e Marche non compresi in quelli individuati ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, dell’ordinanza del Ministro dell’Interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997.

Art.62
Organico della Consob.

1. Al fine di realizzare le funzioni di controllo attribuite dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n.415, nonché di quelle che deriveranno a seguito dell’entrata, in vigore dell’emanando testo unico sulla finanza, di cui all’articolo 8 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, la Commissione nazionale per le società e la Borsa (Consob) provvederà al completamento del proprio organico, così come rideterminato dall’articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza, e per un numero di posti non superiore a 60 unità mediante una procedura concorsuale interna, fermo restando quanto disposto dall’articolo 39, comma 3.

Art.63
Abrogazioni – norma di sanatoria.

1. Sono abrogati i decreti legge 3 novembre 1997 , n. 375, e 13 novembre 1997, n. 393. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 1997, n. 373, 3 novembre 1997, n. 375, e 13 novembre 1997, n. 393.

Art.64
Norme finali.

1. Le entrate derivanti dalla presente legge sono riservate all’erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, in concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, ove necessario, le modalità di attuazione del presente articolo (1).
2. Compatibilmente con la realizzazione degli obiettivi fissati dal piano di stabilità approvato dall’Unione europea per il triennio 1998-2000, la differenza tra la spesa per interesse sul debito pubblico che risulterà a consuntivo nel ’98 e la spesa che, per lo stesso anno, risulterà dalle previsioni contenute nella Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa da presentarsi nel febbraio 1998, sarà, nell’anno 1999, impiegata prioritariamente per la riduzione del prelievo tributario sui redditi e la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro (2).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 2000, n. 348, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, nello stabilire che le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto ministeriale, non prevede la partecipazione della regione siciliana al relativo procedimento.
(2) Comma così modificato dall’art. 3, l. 23 dicembre 1998, n. 448.

Art.65
Entrata in vigore.

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 1998, salvo che sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.

All. 1.
TABELLA A
(ARTICOLO 38, COMMA 8)
(in milioni di lire)

REGIONI Onere Onere
compl. annuo
Piemonte 55.650 5.565
Lombardia 94.636 9.464
Veneto 50.013 5.001
Liguria 20.966 2.097
Emilia-Romagna 49.214 4.921
Toscana 42.609 4.261
Umbria 13.891 1.389
Marche 21.012 2.101
Lazio 53.312 5.331
Abruzzo 21.604 2.160
Molise 7.978 798
Campania 90.563 9.056
Puglia (1) 63.418 6.342
Basilicata 15.701 1.570
Calabria 43.246 4.325
Totale 643.813 64.381
(1) Al lordo della somma di lire 27.969 miliardi già versata dalla regione.

All.2
TABELLA B
(ARTICOLO 38, COMMA 9)
(in milioni di lire)

REG. Risorse annue già Limite (20%)
del Fondo addestr. per oneri
professionale contributivi
lavoratori apprendisti
(FAPL) artigiani
per formazione
professionale
ed oneri
contributivi
apprendisti
artigiani
Piemonte 16.800 3.360
Lombardia 28.569 5.714
Veneto 15.098 3.020
Liguria 6.329 1.266
Emilia
Romagna 14.856 2.971
Toscana 12.862 2.572
Umbria 4.193 838
Marche 6.343 1.269
Lazio 16.094 3.219
Abruzzo 6.522 1.304
Molise 2.408 482
Campania 27.339 5.468
Puglia 19.145 3.829
Basilicata 4.740 948
Calabria 13.055 2.611
Totale 194.353 38.871

All. 3.
TABELLA C
(ARTICOLO 48, COMMA 6)

Anno Età e Anzianità Anzianità
1998 54 e 35 36
1999 55 e 35 37
2000 55 e 35 37
2001 56 e 35 37
2002 57 e 35 37
2003 57 e 35 37
2004 57 e 35 38
2005 57 e 35 38
2006 57 e 35 39
2007 57 e 35 39
2008 57 e 35 40

All. 4.
TABELLA D
(ARTICOLO 48, COMMA 6)
Anno Età e Anzianità Anzianità

1998 53 e 35 36
1999 53 e 35 37
2000 54 e 35 37
2001 55 e 35 37
2002 55 e 35 37
2003 56 e 35 37
2004 57 e 35 38
2005 57 e 35 38
2006 57 e 35 39
2007 57 e 35 39
2008 57 e 35 40

All. 5.
TABELLA E
(ARTICOLO 48, COMMA 31)

Gli aggregati che compongono gli indicatori richiamati al comma 31 sono costruiti con riferimento al disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e, in particolare, alle istruzioni della Banca d’Italia del 15 luglio 1992, pubblicate nel supplemento ordinario n. 100 alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 31 luglio 1992, e successivi aggiornamenti, emanate ai sensi dell’articolo 5 del richiamato decreto legislativo:
INDICATORE N. 1: SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI
Numeratore
Sofferenze lorde: Nota integrativa parte B, Sez. 1.4 (al netto di quelle verso banche e al lordo delle relative svalutazioni)
Denominatore
Impieghi lordi verso clientela: Schema di stato patrimoniale: Voce 40 (al lordo delle relative svalutazioni)
Criterio di anomalia: rapporto sofferenze lorde/impieghi lordi dell’azienda superiore in ciascuno degli ultimi due esercizi a quello medio del settore bancario di una percentuale almeno pari al 20 per cento INDICATORE N. 2: SPESE PER IL PERSONALE/MARGINE DI INTERMEDIAZIONE
Numeratore
Spese per il personale: schema di conto economico: Voce 80, lett. a)
Denominatore
Margine di intermediazione: somma algebrica delle seguenti voci dello schema di conto economico: Voce 10 – Voce 20 + Voce 30 + Voce 40 – Voce 50 ± Voce 60 + Voce 70 – Voce 110
Criterio di anomalia: rapporto spese per il personale/margine di intermediazione superiore in ciascuno degli ultimi due esercizi a quello medio del settore bancario di una percentuale almeno pari al 20 per cento
INDICATORE N. 3: UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO
Utile (perdita) d’esercizio: schema di conto economico: Voce 230
Criterio di anomalia: somma dei risultati economici degli ultimi tre esercizi negativa

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