E-BOOK, QUEL CONTRATTO CHE NON C’E’ TRA AUTORE ED EDITORE

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Sarà che se penso a un libro mi sovviene l’atmosfera rilassata della sera quando, conclusa la giornata, vi dedico un po’ del mio tempo libero, sarà che sono tendenzialmente una poco incline alle innovazioni tecnologiche ma, tra una lettura su carta ed una su bit, preferisco sicuramente la prima.
Gusti personali a parte, in qualità di giurista, non posso non avvedermi del fatto che il mondo dell’editoria stia attraversando, da qualche anno a questa parte, una vera e propria rivoluzione e che il mondo del diritto, completamente travolto da queste novità, invece di disciplinare compiutamente il fenomeno, stia cercando risposte alle questioni in categorie dogmatiche create a tutela della tradizionale carta stampata.
Vediamo per esempio i rapporti tra autore ed editore. L’autore dell’e-book è titolare di tutti i diritti; tali diritti possono essere trasferiti all’editore solo attraverso un contratto. I diritti che non vengono trasferiti attraverso un accordo contrattuale restano, pertanto, in capo all’autore. Perché un testo possa essere pubblicato su internet, è, quindi, necessario che tra l’autore e l’editore sia stato sottoscritto il cosiddetto contratto di e-publishing, ossia che l’autore del libro abbia concesso, all’editore, l’esercizio del diritto di pubblicare la propria opera di ingegno.
Ma quali sono le modalità di redazione dell’accordo? Sicuramente non è possibile utilizzare, senza le dovute accortezze, la struttura del contratto di edizione, fattispecie che regolamenta la pubblicazione di libri cartacei. Molte delle clausole contenute nel classico contratto di edizione per le stampe, disciplinato dalla legge sul diritto d’autore n. 633 del 1941, sono, difatti, inapplicabili ai contratti per la pubblicazione di e-books.
Si pensi, per esempio, all’art. 122 della citata legge che stabilisce che nel contratto di edizione a termine debba essere indicato, a pena di nullità, il numero minimo di esemplari da stampare per ciascuna edizione del libro, norma oggettivamente inapplicabile al mondo dei libri digitali in cui nulla viene stampato. Né è applicabile, agli e-books, il principio di esaurimento del diritto di distribuzione di cui all’art. 17 della legge sul diritto d’autore n. 633/1941, per il quale il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo e a qualsiasi titolo, dell’originale dell’opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli stati extracomunitari.
Tale articolo, difatti, non trova applicazione in caso di messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento in cui vuole, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell’opera.
Di fatto, pertanto, cercare di adattare un contratto di edizione per libri cartacei alla pubblicazione di un e-book, richiamando la disciplina del diritto d’autore del 1941, non è un escamotage valido per supplire un’oggettiva carenza normativa in materia. Eppure è necessario che le parti regolamentino per iscritto il contratto di e-publishing; sebbene per trasferire i diritti d’autore basti un contratto orale, la trasmissione dei diritti di utilizzazione può essere provata solo per iscritto. Ciò significa che, in caso di controversie, se non si è provveduto a regolamentare, con forma scritta, gli accordi presi, si potrebbero avere difficoltà a provare se e quali diritti sono stati trasferiti.
Da qui la necessità che il legislatore intervenga, quanto prima, a dettare le direttive per disciplinare questo nuovo fenomeno che sta rivoluzionando il mondo dell’editoria. Nel frattempo è opportuno che gli autori che intendono pubblicare i propri scritti su internet, ci riflettano bene e si facciano consigliare da esperti del settore sulle clausole del contratto di e-publishing da stipulare con l’editore.

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