Il Decreto legislativo n. 231/01 ha introdotto la responsabilità amministrativa per le società di qualsivoglia natura, degli enti forniti di personalità giuridica e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, per i reati commessi dai relativi amministratori, dirigenti, dipendenti ecc. L’ambito di applicazione di tale normativa, presente da anni nel nostro ordinamento, è stato recentemente esteso e la stessa normativa, sta trovando sempre più applicazione. In particolare, tra i reati che possono comportare la responsabilità amministrativa di società, associazioni e fondazioni che svolgono attività radiotelevisiva, sono previsti alcuni delitti in materia di diritto d’autore, alcuni reati in materia di contributi pubblici, alcuni delitti in materia di privacy, i delitti contro la pubblica amministrazione, alcune violazioni delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, i reati societari, i delitti contro l’industria e il commercio. La competenza a giudicare sulla suddetta responsabilità amministrativa appartiene al giudice penale competente per i reati da cui tale responsabilità dipende. Tra le sanzioni irrogabili sono previste, tra l’altro, sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.
La responsabilità amministrativa di cui al Dlgs n. 231/01 può essere esclusa attraverso l’adozione di un adeguato modello organizzativo e gestionale idoneo a prevenire la commissione dei reati (c.d. “modello 231”) e la contestuale nomina di un organismo di vigilanza, che vigili sul suo funzionamento (i relativi compiti possono essere affidati al Collegio sindacale).