In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11465 del 9 luglio 2012 ha precisato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per ragioni di riassetto organizzativo, al fine di una più economica gestione dell’azienda, è una scelta che rientra nella valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 della Costituzione.
Al giudice, ad avviso del Supremo Collegio, spetta il mero controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore, con la conseguenza che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l’effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato.