DL SVILUPPO IN VIGORE DAL 12 AGOSTO. LE NOVITÀ PER LE IMPRESE E L’AGENDA DIGITALE

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Il 12 agosto è entrata in vigore la legge 7 agosto 2012, n. 134 che converte il cosiddetto decreto sviluppo (Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83).
Tra le maggiori novità vi è l’istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca. L’Agenzia è soggetta ai principi di efficacia, efficienza, imparzialità, semplificazione e partecipazione dei cittadini e delle imprese. Vengono trasferite all’Agenzia le funzioni dell’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione in materia di sicurezza delle reti e le attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale per la più efficace erogazione di servizi in rete della pubblica amministrazione a cittadini e imprese.
Altre novità importanti per le imprese sono: la possibilità di emettere cambiali finanziarie e obbligazioni a condizione che siano assistite da uno sponsor, e che il bilancio sia assoggettato a revisione; le modifiche alla disciplina dell’IVA «per cassa», ossia dei casi in cui l’IVA sulle cessioni di beni/prestazioni di servizi diventa esigibile (e dunque deve essere versata all’erario) al momento del pagamento dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate, in luogo del momento di effettuazione dell’operazione. Il regime «per cassa» viene quindi reso opzionale e se ne prevede l’applicabilità alle operazioni effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a due milioni di euro, in luogo dell’attuale soglia di duecentomila euro. Ne potranno beneficiare 4,386 milioni di imprese su 4,526 milioni, pari al 96,9 per cento del totale: che non saranno più costrette a fare da banca alle imprese di più grandi dimensioni e ne avranno un forte beneficio in termini di liquidità.

In relazione alla revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale, sulla scia del modello del Chapter 11 statunitense, le principali modifiche hanno riguardato – tra l’altro – l’estensione ad alcune tipologie d’immobile a uso non abitativo dell’elenco degli atti sottratti alla revocatoria fallimentare; la modifica della decorrenza dei termini per l’azione revocatoria nel caso in cui il fallimento segua alla domanda di concordato preventivo; l’introduzione di alcuni oneri informativi in capo al debitore, alcuni casi di inammissibilità della domanda laddove analoga domanda non sia stata accolta negli ultimi due anni, termini più brevi laddove sia pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento; sotto altro profilo, nel procedimento relativo alle adesioni alla proposta di concordato preventivo, sono introdotte maggiori garanzie informative per i creditori che non hanno esercitato il voto ed è modificato il procedimento nel giudizio di omologazione relativo al concordato preventivo.

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