Il credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla
formazione del reddito imponibile, non è rimborsabile né cumulabile con altri aiuti regionali,
nazionali e comunitari riferiti ai medesimi costi ammissibili, ed è utilizzabile nel limite annuo
di 250 mila euro. Per la disciplina generale rimandiamo,
comunque, alla nostra circolare n. 08/2013