Nel caso in cui il fatto narrato risulti – a posteriori – obiettivamente falso, la possibilità di applicare la scriminante ex art. 51 c.p. sotto il profilo putativo ai sensi dell’art. 59, comma primo, c.p. presuppone che il giornalista abbia assolto all’onere di controllare accuratamente la notizia risalendo alla fonte originaria e che l’errore circa la verità del fatto non costituisca espressione di negligenza, imperizia o, comunque, di colpa non scusabile.