Con 232 voti favorevoli, 18 contrari e 30 astenuti, l’Aula del Senato ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale (AS. 3305). Il provvedimento, che scade il 20 luglio, passa ora alla Camera per la seconda lettura.
Nella trattazione di ieri sono passati tutti gli ordini del giorno che impegnano il Governo:
– a valutare l’opportunità di prevedere di ammettere al calcolo le copie vendute mediante abbonamento sottoscritto da un unico soggetto per una pluralità di copie, qualora tale abbonamento individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia inferiore al 20 per cento del prezzo di copertina al dettaglio, purché il prezzo di copertina sia superiore al contributo percepito per ciascuna copia venduta, almeno pari a euro 1,00, e per le quali la casa editrice che percepisce il contributo non emetta successivamente qualsiasi documento fiscale volto a ridurre il proprio reddito prodotto dalla vendita dell’abbonamento di cui sopra (G1.9);
– ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all’emendamento 2.207, ovvero inserire al comma 3, dopo le parole: «o spedite» le seguenti: «o distribuite on line» (G2.207);
– ad assumere le iniziative necessarie per riammettere l’emittenza locale tra i soggetti aventi diritto ai benefici dell’editoria al fine di garantire un efficiente servizio di informazione sul territorio, nonché pluralismo e libertà d’informazione (G2.0.1);
– ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all’emendamento 3.200 con riguardo al riparto dei contributi a favore di tutte le iniziative editoriali in formato esclusivamente digitale diffuse gratuitamente a mezzo computer, tablet e smartphone (G3.200);
– ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all’emendamento 3.201, con riguardo all’integrazione tra edizione on-line e edizione cartacea ai fini del requisito della periodicità minima come quotidiano (G3.201);
– ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 5.3 e 5.4 (G5.3) ovvero:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all’articolo 2 del presente decreto-legge. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l’accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno trenta imprese in possesso dei requisiti di cui sopra di cui almeno venti società editrici di quotidiani».
– ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all’emendamento 5.0.4 (G5.0.4) ovvero:
Dopo l’articolo, inserite il seguente:
«Art. 5-bis.
1. All’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: “prodotti editoriali” sono inserite le seguenti: “e di stampe promozionali”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, si provvede, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 3.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.
4. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali».