Circolare Ministero del lavoro sul rilascio del DURC in presenza di crediti verso la P.A.

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leggeIl Ministero, con la circolare n. 40/2013 del 21 ottobre ha diffuso i primi chiarimenti operativi sulla possibilità, concessa dal D.M. 13 marzo 2013, di rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo dicrediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

Il Decreto 13 marzo 2013 (in G.U. n. 165 del 16 luglio 2013) prevede la possibilità di rilasciare il DURC “in presenza di una certificazione (…) che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”.

Premette il Ministero del lavoro che il meccanismo delineato e declinato nel D.M. vuole superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità – in quanto debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili – sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Con tale meccanismo, pertanto, si è voluto consentire alle imprese in questione di poter utilizzare il DURC per continuare ad operare sul mercato, anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.

La circolare ministeriale indica gli elementi che devono essere contenuti nel documento e precisa anche che la disciplina contenuta all’art. 13 bis, comma 5 in commento, pur rivestendo un carattere di specialità rispetto alle disposizioni che regolano il rilascio del DURC, non rappresenta una deroga alle vigenti disposizioni (di cui all’art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013) che stabiliscono che il Documento sia considerato valido per la durata di 120 giorni dalla data del rilascio.

Resta, inoltre, fermo che, data la sostanziale permanenza della situazione debitoria nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili, gli stessi conservano tutte le facoltà inerenti il potere sanzionatorio e di riscossione coattiva previste in caso di inadempimento dei versamenti contributivi.

In sintesi le indicazioni ministeriali:

· gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti a rilasciare il DURC alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di uno o più crediti nei confronti della pubblica amministrazione· detti crediti, vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, devono essere certi, liquidi ed esigibili e “di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati” (per la loro certificazione si rinvia ai contenuti delle circolari già emanate dal Ministero dell’economia e delle finanze)· è previsto il rilascio di un DURC attestante la regolarità pur in presenza di mancati versamenti di contributi e/o premi e/o relativi accessori, a condizione della sussistenza di crediti certificati di importo almeno pari alle somme non versate agli Istituti e/o Casse. Il Documento è rilasciato “su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati”: pertanto, qualora il DURC debba essere richiesto d’ufficio da parte di una P.A., il soggetto interessato, nella fase di avvio del singolo procedimento all’interno del quale è prevista tale acquisizione d’ufficio, dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della pubblica amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite Piattaforma informatica e che conseguentemente il DURC dovrà essere acquisito “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012· tale certificazione potrà essere esibita direttamente agli Istituti e/o Casse edili, fino alla scadenza del termine assegnato al titolare del credito certificato per sanare una irregolarità contributiva; in questa ipotesi gli Istituti e/o le Casse edili rilasceranno, ove ne ricorrano le condizioni, un DURC ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 ancorché non sia stato richiesto esplicitamente dalle stazioni appaltanti· in entrambi i predetti casi, il soggetto titolare dei crediti certificati deve comunicare gliestremi delle certificazioni di credito (amministrazione che le ha rilasciate, data di rilascio della certificazione, numero di protocollo, importo a credito disponibile, eventuale data del pagamento) ed il codice attraverso il quale potrà essere verificata la certificazione nella Piattaforma informatica (si tratta di un codice, con validità temporanea, rilasciato al titolare del credito per consentire l’accesso alla Piattaforma)· Istituti previdenziali e Casse edili, ai fini del rilascio del Documento, potranno verificare, per mezzo della predetta Piattaforma e attraverso il codice acquisito, l’esistenza di tali certificazioni di credito. La Piattaforma consentirà infatti di produrre undocumento informatico attestante l’esistenza del credito certificato nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta e dell’emissione del DURC· analogo procedimento trova applicazione nell’ipotesi di richiesta di DURC effettuata direttamente dall’interessato, nei casi espressamente previsti per legge, ossia per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare e per la dichiarazione dell’organico medio annuo· in attesa dell’avvio della descritta procedura, la verifica verrà effettuata sulla base delle certificazioni rilasciate dalla Piattaforma informatica trasmesse via PEC o esibite ai fini del rilascio del DURC, sotto la responsabilità anche penale del soggetto titolare del credito certificato, agli Istituti e/o alle Casse edili nel termine assegnato per la regolarizzazione ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007; questi ultimi acquisiranno, tramite PEC, direttamente dall’amministrazione certificatrice, la conferma dell’esistenza e della validità della certificazione.

Circa le modalità di utilizzo del DURC si evidenzia che “può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge”, ivi compresa pertanto la verifica della dichiarazione sostitutivarelativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1 lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006

Inoltre, viene messo in evidenza che il Legislatore ha voluto fissare, in modo positivo, il principio per il quale la pubblica amministrazione, ove tenuta ad effettuare un pagamento a favore di un terzo, è obbligata previamente a garantire la copertura del debito evidenziato nel DURC.

In tal modo, dunque, l’operatività dell’istituto cessa di essere limitata alle somme dovute come corrispettivo di lavori e prestazioni nell’ambito della contrattualistica pubblica.

A cio’ si aggiunge che in sede legislativa (d.l. n. 69 cit.) si e’ stabilita l’applicazione dell’istituto dell’intervento sostitutivo in caso di irregolarità accertata con il DURC acquisito al fine dell’effettuazione di erogazioni a titolo di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005. Gli Istituti previdenziali e le Casse Edili, con proprie determinazioni definiranno il procedimento amministrativo in base al quale le predette disposizioni dovranno trovare applicazione.

Inoltre, si specifica che la possibilità di utilizzare la certificazione del credito per effettuarne una cessione ovvero ottenerne una anticipazione è comunque subordinata alla preventiva soddisfazione di un eventuale debito contributivo, comprovata dall’esibizione, a cura del titolare della certificazione, di un DURC aggiornato che attesti la reale situazione nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili. Operativamente questo significa che in caso di cessione o anticipazione il soggetto titolare dei crediti certificati deve richiedere comunque un nuovo DURCda esibire obbligatoriamente alla banca o all’intermediario finanziario e nel quale gli Enti tenuti al rilascio attesteranno la situazione contributiva alla data di conclusione dell’istruttoria per il rilascio del DURC stesso.

Nel caso in cui persista l’irregolarità contributiva, la legge stabilisce che l’impresa o il datore di lavoro, contestualmente alla cessione o all’anticipazione, devono sottoscrivere apposita delegazione di pagamento alla banca o all’intermediario finanziario ai sensi dell’art. 1269 c.c. “per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo”, eventualmente anche ai fini dell’estinzione parziale di quest’ultimo qualora l’importo riconosciuto risulti inferiore al debito contributivo.

Fonte :www.ipsoa.it

(Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21/10/2013, n. 40)

 

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