La sentenza n. 34940della Corte di Cassazione del 9 settembre 2008 specifica che la dichiarazione di un collaboratore di giustizia – in ordine allo status di referente di una cosca mafiosa – integra discriminazione per il soggetto indicato, ove si sia rivelata infondata. Pertanto non è scriminata dall’esercizio del diritto di cronaca la condotta del giornalista che ne riporta testualmente il contenuto in un proprio articolo.
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Giurisprudenza DIRITTO DI CRONACA NON SI ESTENDE A DICHIARAZIONI FALSE, ANCHE SE TESTUALMENTE...