La notifica delle cartelle di pagamento o degli avvisi di accertamento a soggetti che siano solo momentaneamente irreperibili non seguirà più due strade diverse a seconda della tipologia di atto (cartella esattoriale o avviso) in oggetto, ma la medesima via in entrambi i casi.
A stabilirlo è la Corte Costituzionale, che proprio di recente ha affrontato il tema della notificazione degli atti tributari a soggetti irreperibili in maniera relativa (vale a dire momentaneamente assenti, ma per i quali è nota la residenza), stabilendo, con sentenza 258/2012, che anche per le cartelle (come già in vigore fino a quel momento per gli avvisi di accertamento), l’atto è impugnabile dal momento in cui si riceve la raccomandata con la quale si informa il destinatario del deposito del documento presso l’Albo comunale, o comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione.
Prima di tale cruciale sentenza, infatti, il comma 3, articolo 26, del DPR 602/1973, prevedeva che la notificazione della cartella di pagamento a soggetti irreperibili in maniera relativa andasse eseguita esclusivamente mediante esposizione dell’avviso di deposito nella “casa comunale”, senza alcun obbligo di comunicazione al destinatario.
Proprio tale comma, in virtù della richiamata disparità di trattamento, è stato dichiarato illegittimo dalla Consulta in quanto in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione (che sancisce il cosiddetto principio di uguaglianza formale e sostanziale), e sostituito dall’attuale comma 4.
Il risultato della pronunciata sentenza è di certo riscontrabile, dunque, in una più ampia tutela per il contribuente, derivante da una sua maggiore conoscibilità dell’atto.
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Giurisprudenza Cartelle e avvisi di accertamento: la Consulta dichiara illegittime le disparità di...