Radio digitale. L’Agcom approva le nuove linee guida per le emittenti

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dab radioL’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha apportato delle modifiche  alla disciplina sull’avvio delle trasmissioni radiofoniche digitali. Le correzioni riguardano la percentuale di partecipazione concessa ad emittenti radiofoniche in società consortili create per ottimizzare l’utilizzo dello spettro radio-elettrico.  La delibera 664/09 prevedeva che i diritti d’uso delle radiofrequenze fossero assegnabili solo a società consortili partecipate da almeno il 40% delle emittenti nazionali esercenti l’attività di radiodiffusione, nonché titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito nazionale. Tuttavia la difficoltà riscontrata da molte società consortili nel raggiungimento della predetta soglia ha indotto l’Agcom a stabilire una nuova procedura di rilascio delle frequenze. I ritardi hanno provocato inefficienze nell’assegnazione delle frequenze, inaccettabile nell’ottica di un corretto sfruttamento delle scarse risorse disponibili. Per sciogliere i nodi l’Autorità prevede che venga svolta una selezione comparativa tra le società. Requisito imprescindibile per l’ammissione alla gara è la partecipazione esclusiva alla società, con quote paritetiche, di concessionari locali per la radiodiffusione sonora aventi l’autorizzazione per l’attività di fornitori di programmi radiofonici digitali. La selezione comparativa è svolta dal Ministero per lo Sviluppo Economico, che tiene conto di tre principali requisiti. Per la valutazione del  piano tecnico dell’infrastruttura di rete  si tiene conto dell’idoneità   della società consortile alla gestione di reti radiofoniche in tecnica digitale. Il parametro della potenzialità economica si analizza in base alla somma dei capitali sociali di cui si compone la società. Infine si tiene conto dell’esperienza maturata dai soggetti partecipanti alla società nel settore della radiodiffusione. Il Ministero provvede al rilascio dei diritti d’uso alle società rivelatesi idonee al termine del suddetto esame. La società aggiudicataria è comunque tenuta a riservare una quota del blocco trasmissivo (pari a 72 unità di capacità per ciascun fornitore) ai fornitori di contenuti delle società bocciate in sede di selezione comparativa.

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