Ricordiamo che entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l’elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni
suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani
e periodici, devono comunicare ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale
di garanzia elettorale di cui all’articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi
di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i
nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa
ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi
pagamenti. La suddetta comunicazione deve essere effettuata entro il 27 marzo 2013,
ossia, entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione elettorale per l’elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
In caso di inosservanza del provvedimento, la sanzione amministrativa pecuniaria è
prevista nella misura da 5.164 a 51.645 euro.