E’ un provvedimento (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.11 del 14 gennaio 2013) che conferma regole, in parte già stabilite in materia, e prevede speciali casi di esonero temporaneo dall’informativa per i partiti e movimenti politici. Il Garante, in sostanza, invita i candidati a non abusare di tutti quegli strumenti che le tecnologie mettono a loro disposizione per contattare direttamente gli elettori.
La prima nota è che per contattare gli elettori e inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati non avranno bisogno del consenso dei cittadini. Sempre che si faccia riferimento ai dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. “Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all’estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque. Si possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali avute con cittadini ed elettori”, prosegue la nota del Garante.
Per quanto riguarda invece la comunicazione elettronica come SMS, e-mail, MMS, telefonate preregistrate e fax vi sarà bisogno di esplicito consenso. “Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste di abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità”, sottolinea la nota dell’Authority. Le stesse restrizioni si applicano per l’uso dei dati degli abbonati presenti negli elenchi telefonici.
Non sono in alcun modo utilizzabili “gli archivi dello stato civile, l’anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista durante operazioni elettorali”.
(fonte: La Stampa)